Circolare numero 258 del 6-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 210/1990, che ha convertito il D.L. n. 129/1990 senza modificare la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, ma introducendo un nuovo articolo 2-bis sulla sospensione della condizione di rispetto delle retribuzioni. Vengono chiariti ambito applicativo, decorrenza e limiti della sospensione, precisando che può riguardare anche periodi anteriori al recepimento dell’accordo provinciale, non prima del 1° dicembre 1988. Si specifica inoltre che la sospensione opera solo per la condizione relativa alle retribuzioni contrattuali e non elimina l’obbligo di rispettare, ai fini contributivi, la retribuzione prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Conversione del D.L. n. 129/1990 e chiarimenti sulla sospensione della condizione di rispetto delle retribuzioni per gli sgravi contributivi
Conversione del D.L. n. 129/1990 e sospensione della condizione retributiva
La circolare informa dell’avvenuta pubblicazione della legge 3 agosto 1990, n. 210, di conversione con modificazioni del D.L. 4 giugno 1990, n. 129. Pur non incidendo sulla fiscalizzazione degli oneri sociali né sulla disciplina degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, la legge introduce un nuovo articolo 2-bis in tema di sospensione della condizione del rispetto delle retribuzioni, già prevista da precedenti interventi normativi. La nota richiama inoltre i chiarimenti già resi con le circolari n. 31 dell’8 febbraio 1990 e n. 173 del 19 luglio 1990.
Ambito applicativo e decorrenza della sospensione
La novità principale riguarda la possibilità di riferire la sospensione anche a periodi anteriori alla data di recepimento dell’accordo provinciale. Tale facoltà è però soggetta a un limite invalicabile: i periodi non possono essere anteriori al 1° dicembre 1988. La circolare evidenzia che la precedente disciplina collegava la sospensione solo al periodo successivo al recepimento da parte delle aziende dell’accordo provinciale, mentre la norma sopravvenuta amplia l’ambito temporale di applicazione.
Imprese che recepiscono ora gli accordi provinciali
Per le imprese che recepiscono oggi gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative, purché firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell’accordo interconfederale di recepimento, la finalità resta quella di attuare programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali. In tali casi l’accordo aziendale di recepimento può avere:
- efficacia ex nunc, se riguarda solo periodi futuri con corresponsione dei trattamenti di riallineamento solo per l’avvenire;
- efficacia ex tunc, se riguarda anche periodi pregressi con pagamento degli arretrati per i periodi trascorsi, nel rispetto del limite del 1° dicembre 1988.
Imprese che avevano già recepito gli accordi provinciali
Per le imprese che avevano già recepito gli accordi provinciali, l’accordo aziendale conserva efficacia ex tunc a partire dalla data di recepimento. Anche in questo caso resta fermo il limite temporale minimo del 1° dicembre 1988, che impedisce di estendere la sospensione a periodi anteriori.
Limiti della sospensione e obblighi contributivi
La circolare chiarisce in modo espresso che la sospensione introdotta dall’art. 2-bis riguarda soltanto la condizione del rispetto delle retribuzioni contrattuali da erogare ai lavoratori, richiamata dall’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989. Essa non solleva i datori di lavoro dall’obbligo di rispettare, ai fini del versamento dei contributi, la retribuzione prevista dall’art. 1, comma 1, della stessa legge n. 389/1989. In altri termini, la sospensione opera sul presupposto per l’accesso al beneficio, ma non modifica la base retributiva rilevante ai fini contributivi.
Punti principali
Conversione della legge e ambito della modifica
La Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1990 ha pubblicato la legge 3 agosto 1990, n. 210, di conversione con modificazioni del D.L. 4 giugno 1990, n. 129. La legge non interviene sulla fiscalizzazione degli oneri sociali né sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, ma introduce l’art. 2-bis in materia di sospensione della condizione del rispetto delle retribuzioni.
Disciplina della sospensione e riferimento temporale
La nuova norma consente che la sospensione della condizione possa riferirsi anche a periodi precedenti la data di recepimento dell’accordo provinciale, purché non anteriori al 1° dicembre 1988. La circolare richiama i chiarimenti già forniti con le circolari n. 31 dell’8 febbraio 1990 e n. 173 del 19 luglio 1990.
Imprese che recepiscono ora gli accordi provinciali
Per le imprese che recepiscono gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative, la sospensione può operare sia per periodi futuri sia per periodi pregressi. Se riguarda solo il futuro, l’accordo aziendale ha efficacia ex nunc; se riguarda anche il passato, ha efficacia ex tunc, con arretrati di riallineamento, comunque non prima del 1° dicembre 1988.
Imprese che avevano già recepito gli accordi provinciali
Per le imprese che abbiano già recepito i suddetti accordi provinciali, l’accordo aziendale mantiene efficacia ex tunc a decorrere dalla data di recepimento, sempre con il limite temporale del 1° dicembre 1988.
Chiarimenti sull’ambito della sospensione
La sospensione prevista dall’art. 2-bis riguarda esclusivamente la condizione relativa al rispetto delle retribuzioni contrattuali da erogare ai lavoratori, richiamata dall’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989. Non comporta invece esonero dall’obbligo di rispettare, ai fini del versamento dei contributi, la retribuzione di cui all’art. 1, comma 1, della medesima legge n. 389/1989.
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