Circolare numero 78 del 06-06-2011
PARTE PRIMA Quadro normativo 1.1) Legge 27 dicembre 1997, n. 449 1.2) Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 54T del 21 3 maggio 1998 1.3) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni 1.4) Nota della Direzione degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 1.5) Convenzione tra INPS e Gruppo FS del 25 giugno 2010 PARTE SECONDA Caratteristiche del Fondo ed interventi 2.1) Finalità 2.2) Destinatari 2.3) Interventi 2.4) Scadenza PARTE TERZA Assegni straordinari di sostegno al reddito 3.1) Caratteristiche della prestazione 3.2) Requisiti per l’accesso alla prestazione 3.3) Adempimenti a carico delle aziende per l’accesso alla prestazione 3.4) Adempimenti a carico delle Sedi INPS per l’accreditamento dell’azienda 3.5) Domande di accesso alla prestazione 3.6) Procedure di liquidazione della prestazione 3.7) Modalità di calcolo della prestazione 3.8) Calcolo con il sistema retributivo o misto 3.9) Calcolo dell’assegno straordinario per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%, e per i lavoratori privi della vista 3.10) Marittimi iscritti sia all’assicurazione generale obbligatoria dell’Istituto sia al Fondo speciale FS, applicazione dell’articolo 46 della legge n. 413/1984 3.11) Disciplina sperimentale lavoratrici 57enni 3.12) Contributi sindacali 3.13) Pagamento della prestazione 3.14) Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione 3.15) Erogazione in unica soluzione 3.16) Regime tributario 3.17) Versamento anticipato della provvista mensile, a copertura degli assegni straordinari 3.18) Contribuzione correlata 3.19) Cumulabilità 3.20) Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, richiamandone il quadro normativo, la finalità e i destinatari. Descrive gli interventi ordinari e straordinari, con particolare attenzione all’assegno straordinario di sostegno al reddito, ai requisiti di accesso, agli adempimenti delle aziende e delle sedi INPS, alle modalità di calcolo, pagamento, regime fiscale e versamento della contribuzione correlata. Sono inoltre illustrate alcune fattispecie particolari, come lavoratori con maggiorazioni convenzionali, marittimi, lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale e le regole di cumulo con altri redditi da lavoro.
Fondo di solidarietà FS: assegni straordinari e contribuzione correlata
Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato
La circolare ricostruisce la disciplina del Fondo di solidarietà istituito per il personale delle società del Gruppo FS e ne illustra il funzionamento operativo, con particolare riguardo agli assegni straordinari di sostegno al reddito e alla contribuzione correlata. Il documento è utile per inquadrare il quadro normativo, i destinatari, gli adempimenti e le regole di calcolo e pagamento delle prestazioni.
Quadro normativo di riferimento
Il Fondo trova fondamento nell’articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che richiama le misure per la riorganizzazione e il risanamento delle società del Gruppo FS mediante un Fondo a gestione bilaterale con finalità di sostegno del reddito e dell’occupazione. Successivamente, il DM n. 54T del 21 maggio 1998 ha recepito l’accordo tra Ferrovie dello Stato SpA e le organizzazioni sindacali, istituendo il Fondo con separata gestione contabile presso il Fondo pensioni del personale FS.
Il DM n. 510 del 23 giugno 2009, e successive modifiche, ha recepito l’Accordo del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali nazionali, approvando il regolamento di funzionamento del Fondo, il nuovo accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale e nominando i componenti del Comitato amministratore. La nota ministeriale n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 ha previsto convenzioni tra INPS e Gruppo FS per regolare il passaggio delle risorse accantonate e la gestione corrente delle contribuzioni e delle prestazioni. La convenzione INPS/Gruppo FS del 25 giugno 2010, approvata con determinazione presidenziale n. 18 del 4 giugno 2010, disciplina l’erogazione e la gestione delle prestazioni del Fondo.
