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Circolare

Circolare numero 82 del 10-06-2011

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CAPIMED sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 maggio 2011 tra INPS e CAPIMED per consentire la trattenuta, sulle prestazioni temporanee previdenziali, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono precisati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di trattenuta, i tempi di versamento alla Confederazione e il costo del servizio a carico dell’Organizzazione. Sono inoltre richiamati i profili di responsabilità, la durata della convenzione, le regole di rinnovo e disdetta, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione dei conti dedicati.

Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 6 maggio 2011 tra INPS e CAPIMED, approvata con determinazione presidenziale n. 124 dell’11 aprile 2011, per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Il documento disciplina soggetti interessati, modalità operative, revoche, responsabilità, durata dell’accordo e relative scritture contabili.

Ambito di applicazione e beneficiari

La trattenuta del contributo associativo a favore della CAPIMED può essere effettuata sulle seguenti prestazioni:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La circolare precisa che il versamento avviene mediante trattenuta sulla prestazione, quindi solo per i soggetti beneficiari che abbiano rilasciato apposita delega.

Delega di riscossione e codifica dell’Organizzazione

La trattenuta è subordinata al rilascio della delega, il cui testo è già inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

La CAPIMED è identificata dal codice 3701.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensivi dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991. La relativa documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.

Revoca della delega, contestazioni e restituzioni

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura competente deve procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo e modalità di versamento

La misura della trattenuta deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

CAPIMED ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e quindi su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e mettere a disposizione della CAPIMED gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

Costi del servizio, responsabilità e rapporti con l’INPS

CAPIMED si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,54 per ogni delega.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; dalla comunicazione CAPIMED potrà recedere entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte dei creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione o delle strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. Le strutture territoriali devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti.

Nelle controversie sulla validità della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione stipulante deve rimborsare, dietro semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie connesse all’applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

In presenza di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

La sede legale della CAPIMED è indicata in via Nizza 46, 00187 Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla CAPIMED sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/257, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/257, per l’accreditamento alla CAPIMED dei contributi associativi;
  • GPA 11/257, per la rilevazione del debito verso CAPIMED.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/257; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nell’esercizio successivo.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, soggetti a rimborso e da trattenere sulle somme da versare alla CAPIMED, devono essere imputati al conto GPA 24/042.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA 11/257, GPA 25/257 e GPA 35/257.

Punti principali

Ambito applicativo e soggetti beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore della CAPIMED mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, codice identificativo e comunicazioni del datore di lavoro

La trattenuta avviene solo previa delega, il cui testo è incluso nel modello INPS di domanda della prestazione e deve essere sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo CAPIMED è 3701. Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate e conservare la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.

Revoche, contestazioni e cessazione delle trattenute

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione ricevuta; l’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione. Per prestazioni con domanda valida oltre un anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dall’associato all’INPS, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire le somme già trattenute.

Misura dei contributi associativi e versamenti

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere percentuale rispetto alla prestazione, uguale per tutti gli iscritti. CAPIMED ha comunicato le seguenti aliquote: 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili. Le strutture territoriali INPS devono versare le somme entro il mese successivo al pagamento della prestazione e trasmettere gli elenchi dei soggetti interessati con i dati anagrafici e gli importi trattenuti.

Costo del servizio, responsabilità e tutela dell’INPS

CAPIMED si impegna a corrispondere all’INPS € 0,54 per ciascuna delega a titolo di costo del servizio. Le eventuali variazioni annuali saranno comunicate con raccomandata A/R e daranno facoltà di recesso alla CAPIMED entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa; le strutture territoriali devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. Se l’Organizzazione risulta soccombente in controversie sulla validità della delega, deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata e le spese giudiziarie documentate.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno sei mesi. La sede legale della CAPIMED è indicata in via Nizza 46, 00187 Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/257 per i contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/257 per l’accreditamento alla CAPIMED dei contributi associativi e GPA 11/257 per il debito verso CAPIMED. I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/257, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione, soggetti a rimborso, devono essere imputati al conto GPA 24/042. Per ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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