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Circolare

Circolare numero 259 del 7-12-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la comunicazione dei provvedimenti di reiezione per domande di ricostituzione e di conferma dell'assegno di invalidita, introducendo i modelli EAD 50/3 ed EAD 50/4 e specificando le relative modalita' di stampa e compilazione. Contestualmente aggiorna le motivazioni di reiezione codificate per le domande di ricostituzione, per la conferma dell'assegno di invalidita e per le domande di pensione, distinguendo tra motivazioni predefinite e motivazioni da acquisire manualmente con i codici S o Z. Vengono inoltre richiamati i termini per il ricorso amministrativo e giudiziario e indicate le versioni dei programmi da caricare per attivare le nuove procedure.

Nuovi modelli EAD 50/3 ed EAD 50/4 e revisione delle motivazioni di reiezione per ricostituzione, conferma assegno di invalidita e pensioni

Comunicazione dei provvedimenti di reiezione delle domande di ricostituzione, conferma assegno di invalidita e pensione

La circolare aggiorna la procedura INPS per la comunicazione dei provvedimenti di reiezione, introducendo nuovi modelli dedicati alle domande di ricostituzione e di conferma dell'assegno di invalidita', nonche' rivedendo e ampliando le motivazioni di reiezione codificate per le domande di pensione. L'intervento riguarda sia la parte applicativa, con l'indicazione dei programmi da caricare, sia la parte contenutistica, con l'elenco dei codici e delle relative formule di diniego.

Nuovi modelli di comunicazione

Per le domande di ricostituzione e per le domande di conferma dell'assegno di invalidita' sono stati predisposti due nuovi moduli:

  • Mod. EAD 50/3 per la reiezione delle domande di ricostituzione;
  • Mod. EAD 50/4 per la reiezione delle domande di conferma dell'assegno di invalidita'.

Entrambi i modelli sono strutturati in modo analogo al Mod. EAD 50 gia' utilizzato per le reiezioni di pensione, vengono preparati nel gruppo 9 e devono essere stampati su carta bianca a striscia continua da 11 pollici di altezza e 23 cm di larghezza.

Oggetto del provvedimento di reiezione

Per il Mod. EAD 50/3 l'oggetto del provvedimento viene normalmente precompilato dal programma sulla base dei codici presenti nei campi 18 e 36 dell'EAD 75.

E' prevista una gestione manuale dell'oggetto nei casi in cui:

  • nel campo 18 risulti il codice 8 ("ricostituzione documentale");
  • nel campo 36 sia stato acquisito un codice diverso da ASP, EXC o 314.

In tali ipotesi il programma richiede l'integrazione a video dell'oggetto da parte della Sede, rendendo disponibili 2 righi di 65 caratteri ciascuno e 14 ulteriori caratteri nel terzultimo rigo.

Motivazioni di reiezione delle domande di ricostituzione

La circolare rielabora le motivazioni codificate di reiezione delle domande di ricostituzione, che vengono stampate nella comunicazione previa digitazione del relativo codice nel campo 34 dell'EAD 75.

Le nuove motivazioni codificate riguardano tre ambiti principali:

  • trattamenti di famiglia:

    • codice 7: il totale dei redditi del richiedente e dei familiari supera il limite di legge;
    • codice 8: il totale dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e' inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
  • benefici combattentistici previsti dall'art. 6 della legge n. 140/1985 e dall'art. 6 della legge n. 544/1988:

    • codice B: mancanza della documentazione necessaria;
    • codice C: dalla documentazione non risulta una qualifica utile (combattente, partigiano, profugo, ecc.);
    • codice E: la pensione non consente l'attribuzione dei benefici;
    • codice F: il soggetto ha gia' usufruito o ha titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970.
  • assegno per l'assistenza personale e continuativa:

    • codice H: mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 della legge n. 222/1984.
  • integrazione al minimo in applicazione di sentenze della Corte costituzionale:

    • codice M: e' decorso il termine decennale per l'azione giudiziaria ex art. 47 del DPR n. 639/1970;
    • codice O: le sentenze della Corte costituzionale non si applicano alle pensioni con decorrenza successiva al 30 settembre 1983;
    • codice P: l'integrazione al trattamento minimo non spetta alle pensioni supplementari.

Motivazioni non codificate per ricostituzione e conferma assegno di invalidita

Quando la reiezione non rientra tra le motivazioni codificate, la sede deve utilizzare nel campo 34 dell'EAD 75 il codice S o Z per consentire l'inserimento manuale della motivazione.

Le modalita' operative sono le seguenti:

  • codice S: consente 12 righi da 75 caratteri ciascuno;
  • codice Z: consente 24 righi da 75 caratteri ciascuno;
  • i codici S e Z possono essere usati insieme, sommando i righi disponibili;
  • l'acquisizione manuale si chiude digitando quattro Z all'inizio del primo rigo libero e premendo INVIO.

