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Circolare

Circolare numero 260 del 7-12-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando devono essere versati i contributi sui premi delle polizze assicurative stipulate dai datori di lavoro a favore dei dipendenti e come determinare la base imponibile. Per le polizze di gruppo con premio iniziale forfettario e successiva regolazione del saldo, il contributo va assolto con la denuncia del mese in cui avviene il pagamento del saldo, imputando l’intero premio all’anno di versamento; per i dipendenti cessati prima della regolazione si applica invece la contribuzione al mese di cessazione. La circolare precisa inoltre che nell’imponibile rientra anche l’importo pagato a titolo di imposta alla compagnia assicuratrice. Per i periodi anteriori al novembre 1989 si impone la regolarizzazione contributiva, con indicazioni sugli oneri accessori e sulle possibili agevolazioni, fermo restando l’obbligo di interrompere la prescrizione per le posizioni pregresse.

Polizze assicurative sulla vita e contro rischi per i dipendenti: regime contributivo e regolarizzazione

Polizze assicurative sulla vita e contro rischi stipulate dai datori di lavoro a favore dei dipendenti: regime contributivo

La circolare interviene a integrazione della circolare n. 273 del 23 dicembre 1989 e del messaggio T.P. n. 12352 del 26 gennaio 1990, per fornire ulteriori disposizioni sull’assoggettabilità a contribuzione dei premi relativi alle polizze assicurative stipulate dai datori di lavoro a favore dei dipendenti. Il chiarimento riguarda sia il momento di assolvimento dell’obbligazione contributiva, sia la corretta determinazione della base imponibile, sia la regolarizzazione delle posizioni pregresse.

Momento di versamento della contribuzione

La circolare prende atto delle difficoltà operative segnalate dai datori di lavoro, soprattutto in presenza di polizze di gruppo per qualifica che coprono congiuntamente rischi professionali ed extraprofessionali. In questi casi il premio viene normalmente corrisposto in due momenti: un primo pagamento nel mese di gennaio, generalmente a titolo di acconto forfettario e non direttamente collegato alle retribuzioni dei singoli lavoratori, e un successivo saldo, effettuato entro l’anno di riferimento o nel primo semestre dell’anno successivo, dopo la comunicazione delle retribuzioni erogate e secondo i plafond retributivi previsti per qualifica.

Poiché la quota di premio attribuibile a ciascun dipendente e la contribuzione dovuta risultano determinabili solo dopo la regolazione del premio, la circolare stabilisce che, in tali casi, il versamento dei contributi sull’ammontare complessivo del premio annuale debba essere effettuato con la denuncia contributiva relativa al mese in cui avviene il pagamento del saldo all’impresa assicuratrice. Ne deriva che il premio deve essere interamente imputato all’anno di versamento e riportato sul Mod. O1/M di competenza di quell’anno.

Dipendenti cessati prima della regolazione

Il criterio appena indicato non si applica ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima della regolazione del saldo. Per tali dipendenti il datore di lavoro deve assolvere la contribuzione con la denuncia relativa al mese di cessazione, quantificando in via definitiva le quote di premio maturate sulla base delle condizioni contrattuali.

Base imponibile contributiva

La circolare precisa inoltre che nell’imponibile deve essere compreso anche quanto versato dal datore di lavoro all’impresa di assicurazione a titolo di imposta. Si conferma quindi un criterio di ampia rilevanza della base imponibile, comprensiva non solo del premio ma anche dell’ulteriore importo corrisposto con tale finalità.

Gestione delle posizioni già trattate secondo il criterio di cassa

Per i datori di lavoro che, in applicazione della precedente circolare, abbiano già versato i contributi sulle somme corrisposte alle compagnie assicuratrici a titolo di anticipo forfettario, la circolare dispone che, in sede di saldo, debbano essere assoggettate a contribuzione le somme pagate alle compagnie a quest’ultimo titolo. In sostanza, il prelievo contributivo viene riallineato al momento della regolazione finale del premio.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi anteriori al novembre 1989, fatti salvi i termini prescrizionali, i datori di lavoro sono tenuti a regolarizzare la contribuzione dovuta sui premi relativi alle polizze in questione, applicando le disposizioni della circolare n. 273 del 23 dicembre 1989 e della presente circolare.

Oneri accessori, agevolazioni e sanzioni

Quanto agli oneri accessori, la circolare stabilisce che, se la regolarizzazione viene effettuata entro la fine del quarto mese successivo a quello di emanazione della circolare, le somme aggiuntive sono determinate nella misura prevista dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Resta salva la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dal D.L. 22 novembre 1990, n. 338, art. 3, comma 6 e seguenti, nei termini e alle condizioni stabiliti da tale normativa. Decorso il termine indicato, si applicano le sanzioni nella misura ordinaria.

Adempimenti per interrompere la prescrizione

Il messaggio allegato richiama infine l’attenzione dei destinatari sulla necessità che, per le posizioni pregresse, vengano comunque posti in essere tutti gli adempimenti e gli atti necessari a interrompere la prescrizione. Il richiamo conferma l’esigenza di presidiare le posizioni anteriori, in modo da non pregiudicare l’azione di recupero contributivo.

Punti principali

Momento del versamento e base imponibile

Per le polizze di gruppo per qualifica, che coprono rischi professionali ed extraprofessionali e prevedono pagamento in due fasi (acconto forfettario e saldo con regolazione), i contributi sull’ammontare complessivo del premio annuale devono essere versati con la denuncia contributiva del mese in cui viene pagato il saldo all’impresa assicuratrice. In tale ipotesi, il premio va imputato integralmente all’anno di versamento e riportato sul Mod. O1/M di quell’anno. L’imponibile contributivo comprende anche quanto versato dal datore di lavoro all’impresa di assicurazione a titolo di imposta.

Dipendenti cessati prima della regolazione del saldo

Il criterio del versamento al mese del saldo non si applica ai lavoratori che cessano il rapporto prima della regolazione finale del premio. Per questi soggetti i contributi devono essere assolti con la denuncia relativa al mese di cessazione, determinando in via definitiva le quote di premio maturate sulla base delle condizioni contrattuali.

Gestione dei versamenti già effettuati secondo il criterio di cassa

I datori di lavoro che, dopo la circolare n. 273 del 23 dicembre 1989, abbiano già versato i contributi sulle somme corrisposte in acconto forfettario devono, in sede di saldo, assoggettare a contribuzione le somme pagate alle compagnie assicuratrici a titolo di regolazione finale.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi anteriori al novembre 1989, fatti salvi i termini prescrizionali, i datori di lavoro devono provvedere alla regolarizzazione contributiva dei premi relativi alle polizze in oggetto, applicando le indicazioni della circolare n. 273/1989 e della presente.

Oneri accessori e agevolazioni

Se la regolarizzazione è effettuata entro la fine del quarto mese successivo a quello di emanazione della circolare, le somme aggiuntive sono determinate secondo l’art. 4, comma 1, lettera b) del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Rimane possibile avvalersi delle agevolazioni previste dal D.L. 22 novembre 1990, n. 338, art. 3, comma 6 e seguenti, nei termini e alle condizioni previsti da tale normativa; trascorsi tali termini si applicano le sanzioni ordinarie.

Adempimenti per interrompere la prescrizione

Il messaggio allegato richiama i destinatari a porre in essere, per le posizioni pregresse, tutti gli adempimenti e gli atti necessari a interrompere la prescrizione, in relazione alle posizioni anteriori e alle regolarizzazioni dovute.

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