Circolare numero 80 del 08-06-2011
Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del C.C.N.L. per il settore gas-acqua (periodo 1° gennaio 2010-28 febbraio 2011) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex legge 104/92 e altre prestazioni a carico dell’INPS, anticipate e poste a conguaglio con i contributi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la corresponsione di un importo forfettario una tantum, previsto dall’accordo di rinnovo del C.C.N.L. GAS-ACQUA del 10 febbraio 2011, destinato ai lavoratori in forza alla data di stipula. Vengono indicati criteri di maturazione, proporzionalità per il part-time, esclusione dal TFR e ipotesi di mancata spettanza. La circolare chiarisce inoltre gli effetti dell’emolumento sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, sulle integrazioni salariali e su altre prestazioni previdenziali, richiamando la normativa e le precedenti istruzioni INPS applicabili.
Una tantum per rinnovo C.C.N.L. GAS-ACQUA 2011 e riflessi sulle prestazioni INPS
Una tantum per il rinnovo del C.C.N.L. GAS-ACQUA e riflessi sulle prestazioni previdenziali
La circolare illustra il trattamento dell’importo forfettario una tantum previsto dall’accordo 10 febbraio 2011 di rinnovo del C.C.N.L. GAS-ACQUA 9 marzo 2007. L’intervento definisce i criteri di corresponsione ai lavoratori interessati e chiarisce gli effetti dell’emolumento su prestazioni INPS e integrazioni salariali.
Ambito di applicazione e destinatari
L’accordo contrattuale prevede la corresponsione, a titolo di arretrati retributivi, di una somma una tantum ai lavoratori del settore in forza alla data di stipulazione dell’accordo. Il pagamento deve avvenire con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sull’accordo stesso. Gli importi sono quelli indicati nelle tabelle allegate e risultano differenziati in base a:
- settore di appartenenza, gas o acqua;
- livello di inquadramento del lavoratore.
Criteri di maturazione e quantificazione
L’una tantum comprende l’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale. La maturazione avviene per quote mensili, pari ai quattordicesimi, in relazione ai mesi interi per i quali sia stata corrisposta retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero ai fini del calcolo. In caso di rapporto a tempo parziale, l’importo deve essere ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa resa.
Esclusioni dal calcolo e casi di non spettanza
La somma è espressamente esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Non spetta per i mesi in cui vi sia stata sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione, come nei casi di:
- servizio militare;
- aspettativa;
- congedo parentale;
- cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali.
Periodi utili alla maturazione dell’una tantum
La circolare precisa che restano utili, ai fini della maturazione dell’emolumento, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011, purché abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’istituto competente e, se dovuta, all’integrazione aziendale. Per i lavoratori che, nello stesso periodo, abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario per contratti di solidarietà o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo deve essere corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Riflessi sulle prestazioni di malattia, maternità e altre prestazioni INPS
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum, le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi, l’emolumento va considerato nei limiti della quota riferita al mese interessato. Il computo deve avvenire secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi, con richiamo alla circolare n. 127 del 17.05.1991 e alle precedenti istruzioni ivi richiamate, anche per le modalità di conguaglio. In base al sistema vigente, la corresponsione dell’una tantum può incidere solo sugli eventi iniziati tra febbraio 2010 e marzo 2011, salvo il caso di ricaduta per la malattia.
Riflessi sulle integrazioni salariali e sulla solidarietà
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate nel periodo cui si riferisce il diritto all’una tantum, devono essere applicate le istruzioni per il ricalcolo contenute nella circolare n. 58 del 05.03.1991. Le quote dell’emolumento relative ai periodi integrati possono essere poste in pagamento nei limiti dei massimali mensili vigenti, che attualmente si applicano anche alle integrazioni salariali ordinarie. Quanto alle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo per gli anni 2009, 2010 e 2011 è pari all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, e all’assegno per congedo matrimoniale, si rinvia alle disposizioni della circolare n. 247 del 23.10.1992.
Punti principali
Previsione dell'una tantum e destinatari
L’accordo del 10 febbraio 2011 per il rinnovo del C.C.N.L. GAS-ACQUA 9 marzo 2007 prevede il pagamento di un importo forfettario una tantum a titolo di arretrati retributivi. Il beneficio spetta ai lavoratori del settore in forza alla data di stipulazione dell’accordo ed è corrisposto con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva. Gli importi sono definiti nelle tabelle allegate e differenziati in base al settore di appartenenza (gas o acqua) e al livello di inquadramento.
Criteri di maturazione e calcolo
L’una tantum comprende l’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale ed è frazionabile in quote mensili (quattordicesimi) in relazione ai mesi interi per i quali sia stata corrisposta retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. In caso di prestazione a tempo parziale, l’importo è corrisposto proporzionalmente all’entità della prestazione lavorativa.
Esclusioni e trattamento ai fini del TFR
L’importo dell’una tantum è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Non compete per i periodi mensili in cui vi sia stata sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione, come ad esempio servizio militare, aspettativa, congedo parentale o cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali.
Periodi utili alla maturazione
Sono considerati utili ai fini della maturazione dell’una tantum i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nonché congedo matrimoniale, intervenuti nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011, purché abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, se dovuta, all’integrazione a carico dell’azienda. Per i lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di Cassa integrazione guadagni, riduzione dell’orario per contratti di solidarietà o altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo è corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Effetti sulle prestazioni di malattia, maternità e altre prestazioni INPS
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum, le retribuzioni dei donatori di sangue e le altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi, gli emolumenti vanno computati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi, con rinvio alla circolare n. 127 del 17.05.1991 e alle precedenti istruzioni richiamate anche per le modalità di conguaglio. In relazione al sistema vigente, la corresponsione rileva per i soli eventi iniziati tra febbraio 2010 e marzo 2011, salvo per la malattia il caso di ricaduta.
Effetti sulle integrazioni salariali e sulla solidarietà
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011 si applicano le istruzioni di ricalcolo contenute nella circolare n. 58 del 05.03.1991. Le quote di una tantum riferite ai periodi integrati possono essere poste in pagamento nei limiti dei massimali mensili vigenti, che attualmente interessano anche le integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo per gli anni 2009, 2010 e 2011 è pari all’80% della retribuzione persa per la riduzione dell’orario, e per l’assegno per congedo matrimoniale, si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23.10.1992.
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