L.R. Abruzzo 34/2005
Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo consente di ampliare l’uso del Fondo per il credito agevolato della pesca e acquacoltura anche ad altre misure regionali compatibili con la disciplina UE, salvaguardando una quota per un intervento straordinario sui molluschi bivalvi. Prevede notifiche degli aiuti ove richieste, una convenzione con FIRA per la gestione e l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Destinazione del Fondo pesca e acquacoltura
Destinazione del Fondo per la pesca e l’acquacoltura
La legge regionale Abruzzo disciplina l’impiego del Fondo per il credito agevolato alle piccole e medie imprese del settore pesca e acquacoltura, ampliandone le possibili destinazioni entro i limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. L’intervento mira a rendere utilizzabili risorse residue per finalità connesse al comparto ittico regionale.
Ambito di applicazione e ulteriori destinazioni
La Giunta regionale può destinare il Fondo, con propria deliberazione, non solo alle forme di intervento previste dalla legge regionale n. 154 del 1997 compatibili con le Linee guida comunitarie in materia di aiuti alla pesca e all’acquacoltura, ma anche alle azioni selezionate ai fini della legge regionale n. 22 del 2004 sulle politiche regionali di sostegno alla pesca e all’acquacoltura.
Sono però escluse le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale n. 22 del 2004.
Vincoli specifici sulle risorse
All’interno del Fondo resta comunque vincolata la somma di 770.425,90 euro, da destinare alla reintegrazione delle risorse originariamente stanziate per l’intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e dei marittimi che effettuano il prelievo dei molluschi bivalvi.
Le disposizioni sul riutilizzo delle risorse si applicano anche alle disponibilità finanziarie residue del Fondo derivanti da somme assegnate alla FIRA fino al 31 dicembre 2004 e non ancora utilizzate a tale data per le finalità proprie della legge regionale n. 154 del 1997.
Regime degli aiuti e procedure di gestione
L’eventuale erogazione di contributi o altri benefici nell’ambito delle finalità individuate è subordinata, quando dovuto, all’espletamento delle preventive notifiche dei relativi regimi di aiuto secondo la normativa comunitaria vigente in materia di pesca e acquacoltura.
Le modalità generali di gestione del Fondo sono demandate a una convenzione tra la struttura amministrativa regionale competente e FIRA S.p.a., da definire nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza. La convenzione può attribuire a FIRA anche un supporto tecnico per l’istruttoria e per l’attività amministrativo-contabile.
Limiti agli oneri di gestione
Gli oneri per la gestione delle attività disciplinate dalla convenzione non possono superare il 2% del Fondo amministrato.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente l’assenza di nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Testo integrale
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