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Legge

L.R. Abruzzo 29/2005

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 29/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo n. 29/2005 promuove una cultura della pace e dei diritti umani tramite contributi per iniziative culturali, un Comitato permanente, un registro regionale degli organismi del settore, una giornata regionale il 10 dicembre e un premio annuale. La disciplina ha efficacia regionale e contiene una norma finanziaria riferita all’esercizio 2005; l’atto, nel suo complesso, resta in vigore ma alcune previsioni sono legate a singoli esercizi o procedure annuali.

Promozione dell’educazione alla pace e ai diritti umani in Abruzzo

Promozione della cultura della pace e dei diritti umani in Abruzzo

La legge disciplina gli strumenti con cui la Regione Abruzzo sostiene l’educazione alla pace e ai diritti umani nel proprio territorio. Il provvedimento opera in chiave culturale, organizzativa e finanziaria, prevedendo contributi, un Comitato permanente, un registro regionale degli organismi del settore, una giornata celebrativa e un premio annuale.

Finalità e impostazione generale

La Regione riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e delle persone, in coerenza con i principi costituzionali e con le norme e dichiarazioni internazionali. L’intervento regionale mira a radicare nella comunità abruzzese una cultura fondata su:

  • diritti umani;
  • libertà democratiche;
  • solidarietà umana;
  • non violenza;
  • rifiuto del terrorismo;
  • comprensione e rispetto reciproci.

Per perseguire tali obiettivi, la Regione può promuovere iniziative dirette e favorire interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché di organizzazioni non governative presenti sul territorio regionale.

Iniziative culturali e contributi

La Regione concede contributi per attività di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della pace e dei diritti umani, in particolare per:

  • ricerche e indagini;
  • incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione;
  • patrocinio di incontri di formazione e studio con studiosi ed esperti nazionali e internazionali.

I contributi sono destinati a enti e istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi e organizzazioni non governative legalmente riconosciute che svolgano attività di educazione alla pace e ai diritti umani.

La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 maggio, il programma degli interventi predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pace, sulla base delle istanze pervenute dal Comitato permanente, e assegna i contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La stessa struttura cura inoltre la raccolta e la diffusione, soprattutto nelle scuole, negli istituti di ogni ordine e grado e nelle università, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti grazie alle iniziative finanziate. Può acquisire nuovi materiali anche tramite convenzioni con centri di studio e ricerca nazionali e internazionali.

Giornata regionale per la pace e i diritti umani

Il 10 dicembre di ogni anno è individuato come Giornata per la Pace e i Diritti Umani nella Regione Abruzzo, in coincidenza con l’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

In occasione di tale ricorrenza, la Giunta regionale, su proposta del Comitato permanente, determina le iniziative celebrative da adottare.

Premio annuale per la pace e i diritti umani

La Regione istituisce un premio annuale per la Pace e per i Diritti Umani, denominato “Abruzzo per la Pace e per i Diritti Umani”, destinato a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni che abbiano realizzato iniziative sui temi della legge.

Il conferimento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comitato permanente.

Comitato permanente per la pace e i diritti umani

Presso la struttura regionale competente in materia di pace è istituito il Comitato permanente per la Pace e i Diritti Umani, con funzioni di collegamento programmatorio e operativo tra la Regione e i soggetti impegnati nelle finalità della legge, oltre che di supporto alla Giunta nella predisposizione del programma annuale degli interventi.

Il Comitato è composto da:

  • il componente della Giunta regionale competente per materia;
  • 4 consiglieri nominati dal Consiglio regionale;
  • 5 rappresentanti degli organismi iscritti nel registro regionale, eletti dal Comitato dopo l’istituzione del registro.

Il Comitato approva un proprio regolamento interno, si avvale di attrezzature, locali e personale messi a disposizione dalla Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, con proroga delle funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.

È nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e successivamente integrato con i rappresentanti degli organismi iscritti nel registro. Il primo insediamento deve avvenire entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino alla nomina dei 5 rappresentanti degli organismi, il Comitato opera con i soli componenti istituzionali. Nella prima riunione è eletto il Presidente.

Registro regionale degli organismi operanti per la pace e i diritti umani

È istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale degli organismi operanti sul territorio abruzzese nel campo della pace e dei diritti umani.

Possono esservi iscritti gli organismi che, nel proprio atto costitutivo, prevedano tra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace e attività assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa nonviolenta e della solidarietà.

Per l’iscrizione è inoltre richiesto che gli organismi:

  • non abbiano fini di lucro;
  • prevedano nello statuto, in modo espresso e prevalente o esclusivo, finalità di pace, diritti umani, difesa popolare nonviolenta e disarmo;
  • abbiano un ordinamento interno democratico;
  • siano legalmente costituiti da almeno un anno alla data della domanda.

L’iscrizione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Aspetti finanziari

Per l’anno finanziario 2005 la legge quantifica gli oneri complessivi in 50.000 euro, comprensivi di quelli per l’istituzione del Comitato permanente.

La copertura è assicurata mediante variazioni compensative del bilancio regionale di competenza e cassa:

  • riduzione di 50.000 euro del capitolo destinato agli interventi regionali a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo;
  • istituzione e incremento di un nuovo capitolo per l’intervento di promozione della cultura della pace e dei diritti umani per 50.000 euro.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La norma finanziaria richiama specificamente l’esercizio 2005, mentre gli altri istituti previsti hanno natura ordinaria e applicazione regionale permanente, nei limiti delle rispettive procedure e disponibilità di bilancio.

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