L.R. Abruzzo 32/2005
Contributo regionale ai Consorzi di difesa d'Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la disciplina abruzzese dei contributi ai Consorzi di difesa: se il parametro ministeriale annuale è inferiore al livello previsto dal D.Lgs. 102/2004, la Regione concede un contributo aggiuntivo fino alla misura del contributo statale sui premi assicurativi ammessi. Il contributo è erogato ai Consorzi, dopo il ricevimento dei dati sui contratti assicurativi e l’emanazione del decreto ministeriale sui parametri.
Contributo regionale integrativo ai Consorzi di difesa d'Abruzzo sui premi assicurativi agricoli
Contributo regionale integrativo ai Consorzi di difesa d'Abruzzo
La legge disciplina un’integrazione del contributo regionale in materia di copertura assicurativa agricola, applicabile esclusivamente in Abruzzo. Essa interviene sulla disciplina già contenuta nella L.R. 10 maggio 2002, n. 7, per allineare il sostegno regionale al livello del contributo statale previsto dalla normativa nazionale di settore.
Ambito di applicazione e destinatari
Il meccanismo riguarda i Consorzi di difesa e, per loro tramite, le Cooperative e i loro Consorzi, nonché i singoli produttori. L’intervento ha ad oggetto la spesa per i premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni.
Misura del contributo
Quando il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente risulti inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. n. 102/2004, la Regione Abruzzo concede un contributo integrativo fino a raggiungere il livello del contributo statale. In sostanza, la misura regionale opera come integrazione compensativa per evitare che il sostegno complessivo sia inferiore a quello stabilito dalla disciplina nazionale.
Modalità di erogazione
Il contributo integrativo regionale è riconosciuto su richiesta dei Consorzi di difesa. L’erogazione avviene solo dopo che i Consorzi abbiano ricevuto l’ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto e dopo l’emanazione del decreto ministeriale che determina i parametri contributivi. La norma collega quindi il pagamento sia alla disponibilità dei dati contrattuali sia alla definizione annuale del parametro da parte del Ministero.
Aspetti finanziari
La legge precisa che l’intervento non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’art. 33 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7. Non viene dunque istituita una nuova spesa autonoma, ma una diversa configurazione della disciplina già esistente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di una disciplina finanziaria e procedurale legata a parametri ministeriali annuali, il suo effetto è potenzialmente ricorrente, non limitato a un singolo esercizio specifico nel testo.
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