Finalità del Fondo e soggetti destinatari
Il Fondo ha la funzione di intervenire in favore dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003, il contratto aziendale della stessa data e i relativi accordi complementari. Esso opera nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale o riduzione/trasformazione di attività o lavoro, fornendo uno strumento di supporto per il mutamento e l’adeguamento delle professionalità e per il sostegno del reddito e dell’occupazione.
I destinatari sono i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all’AGO, delle società indicate nella circolare: Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Trenitalia SpA, RFI SpA, Italferr SpA, Ferservizi SpA, FS Sistemi Urbani SRL e TLN SRL, limitatamente al personale ex Trenitalia trasferito ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e dell’accordo sindacale dell’11 novembre 2009.
Interventi ordinari e straordinari
Nell’ambito dei processi di ristrutturazione o crisi aziendale, il Fondo prevede:
- in via ordinaria, il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- in via ordinaria, il finanziamento di trattamenti specifici per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro;
- in via straordinaria, l’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale o in unica soluzione, per i lavoratori ammessi nell’ambito dei processi di riduzione del personale.
Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro e nei periodi di erogazione rateale dell’assegno straordinario, il Fondo versa anche la contribuzione correlata, secondo il meccanismo richiamato dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996. Per gli interventi ordinari la circolare rinvia a successive istruzioni.
Durata del Fondo
Il Fondo scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del DM n. 510 del 23 giugno 2009, quindi secondo quanto richiamato dall’articolo 14 dell’accordo recepito e dalla convenzione INPS/Gruppo FS. La circolare collega a tale termine anche il periodo di possibile presentazione delle domande e di erogazione della prestazione straordinaria.
Assegno straordinario di sostegno al reddito: caratteristiche
L’assegno straordinario è erogato, su richiesta del datore di lavoro, ai lavoratori delle società del Gruppo FS dichiarati in esubero per ristrutturazione o crisi, oppure aderenti volontariamente al piano di esodo, purché maturino il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità entro un massimo di 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, finestra inclusa. Per tutto il periodo tra cessazione e maturazione dei requisiti minimi pensionistici, il Fondo versa anche la contribuzione correlata alla gestione assicurativa obbligatoria competente.
La prestazione è corrisposta fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza della pensione; se la pensione decorre in corso di mese, l’assegno termina alla data di decorrenza. La contribuzione correlata è versata fino alla data in cui maturano i requisiti necessari per il diritto alla pensione.
Requisiti per l’accesso
Il regolamento del Fondo non fissa requisiti autonomi di accesso, ma subordina il diritto al possesso, al termine del periodo di fruizione, dei requisiti anagrafici e contributivi utili per la pensione. La verifica deve essere effettuata con riferimento alla disciplina vigente alla scadenza dell’assegno, includendo la cosiddetta "finestra".
La circolare richiama inoltre il principio per cui non può essere accolta la domanda di assegno straordinario finalizzato alla pensione di anzianità se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.
Adempimenti delle aziende e delle sedi INPS
Le aziende devono trasmettere alla sede INPS che gestisce la posizione aziendale la documentazione necessaria per l’accreditamento e l’accordo sindacale che individui le modalità di esodo del personale avente diritto, indicando anche la sede INPS presso la quale devono essere versati i contributi a copertura degli assegni straordinari.
Ricevuta la documentazione, la sede INPS comunica tempestivamente alla Direzione centrale pensioni:
- la denominazione e la matricola dell’azienda;
- il numero dei lavoratori interessati all’esodo;
- la sede INPS prescelta per il versamento del contributo straordinario.
La sede trasmette inoltre copia dell’accordo aziendale alla Direzione centrale pensioni per l’inoltro al Comitato amministratore, che approva il piano di esodo con propria delibera. Solo dopo queste formalità l’azienda può presentare alle sedi competenti le domande individuali di assegno.
