Sentenza n. 1928/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un fabbricato abitativo realizzato in zona agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale adottato sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016. L’amministrazione ha ritenuto non rispettato l’indice di fabbricabilità previsto per la zona territoriale omogenea E, pari a 0,03 mc/mq, poiché il calcolo della volumetria aveva incluso diritti edificatori derivanti dall’asservimento di terreni acquistati dopo la realizzazione dell’abuso. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo articolato, la violazione del legittimo affidamento, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, sostenendo di poter utilizzare la cubatura acquisita mediante cessione di volumetria in forza del regolamento comunale del 2022, che consentiva tale istituto anche in zona agricola. In via preliminare il Collegio ha esaminato la questione della completezza del contraddittorio, rilevando che, nell’impugnazione di un diniego di permesso di costruire anche in sanatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, salvo che il provvedimento attribuisca loro un vantaggio diretto e immediato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 36 d.P.R. 380/2001 subordini la sanatoria alla doppia conformità dell’intervento, cioè alla conformità urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della presentazione della domanda. L’accertamento ha natura vincolata e non comporta valutazioni discrezionali. Nel caso concreto, l’opera era stata dichiarata ultimata il 30 marzo 2022, mentre i terreni dai quali derivava la cubatura aggiuntiva erano stati acquistati nel settembre e nell’ottobre 2023; l’atto di asservimento era inoltre contestuale alla domanda di sanatoria. Al momento della realizzazione, quindi, i diritti edificatori non erano nella disponibilità del proprietario e il manufatto eccedeva l’indice di fabbricabilità consentito sul lotto originario. La cessione di cubatura, da formalizzare con atto pubblico registrato e trascritto ai sensi dell’art. 2645-quater c.c. prima del rilascio del titolo abilitativo, produce effetti ex nunc e può modulare la capacità edificatoria per future costruzioni, ma non può operare retroattivamente per sanare un abuso sostanziale originariamente contrastante con gli strumenti urbanistici. La conformità eventualmente sopravvenuta al momento della domanda non supplisce, pertanto, alla mancanza della conformità originaria. Il diniego è stato qualificato come atto dovuto e vincolato; per tale ragione sono state ritenute inconferenti le censure relative al legittimo affidamento e al difetto di motivazione, essendo sufficiente la constatazione dell’assenza della doppia conformità. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La sanatoria ordinaria richiede la doppia conformità dell’intervento; la mancanza della conformità al momento della realizzazione rende l’opera non sanabile, anche se essa risulta conforme al momento della domanda.
art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità, senza autonoma interpretazione ulteriore.
art. 2645-quater c.c.
La cessione di cubatura e l’asservimento dei diritti edificatori devono risultare da atto pubblico registrato e trascritto; l’effetto dell’asservimento è comunque successivo e non retroagisce fino alla realizzazione dell’abuso.
art. 30 N.T.A. del P.R.G. comunale
Prevede, per le nuove costruzioni abitative in zona omogenea E, un indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq.
art. 30 N.T.A. della Variante Urbanistica della Zona Agricola
È richiamato come ulteriore disciplina urbanistica applicabile alla zona agricola e parametro della verifica di conformità.
Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2022
Disciplina localmente la cessione di cubatura, consentendola anche in zona agricola, ma non attribuisce all’asservimento efficacia retroattiva ai fini della sanatoria di abusi sostanziali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della realizzazione dell’abuso quanto al momento della presentazione della domanda; la conformità sopravvenuta non può compensare la mancanza della conformità originaria.
- La cessione di cubatura e l’asservimento di diritti edificatori producono effetti ex nunc e non possono essere utilizzati retroattivamente per sanare un’opera che, al momento della sua edificazione, eccedeva l’indice di fabbricabilità previsto dagli strumenti urbanistici.
- I diritti edificatori provenienti da terreni acquistati o asserviti dopo la realizzazione dell’abuso non possono essere computati per dimostrare la conformità urbanistica dell’opera al momento della sua realizzazione.
- Il diniego di sanatoria fondato sulla mancanza della doppia conformità costituisce esercizio vincolato del potere; una volta accertata tale carenza, non sono necessarie autonome valutazioni discrezionali sull’affidamento del privato e la motivazione può limitarsi a esplicitare il difetto del requisito essenziale.
- Nell’impugnazione di un diniego di permesso di costruire, anche in sanatoria, non è configurabile un controinteressato in senso tecnico per il solo fatto che un soggetto abbia interesse alla conservazione dell’atto o possa subirne conseguenze indirette; occorre un vantaggio diretto e immediato attribuito dal provvedimento.
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