La circolare sottolinea la necessita' di predisporre con accuratezza il testo delle motivazioni, sia nel contenuto sia nella forma.

Motivazioni di reiezione delle domande di conferma dell'assegno di invalidita

Le domande di conferma dell'assegno di invalidita' sono identificate dal codice G nel campo 18 dell'EAD 75. Per esse il programma stampa, previa digitazione del codice nel campo 34, due motivazioni codificate:

  • codice Q: non permangono le condizioni che avevano determinato il riconoscimento dell'assegno di invalidita' ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984;
  • codice R: la domanda e' stata presentata oltre il termine di 120 giorni dalla scadenza dell'assegno; la richiesta viene considerata come nuova domanda di assegno di invalidita', con riserva di successive comunicazioni.

Anche per questa tipologia, se la motivazione non e' codificata, si applicano le stesse regole del codice S o Z per l'inserimento manuale.

Motivazioni di reiezione delle domande di pensione

A scioglimento della riserva richiamata dalla circolare n. 228 del 25 ottobre 1990, viene comunicato il completamento della revisione delle motivazioni di reiezione delle domande di pensione codificate nel programma, stampate sul Mod. EAD 50 previa digitazione del codice nel campo 34 dell'EAD 75.

Le motivazioni sono suddivise in tre gruppi.

Motivi sanitari

Per le pensioni richieste per motivi sanitari sono previsti i codici:

  • A: assenza di infermita' tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini;
  • B: assenza di infermita' tali da determinare assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;
  • C: al rapporto assicurativo non risulta intervenuto successivo aggravamento, ne' sono sopraggiunte nuove infermita';
  • J: non e' stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare;
  • M: assenza dei requisiti per l'inabilita' ma riconoscimento, in via subordinata, della riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa ai fini dell'assegno di invalidita', con contestuale corso dell'accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi;
  • N: assenza dei requisiti sia per l'inabilita' sia per l'assegno di invalidita' richiesto in via subordinata;
  • Q: impossibilita' di accertare il diritto per mancata presentazione alla visita medica;
  • Y: il provvedimento riguarda soltanto l'accertamento dei requisiti medico-legali, non quelli di assicurazione e contribuzione.

Motivi amministrativi

Tra i motivi amministrativi rientrano i codici:

  • D: mancanza di assicurazione nella gestione richiesta, con formulazione differenziata per pensione diretta o ai superstiti;
  • F: al momento della domanda il richiedente prestava attivita' come lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 153/1969;
  • G: mancato compimento dell'eta' richiesta dalla legge;
  • H: non sono decorsi almeno gli anni richiesti dalla decorrenza dell'assicurazione, con formula distinta per pensione diretta e ai superstiti;
  • I: non risultano almeno i contributi richiesti, con specifica distinzione tra contributi settimanali e giornalieri e con indicazione del dettaglio dei contributi utili;
  • K: mancata presentazione della documentazione richiesta alla data indicata;
  • L: nei cinque anni considerati non risultano i contributi minimi richiesti, anche qui con distinzione tra diretta e superstiti e tra contributi settimanali e giornalieri;
  • R: il richiedente risulta gia' titolare di una pensione che esclude il trattamento richiesto;
  • W: anche valutando i contributi versati in un determinato periodo, il diritto alla pensione non e' raggiunto.

Pensione sociale

Per la pensione sociale sono previsti i codici:

  • 1: assenza della cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunita' europea;
  • 2: assenza della residenza in Italia;
  • 3: reddito personale superiore al limite massimo previsto dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per l'anno di riferimento;
  • 4: reddito complessivo del richiedente e del coniuge superiore al limite previsto dalla stessa norma;
  • 5: reddito personale superiore al limite massimo previsto dall'art. 2 della legge n. 544/1988 per l'aumento della pensione sociale;
  • 6: reddito complessivo del richiedente e del coniuge superiore al limite previsto per l'aumento della pensione sociale.

Ricorso amministrativo e tutela successiva

Nei modelli allegati viene riportata anche l'informativa sul ricorso. Il destinatario puo' presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, in carta non bollata, consegnandolo alla Sede o spedendolo con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il Comitato non decide entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il soggetto puo' promuovere azione giudiziaria entro i successivi 10 anni, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/1970. La notifica dell'eventuale ricorso giudiziario deve essere effettuata presso la Sede INPS, presso la quale il rappresentante legale dell'Istituto ha domicilio speciale. E' inoltre richiamata la possibilita' di farsi assistere gratuitamente da un Ente di patronato riconosciuto dalla legge.

Programmi da caricare

Per rendere operative la stampa dei nuovi modelli EAD 50/3 ed EAD 50/4 e delle nuove motivazioni di reiezione delle domande di pensione sul Mod. EAD 50, devono essere caricati sul sottosistema elaborativo dell'Area prestazioni i seguenti programmi, gia' disponibili per la ricezione:

  • TNCP 7312 versione C del 4.12.90;
  • TNCP 0022 versione C del 4.12.90.