Presentazione delle domande e periodo utile
Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate dai datori di lavoro entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del DM n. 510/2009. La circolare precisa che il periodo di possibile erogazione della prestazione va da luglio 2009 a giugno 2019.
All’interno di tale arco temporale, l’accordo aziendale disciplina l’esodo dei lavoratori e individua la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione. La domanda di assegno straordinario rateale deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e contenere i dati identificativi dell’impresa e le informazioni anagrafiche e contributive dell’esodato.
Verifiche contributive e istruttoria
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi possono essere valorizzati anche periodi assicurativi maturati in Stati dell’Unione europea e in Svizzera per gli iscritti al Fondo FS; per gli iscritti all’AGO, anche in Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Per chi matura il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, possono essere cumulati anche contributi presenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, con accertamento secondo le regole della gestione presso cui il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni devono essere computati una sola volta. L’accertamento dei requisiti è effettuato dall’azienda, tenendo conto dell’anzianità contributiva complessiva risultante da apposita certificazione del lavoratore. Le sedi INPS rilasciano, su richiesta, l’estratto contributivo.
La sede INPS, al momento della presentazione della domanda, verifica i requisiti per il pensionamento e segnala prontamente eventuali discordanze tra quanto accertato dall’azienda e quanto rilevato dalla sede stessa. La liquidazione del trattamento pensionistico avverrà comunque sulla base della normativa vigente alla data di uscita del lavoratore dal Fondo.
Liquidazione della prestazione e classificazione
La sede INPS competente per la liquidazione è quella individuata in base alla residenza del lavoratore per le prestazioni AGO, oppure la sede polo per le prestazioni a carico del Fondo speciale FS. Una volta verificati i requisiti di legge, la sede provvede all’erogazione dell’assegno.
Per gli iscritti al Fondo speciale FS, la gestione documentale dell’assegno è demandata alle sedi territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore. Gli assegni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, e sono identificati con la categoria numerica "029" e la categoria alfabetica "VOESO".
Modalità di calcolo dell’assegno
L’assegno straordinario è determinato con le stesse modalità previste per la pensione teoricamente spettante al momento dell’accesso al Fondo, tenendo conto anche dei periodi per i quali l’azienda versa la contribuzione correlata. Per i lavoratori che maturerebbero prima la pensione di anzianità, l’importo corrisponde al trattamento pensionistico netto spettante nei regimi di riferimento, maggiorato dell’anzianità contributiva mancante, più le ritenute di legge sull’assegno. La stessa logica vale per i lavoratori che maturerebbero prima la pensione di vecchiaia.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI, non sono rivalutati, non danno diritto ai trattamenti di famiglia e non producono interessi legali o rivalutazione monetaria. Su di essi possono operare solo trattenute erariali, per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non sono invece ammesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere integralmente pagati prima dell’accesso.
La prestazione ha natura diretta e non è reversibile; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti si applica la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, considerando anche la contribuzione correlata versata durante il periodo di assegno.
Sistema di calcolo retributivo o misto
Per chi al 31 dicembre 1995 avesse maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, l’assegno è calcolato con il sistema retributivo; in caso contrario, si applica il sistema misto. In entrambi i casi, l’anzianità al momento della cessazione va incrementata del periodo coperto da contribuzione correlata, che deve essere accreditato nella quota B. Nel sistema misto, il coefficiente di trasformazione è individuato in base all’età anagrafica al momento dell’accesso all’assegno.
Per gli assicurati che maturano il diritto a pensione a carico del Fondo speciale FS, si richiamano le istruzioni della circolare n. 157/2001 e successive integrazioni.
Casi particolari: lavoratori sordomuti, invalidi e privi della vista
Per i lavoratori privi della vista, la legge n. 113/1985 riconosce, su domanda, 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. Per i lavoratori sordomuti e per gli invalidi, la legge n. 388/2000 riconosce, sempre su domanda, 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, fino a un massimo di cinque anni.
