L.R. Abruzzo 37/2005
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.6.1996, n. 29: Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 37/2005 riorganizza l’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, sostituendo organi, competenze e regime degli incarichi del direttore generale e dei direttori di area, disciplinando commissioni e revisori e abrogando alcune disposizioni della L.R. 29/1996. È una norma organizzativa, priva di limiti temporali specifici, salvo le regole transitorie per la prima nomina del direttore generale.
Modifiche all’ordinamento dell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo dell’Abruzzo
Modifiche all’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo dell’Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo 28 novembre 2005, n. 37 interviene in modo organico sulla L.R. 1 giugno 1996, n. 29, ridefinendo l’assetto dell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo. Il provvedimento aggiorna gli organi, le competenze del vertice amministrativo, il trattamento economico dei dirigenti, il funzionamento degli organi consultivi e alcune cause di incompatibilità.
Organi dell’Agenzia
L’Agenzia viene ricondotta a una struttura essenziale composta da due organi:
- il Direttore generale;
- il Collegio dei Revisori Contabili.
Direttore generale: nomina, requisiti e rapporto di lavoro
La Giunta regionale, su proposta del componente della Giunta competente in materia di agricoltura, nomina il Direttore generale dell’Agenzia. Per l’incarico sono richiesti:
- diploma di laurea;
- almeno cinque anni di esperienza di direzione tecnica e/o amministrativa, maturata nei dieci anni precedenti, in enti, aziende o strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie.
Il rapporto di lavoro è di diritto privato, esclusivo e incompatibile con:
- qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo;
- qualsiasi carica elettiva pubblica.
Per i dipendenti pubblici l’incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, con conservazione del posto; il periodo è utile ai fini pensionistici e previdenziali. Le amministrazioni di appartenenza versano i contributi dovuti e si fanno rimborsare dall’Agenzia l’onere complessivo sostenuto, ferma la successiva rivalsa sulla quota a carico dell’interessato.
L’incarico è regolato da contratto di diritto privato. La durata deve essere compresa tra tre e cinque anni, con possibilità di rinnovo. In ogni caso, il contratto si risolve con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
La cessazione per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione o dimissioni non dà diritto ad alcuna indennità di recesso.
Compiti e poteri del Direttore generale
Il Direttore generale è il vertice gestionale dell’Agenzia e dispone dei più ampi poteri di amministrazione e rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dell’ente, emana gli atti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e stabilisce direttive e indirizzi.
In particolare:
- adotta e approva bilancio preventivo e consuntivo;
- adotta i regolamenti di funzionamento e di gestione amministrativa e contabile;
- adotta la pianta organica e le relative variazioni;
- attribuisce gli incarichi dirigenziali;
- stipula contratti e convenzioni con soggetti esterni;
- esercita i poteri che si riserva per motivate esigenze di funzionalità;
- definisce obiettivi e responsabilità dei dirigenti;
- dispone la mobilità del personale;
- approva i piani di intervento.
In sede di bilancio preventivo redige una relazione programmatica sugli obiettivi da perseguire; con il bilancio consuntivo trasmette alla Giunta regionale una relazione sull’utilizzo delle risorse assegnate e sui risultati tecnico-operativi conseguiti.
Trattamento economico del Direttore generale
Il trattamento economico e giuridico del Direttore generale è pari a quello della funzione più elevata del personale regionale, aumentato del 25% degli assegni stipendiali aventi natura pensionabile.
Direttori di area: supporto tecnico e amministrativo
Il Direttore generale è coadiuvato da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo, nominati con provvedimento motivato dello stesso Direttore generale e a lui responsabili.
Gli incarichi:
- durano da tre a cinque anni;
- cessano comunque con la decadenza del Direttore generale che li ha conferiti.
Il direttore tecnico sovrintende e coordina le attività tecniche dell’Agenzia, con particolare riguardo agli interventi sul territorio e alla predisposizione di programmi di innovazione e ammodernamento del sistema agricolo, agro-alimentare, agro-industriale e ambientale regionale. Il direttore amministrativo coordina le attività amministrative e promuove iniziative per rendere più efficiente l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia.
Ai direttori di area spetta il trattamento economico previsto per i direttori regionali.
Collegio dei revisori e incompatibilità
Viene ridefinita una causa di ineleggibilità al Collegio dei revisori contabili: non possono essere eletti parlamentari, consiglieri regionali, componenti di giunta provinciali, comunali e di comunità montane, nonché dipendenti regionali e degli enti pubblici regionali.
Commissioni tecnico-scientifiche e Commissione consultiva
Il Direttore generale può costituire, con proprio provvedimento, Commissioni tecnico-scientifiche in relazione alla specificità dei programmi e dei progetti da realizzare. Tali commissioni hanno in genere durata limitata e composizione coerente con le attribuzioni richieste.
La Commissione consultiva è presieduta dal Direttore generale o da un suo delegato senza diritto di voto. È convocata ogni volta che il Direttore generale lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte l’anno, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Deve inoltre essere sentita per l’adozione dei bilanci pluriennali e dei relativi piani e programmi di attività.
Ai membri della Commissione spetta:
- un gettone di presenza nei limiti e secondo le modalità della L.R. 28 aprile 1995, n. 72, con importo definito dal Direttore generale;
- il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.
Regime transitorio
In prima applicazione, la Giunta regionale deve nominare il Direttore generale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nel periodo tra l’entrata in vigore e la nomina del nuovo Direttore generale resta in carica per l’amministrazione e il funzionamento dell’Agenzia l’organismo già incaricato, con il trattamento economico e giuridico previsto dall’art. 11, comma 4, della L.R. 29/1996 come modificato.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della L.R. 29/1996, il comma 6 dell’art. 6, il punto 3 dell’art. 10, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 e i commi 1 e 2 dell’art. 12 della medesima legge.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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