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Circolare

Circolare numero 81 del 10-06-2011

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’ASSOPENSIONATI sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 25 gennaio 2011, un nuovo testo di convenzione con ASSOPENSIONATI sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 126 del 13 novembre 2006. La convenzione disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle principali prestazioni previdenziali temporanee, le modalità di delega, le revoche, i casi di contestazione, i flussi tra INPS, datore di lavoro e associazione, nonché i costi del servizio e la durata dell’accordo. Sono inoltre indicate le percentuali dei contributi, il codice identificativo dell’associazione, la sede legale e le istruzioni contabili di rinvio.

Nuova convenzione INPS-Assopensionati per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Nuova convenzione INPS-Assopensionati per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà atto della sottoscrizione, in data 25 gennaio 2011, di un nuovo testo di convenzione con ASSOPENSIONATI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Il nuovo accordo sostituisce quello precedente richiamato dalla circolare n. 126 del 13 novembre 2006 e disciplina in modo organico trattenute, deleghe, revoche, versamenti, costi e responsabilità.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee che intendano versare il contributo associativo ad ASSOPENSIONATI mediante trattenuta sulla prestazione. Rientrano nell’ambito applicativo:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Delega per la trattenuta e identificazione dell’Organizzazione

Le trattenute possono essere effettuate solo previo rilascio della delega, il cui testo è incluso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo di ASSOPENSIONATI è indicato nel numero 2201.

Adempimenti nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale

Nel caso in cui l’INPS provveda al pagamento diretto dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione relativa alle deleghe, alle eventuali revoche e alle nuove deleghe deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS deve cessare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda abbia efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega. Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore contenente la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. ASSOPENSIONATI ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,5% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono eseguire i versamenti ad ASSOPENSIONATI, senza gravami di interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Contestualmente devono mettere a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi trattenuti.

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e, a seguito di tale comunicazione, ASSOPENSIONATI ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e manleva

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e ASSOPENSIONATI e alle vicende ad esso relative. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con specifico riferimento anche ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Le sedi devono adottare tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista, per giusta causa, la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Dati operativi e rinvio alle istruzioni contabili

La sede legale di ASSOPENSIONATI è indicata in Corso Vittorio Emanuele, 21 - 63100 Ascoli Piceno. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente comunicato con il messaggio n. 202 del 4 gennaio 2011.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i conseguenti versamenti si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 126 del 13 novembre 2006.

Punti principali

Sostituzione della precedente convenzione

In data 25 gennaio 2011 è stato sottoscritto con ASSOPENSIONATI un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, che sostituisce integralmente il precedente accordo attuativo della circolare n. 126 del 13 novembre 2006.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono versare i contributi associativi a favore di ASSOPENSIONATI, mediante trattenuta sulle prestazioni, i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, di disoccupazione ordinari e speciali, di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega e codice identificativo

Le trattenute sono subordinate al rilascio di una delega, il cui testo è compreso nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve essere sottoscritto dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo di ASSOPENSIONATI è 2201.

Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti CIG

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e durata della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione restituisce le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore di revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. ASSOPENSIONATI ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettuano i versamenti, senza interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo al pagamento della prestazione. Devono inoltre mettere a disposizione dell’ASSOPENSIONATI gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importo delle trattenute. L’Associazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,54 euro per singola delega. Le eventuali variazioni annuali dei costi vengono comunicate con raccomandata A/R e ASSOPENSIONATI può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità, contenzioso e manleva

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale, con riferimento anche ai pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente rimborsa all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, disdetta e dati convenzionali

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi. La sede legale di ASSOPENSIONATI è indicata in Corso Vittorio Emanuele 21, 63100 Ascoli Piceno. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente comunicato con il messaggio n. 202 del 4 gennaio 2011.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di ASSOPENSIONATI si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 126 del 13 novembre 2006.

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