Poiché l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti pensionistici, il Comitato amministratore ha ritenuto possibile anticipare al momento dell’ingresso nel Fondo la richiesta del beneficio. La domanda deve essere presentata congiuntamente dal lavoratore e dall’azienda, corredata dalla dichiarazione irrevocabile di avvalersi delle maggiorazioni previste dalle norme citate. Tali maggiorazioni non costituiscono accredito contributivo, ma incidono sull’anzianità utile ai fini del diritto e della liquidazione della pensione.
Per gli iscritti al Fondo speciale FS, se per lo stesso periodo sono attribuibili sia tali maggiorazioni sia gli aumenti di valutazione ex articolo 217 del DPR n. 1092/1973, va applicato il beneficio più favorevole. Le maggiorazioni convenzionali non rilevano nel calcolo della quota contributiva di pensione.
Marittimi iscritti sia all’AGO sia al Fondo speciale FS
La circolare richiama il caso del personale ferroviario marittimo in servizio di ruolo anteriore al 1° settembre 1984, iscritto sia all’AGO sia al Fondo speciale FS. In base alla legge n. 413/1984, tali lavoratori hanno diritto, alla cessazione dal servizio, alla pensione ferroviaria e alla quota AGO proporzionale ai periodi di navigazione non valutabili ai fini della pensione ferroviaria.
L’articolo 46 della stessa legge consente di optare, entro sei mesi dalla liquidazione della pensione o dalla comunicazione del provvedimento del Fondo speciale FS, per il solo trattamento a carico dell’AGO. Il Comitato amministratore ha anticipato la scelta al momento dell’ingresso nel Fondo: all’atto della domanda di accesso il lavoratore può rendere una dichiarazione irrevocabile per la pensione AGO. In tal caso, la verifica dei requisiti per l’assegno straordinario deve essere effettuata con riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’ordinamento ferroviario per la pensione.
Disciplina sperimentale per le lavoratrici 57enni
La legge n. 243/2004, in via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, consente alle lavoratrici dipendenti di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 57 anni di età, a condizione di optare per il calcolo contributivo ex d.lgs. n. 180/1997. La circolare chiarisce che tale scelta non equivale all’opzione contributiva generale, ma riguarda solo il sistema di calcolo.
Il momento della scelta, normalmente coincidente con l’accesso al pensionamento, è stato anticipato dal Comitato amministratore al momento dell’ingresso nel Fondo. Alle lavoratrici interessate si applicano, salvo il calcolo, le regole della pensione con sistema retributivo o misto: per il diritto si osservano i requisiti della legge n. 335/1995, le finestre di accesso sono quelle dell’articolo 12 del DL n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, e l’assegno straordinario è calcolato con le regole della pensione di vecchiaia contributiva, salvo il requisito dell’importo soglia. Anche in questo caso la scelta deve essere formalizzata con dichiarazione irrevocabile.
Contributi sindacali
Previo accordo e convenzione tra INPS e organizzazioni sindacali, i beneficiari dell’assegno straordinario possono continuare a versare i contributi sindacali all’organizzazione stipulante l’accordo del 15 maggio 2009. La circolare rinvia però a successive istruzioni operative.
Pagamento, comunicazioni e scadenza
L’assegno straordinario è pagato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, con esigibilità dal primo giorno bancabile di ciascun mese. Dopo la liquidazione, agli interessati viene inviata una comunicazione con l’indicazione della quantificazione, del pagamento e della data di scadenza, unitamente al certificato necessario per la riscossione.
Se la pensione degli iscritti al Fondo speciale FS decorre in corso di mese, anche la scadenza dell’assegno è inframensile e cade il giorno precedente alla decorrenza della pensione. Entro il mese precedente la scadenza, il lavoratore deve presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, poiché non opera alcuna trasformazione automatica dell’assegno in pensione.