Allegati e struttura delle comunicazioni

Gli allegati riportano il contenuto dei modelli EAD 50/3 ed EAD 50/4, comprensivi della parte introduttiva, della formulazione standard della reiezione e dell'informativa sul ricorso. Nell'allegato EAD 50/3 e' anche presente una nota esplicativa che collega alcuni casi specifici ai codici dei campi 18 e 36 dell'EAD 75, utile per la corretta precompilazione dell'oggetto della comunicazione.

Punti principali

Introduzione dei modelli EAD 50/3 e EAD 50/4

Per le reiezioni delle domande di ricostituzione e delle domande di conferma dell'assegno di invalidita' vengono predisposti nuovi modelli specifici, rispettivamente Mod. EAD 50/3 e Mod. EAD 50/4. Entrambi sono strutturati in modo analogo ai modelli gia' in uso per le reiezioni di pensione, sono preparati nel gruppo 9 e devono essere stampati su carta bianca a striscia continua, alta 11 pollici e larga 23 cm.

Compilazione dell'oggetto del provvedimento

L'oggetto della reiezione viene precompilato dal programma sulla base dei codici memorizzati nei campi 18 e 36 della domanda nell'archivio EAD 75. Nei casi di ricostituzione documentale con codice 8 nel campo 18 e codice diverso da ASP, EXC o 314 nel campo 36, l'oggetto deve essere completato a video dalla Sede, con due righe da 65 caratteri e ulteriori 14 caratteri nel terzultimo rigo.

Motivazioni codificate per le domande di ricostituzione

Sono riviste le motivazioni di reiezione per le domande di ricostituzione, da riportare in comunicazione mediante il codice inserito nel campo 34 dell'EAD 75. Sono previste motivazioni per trattamenti di famiglia, benefici combattentistici, assegno per assistenza personale e continuativa e integrazione al minimo in applicazione di sentenze della Corte costituzionale, con i relativi codici 7, 8, B, C, E, F, H, M, O e P.

Motivazioni non codificate per le domande di ricostituzione

Quando la reiezione non rientra tra le motivazioni codificate, nel campo 34 dell'EAD 75 deve essere inserito il codice S o Z per consentire l'acquisizione manuale del testo da parte della Sede. Il codice S abilita 12 righe da 75 caratteri, il codice Z ne abilita 24; i due codici possono essere usati insieme. L'inserimento manuale si conclude digitando quattro Z all'inizio del primo rigo libero e premendo INVIO.

Motivazioni codificate per la conferma dell'assegno di invalidita

Per le domande di conferma dell'assegno di invalidita', contraddistinte dal codice G nel campo 18 dell'EAD 75, sono previste due motivazioni codificate: codice Q, quando non permangono le condizioni che avevano determinato il riconoscimento dell'assegno ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984; codice R, quando la domanda e' presentata oltre 120 giorni dalla scadenza dell'assegno e viene considerata nuova domanda.

Motivazioni di reiezione delle domande di pensione

E' completata la revisione delle motivazioni codificate per le domande di pensione, stampate sul Mod. EAD 50 previa digitazione del codice nel campo 34 dell'EAD 75. Le cause sono raggruppate in motivi sanitari, amministrativi e per pensione sociale, con numerosi codici (tra cui A, B, C, J, M, N, Q, Y, D, F, G, H, I, K, L, R, W, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e con campi variabili per età, anzianita', contribuzione, reddito e requisiti soggettivi.

Gestione delle motivazioni non codificate nelle reiezioni di pensione e invalidita'

Anche per pensioni e conferma dell'assegno di invalidita', se la motivazione non e' codificata, si utilizza il codice S o Z nel campo 34 dell'EAD 75 per l'acquisizione manuale del testo da parte della Sede, con le medesime modalita' di ampiezza dei righi e chiusura con quattro Z e INVIO.

Ricorso amministrativo e giudiziario

Nei modelli allegati viene richiamata la facolta' di ricorrere al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dalla ricezione della lettera, presentando il ricorso in carta libera presso la Sede o tramite raccomandata A.R. Se il Comitato non decide entro 90 giorni dalla presentazione, e' possibile promuovere azione giudiziaria entro i successivi 10 anni. E' inoltre indicata la possibilita' di rivolgersi ai patronati riconosciuti.

Programmi da caricare

Per attivare la stampa dei nuovi modelli EAD 50/3 ed EAD 50/4 e delle nuove motivazioni di reiezione delle pensioni, devono essere caricati sul sottosistema elaborativo dell'Area prestazioni i programmi TNCP 7312 versione C del 4.12.90 e TNCP 0022 versione C del 4.12.90.

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