Erogazione in unica soluzione
Su richiesta del lavoratore, l’assegno può essere liquidato in unica soluzione. In tal caso, l’importo corrisponde al 60% del valore attuale, calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell’Accordo del 15 maggio 2009, di quanto sarebbe spettato con erogazione rateale. Non è dovuta la contribuzione correlata.
Resta comunque necessario che il lavoratore possieda i requisiti per l’accesso alla prestazione straordinaria e che quelli pensionistici siano perfezionati entro il limite massimo di permanenza nel Fondo, pari a 48 mesi.
Regime tributario
Gli assegni straordinari rateali sono soggetti a tassazione ordinaria. Su di essi viene riconosciuta d’ufficio, se spettante, la detrazione per lavoro dipendente; le detrazioni per familiari a carico sono attribuite su richiesta del lavoratore. La prestazione liquidata in unica soluzione è invece soggetta a tassazione separata con applicazione dell’aliquota TFR.
Contributo straordinario, provvista mensile e istruzioni operative
Il finanziamento degli assegni è garantito dal contributo straordinario versato dal datore di lavoro, riferito ai soli lavoratori interessati, e commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata. Il giorno 10 di ciascun mese la procedura individua le prestazioni in essere e quantifica il flusso di pagamento per il mese successivo.
L’importo è reso disponibile alla sede INPS scelta dall’azienda e alle aziende del Gruppo FS tramite il servizio online dedicato. L’accesso alle informazioni richiede il codice PIN, da richiedere alla sede INPS che gestisce il finanziamento mensile. La sede comunica all’azienda l’importo della provvista a partire dal 10 del mese; il versamento deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello di corresponsione, con causale specifica, pena il mancato pagamento. La sede deve confermare il versamento in procedura entro il 16 del mese.
Contribuzione correlata e flusso Uniemens
La contribuzione correlata è dovuta per il periodo compreso tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi minimi per la prima pensione utile, anche se l’assegno si prolunga per la finestra. La base di calcolo è la retribuzione mensile indicata dal regolamento, al netto di straordinario, trasferta, premio di risultato, indennità di trasferimento ed erogazioni una tantum, con incremento figurativo dello stipendio e degli assegni pensionabili secondo la normativa richiamata.
L’aliquota è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS e il contributo è interamente a carico del datore di lavoro. La circolare indica i codici Uniemens da utilizzare per le diverse categorie di lavoratori: EF per gli iscritti al Fondo ferrovieri, EN per gli iscritti al FPLD e ME per il personale marittimo già imbarcato sui traghetti. Per gli iscritti al Fondo speciale FS la retribuzione va esposta anche analiticamente con i relativi elementi tipici; la valorizzazione genera i codici M127 e M128 nel quadro BC del DM10 virtuale.
Non costituisce imponibile l’eventuale indennità una tantum prevista dal regolamento per il caso di rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, salvo l’eventuale differenza da corrispondere dal datore di lavoro se l’indennità sostitutiva è superiore agli assegni spettanti nel medesimo periodo.
Cumulo con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione
L’articolo 12 del regolamento disciplina l’incompatibilità e il cumulo con altri redditi da lavoro durante la fruizione dell’assegno. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività prestata in concorrenza con il datore di lavoro di provenienza; in tal caso, assegno e contribuzione correlata sono sospesi per il periodo di attività.
Per attività non in concorrenza, l’assegno è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente entro il limite dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno, con trattenuta sulla parte eccedente. Per il lavoro autonomo, la circolare richiama la totale cumulabilità introdotta dal 1° gennaio 2009, con conseguente esclusione della trattenuta per cumulo.
Il beneficiario deve comunicare tempestivamente qualsiasi nuova attività lavorativa, a qualunque titolo, indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo e i redditi conseguiti, sia al Fondo tramite la sede INPS sia all’azienda esodante. In caso di omissione, perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione; anche la contribuzione correlata viene cancellata. La decisione spetta al Comitato amministratore.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall’erogazione degli assegni straordinari, la circolare rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Quadro normativo e istituzione del Fondo
Il Fondo trae origine dalla legge n. 449/1997 e dagli accordi sindacali recepiti dal DM n. 54T/1998 e dal DM n. 510/2009, che hanno definito struttura, regolamento di funzionamento, procedura di gestione delle eccedenze e composizione del Comitato amministratore. La convenzione INPS/Gruppo FS del 25 giugno 2010 disciplina il passaggio delle risorse e la gestione delle prestazioni.
Finalità, destinatari e interventi del Fondo
Il Fondo è destinato ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, iscritti al Fondo speciale FS o all’AGO, delle società del Gruppo FS indicate, soggetti al CCNL attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e accordi collegati. Opera nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione o riduzione/trasformazione dell’attività, finanziando interventi ordinari di formazione e riduzione orario e interventi straordinari con assegni di sostegno al reddito. È prevista anche la contribuzione correlata nei casi di riduzione oraria e di assegno straordinario rateale.
Assegno straordinario: presupposti e durata
L’assegno straordinario è concesso su richiesta del datore di lavoro a lavoratori dichiarati in esubero o aderenti al piano di esodo, purché maturino il diritto a pensione entro 48 mesi dalla cessazione del rapporto, compresa la finestra. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione e termina alla fine del mese precedente la pensione, o alla data di decorrenza se inframensile. Non esistono requisiti specifici ulteriori nel regolamento, ma il diritto dipende dal perfezionamento dei requisiti pensionistici vigenti alla scadenza dell’assegno.
Domande, istruttoria e adempimenti aziendali/INPS
Le aziende trasmettono alla sede INPS competente la documentazione per l’accreditamento e l’accordo sindacale che definisce le modalità di esodo e la sede di versamento dei contributi. La sede INPS informa la Direzione centrale pensioni con i dati dell’azienda, il numero degli esodati e la sede prescelta, inviando anche l’accordo aziendale al Comitato amministratore per l’approvazione del piano di esodo. Le domande di accesso possono essere presentate entro dieci anni dal 23 giugno 2009, quindi nel periodo luglio 2009-giugno 2019.
Calcolo, pagamento e regime fiscale
L’assegno è calcolato come la pensione teorica spettante al momento dell’accesso, maggiorata dei periodi coperti da contribuzione correlata; il metodo è retributivo o misto secondo l’anzianità al 31 dicembre 1995. La prestazione è pagata in 13 mensilità, in rate anticipate, senza perequazione automatica, senza trattamenti di famiglia, interessi o rivalutazione, ed è soggetta a tassazione ordinaria se rateale e separata se in unica soluzione. In caso di liquidazione in unica soluzione, il lavoratore riceve il 60% del valore attuale della prestazione rateale e non è dovuta la contribuzione correlata.
Contribuzione correlata e finanziamento
Le aziende versano un contributo straordinario pari al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata, calcolata sulla retribuzione mensile di riferimento al netto di specifiche voci e con base imponibile incrementata figurativamente secondo la normativa richiamata. L’aliquota vigente è pari al 33% sia per AGO sia per Fondo speciale FS e il contributo è interamente a carico del datore di lavoro. La circolare dettaglia inoltre le modalità di esposizione nel flusso Uniemens e i codici da utilizzare.
Cumulo con redditi da lavoro e obblighi del beneficiario
L’assegno è incompatibile con attività lavorative in concorrenza con il datore di lavoro e, in tali casi, sono sospesi assegno e contribuzione correlata. Per lavori non in concorrenza, il cumulo è ammesso entro i limiti stabiliti; per i redditi autonomi, dal 1° gennaio 2009 è prevista la totale cumulabilità. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente ogni nuova attività lavorativa al Fondo e all’azienda; in caso di omissione perde il diritto alla prestazione e deve restituire quanto indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione.
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