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Circolare

Circolare numero 84 del 13-06-2011

1. Termini e modalità di versamento 2. Reddito imponibile 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi 4. Rateizzazione 5. Quadro RR del modello UNICO 2011 6. Compensazione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina termini, modalità di versamento, determinazione del reddito imponibile, rateizzazione e compensazione dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2011 da artigiani, commercianti e liberi professionisti. Viene richiamata la proroga dei versamenti disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 al 6 luglio 2011, con facoltà di pagamento dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con maggiorazione dello 0,40%. Sono inoltre indicate le regole per individuare la base imponibile nei quadri della dichiarazione Unico, le specificità per i contribuenti minimi e per la Gestione separata, nonché le modalità di rateazione e di compensazione tramite F24.

Versamento contributi previdenziali 2011 per artigiani, commercianti e liberi professionisti

Versamento contributi previdenziali 2011 per artigiani, commercianti e liberi professionisti

La circolare definisce le modalità di versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2011 da artigiani, commercianti e liberi professionisti, con particolare attenzione alla proroga dei termini disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, alla determinazione della base imponibile, alla rateizzazione e alla compensazione tramite modello F24. Vengono inoltre richiamate le istruzioni già fornite in precedenti circolari per la compilazione del modello Unico e per la gestione della contribuzione dovuta alla Gestione separata.

Termini di versamento e proroga dei pagamenti

L’Istituto ha inviato ai contribuenti un prospetto di liquidazione con gli importi e le causali contributive relativi all’anno 2011; ai soggetti non titolari di partita IVA sono stati trasmessi anche i modelli F24 necessari. La circolare precisa che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi, in base al D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Per effetto dell’art. 1 del D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato nella G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, i versamenti originariamente fissati al 16 giugno 2011 sono slittati al 6 luglio 2011 senza alcun onere aggiuntivo. La proroga si applica anche ai contributi da versare alle scadenze delle imposte sui redditi. Essa riguarda tutte le persone fisiche, mentre per gli altri soggetti si applica soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il medesimo D.P.C.M. consente, inoltre, di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente rispetto ai contributi, utilizzando le causali contributo API per gli artigiani, CPI per i commercianti o DPPI per i liberi professionisti, insieme alla relativa codeline INPS.

Determinazione del reddito imponibile per artigiani e commercianti

Ai fini della contribuzione previdenziale va assunto il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite pregresse già scomputate dal reddito dell’anno. La circolare richiama le indicazioni già fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003 per l’individuazione del reddito imponibile.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile è costituita non solo dal reddito d’impresa eventualmente dichiarato, ma anche dalla quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili oppure dalla quota di reddito attribuita in caso di società in trasparenza. I redditi da considerare possono emergere dai quadri RF, RG e RH del modello Unico, secondo la formula indicata nella circolare.

La base imponibile deve inoltre essere integrata con i redditi eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico SC.

Gestione separata e professionisti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento previdenziale coincide con quello fiscale, ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo viene versato anche l’acconto relativo ai redditi del 2011.

La circolare richiama la novità introdotta nel modello Unico Persone Fisiche 2011 in relazione alla possibilità di indicare se altri redditi abbiano concorso al raggiungimento del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione. Nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR devono essere indicati il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, l’eventuale riduzione entro il massimale e la quota di reddito che ha concorso al massimale. Va inoltre barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5 quando il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi soggetti a Gestione separata.

Contribuenti minimi

Per i soggetti che applicano il regime semplificato dei contribuenti minimi, ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007, la base imponibile per il calcolo dei contributi è determinata sottraendo dal reddito lordo o perdita del rigo CM6 le perdite pregresse indicate nel rigo CM9.

Il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultano a debito nel Quadro RR per mancato o parziale versamento al momento della compilazione del modello Unico 2011.

La prima rata deve essere pagata entro la scadenza prevista per il saldo o l’acconto, eventualmente differita. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro novembre 2011.

L’importo da pagare a ciascuna scadenza deve essere determinato secondo le istruzioni del modello Unico 2011, nella parte relativa alle modalità e ai termini di versamento-rateazione, come modificata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2011.

Gli interessi devono essere versati con la stessa causale contributiva e la medesima codeline del contributo cui si riferiscono. Decorrono dal termine previsto per il versamento ordinario dell’acconto o del saldo, eventualmente differito, coincidente con la scadenza della prima rata.

Ai fini della compilazione del modello F24, gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi. Le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX e PXXR devono riguardare soltanto i contributi. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% dovuta nei casi in cui il primo versamento sia effettuato tra il 7 luglio e il 5 agosto 2011; la quota relativa alla maggiorazione va inclusa nella causale CPI, API o DPPI, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Quadro RR del modello Unico PF 2011 e compensazione

Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241/1997, il Quadro RR del modello Unico Persone Fisiche 2011 deve essere compilato, per la determinazione dei contributi dovuti per il 2010, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nella sezione I.

Quando dal Quadro RR emergano debiti per contributi sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzarli con il modello F24, deve essere utilizzata la codeline relativa a tali contributi sul minimale, ossia la codeline del titolare. Se l’importo dovuto è diverso da quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati nella circolare. Se il versamento riguarda più di una rata, nel modello F24 deve essere indicato come numero rata "0".

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la determinazione della contribuzione dovuta deve avvenire secondo la circolare n. 13 del 2 febbraio 2010, mentre per la compilazione del Quadro RR - sezione II si devono seguire le istruzioni del modello Unico 2011.

Compensazione dei crediti contributivi

L’eventuale credito risultante dal Quadro RR del modello Unico 2011 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Per farlo, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti, insieme al codice sede e al codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2009 se il credito è indicato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR, oppure dell’anno 2010 se il credito emerge dalla dichiarazione 2011.

Occorre inoltre indicare il periodo di riferimento, vale a dire l’anno 2009 o 2010 secondo il caso, e l’importo da compensare. Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS di 17 caratteri deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine è possibile utilizzare la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito dell’INPS.

Anche per i liberi professionisti l’eventuale credito risultante dal Quadro RR del modello Unico 2011 può essere compensato con il modello F24, secondo le istruzioni applicabili allo stesso modello di pagamento unificato.

Punti principali

Termini e modalità di versamento

L’Istituto ha inviato prospetti di liquidazione con importi e causali per i contributi previdenziali 2011 e, per i non titolari di partita IVA, anche i modelli F24. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Per effetto del D.P.C.M. 12 maggio 2011, i versamenti originariamente previsti al 16 giugno 2011 sono slittati al 6 luglio 2011 senza maggiorazione; dal 7 luglio al 5 agosto 2011 è possibile versare con maggiorazione dello 0,40%. La proroga riguarda tutte le persone fisiche, mentre per gli altri soggetti solo le attività interessate dagli studi di settore. La maggiorazione va versata separatamente con causale API, CPI o DPPI, secondo i casi.

Reddito imponibile e base di calcolo

Per artigiani ed esercenti attività commerciali il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società attribuita al socio, ovvero la quota di reddito derivante da regimi di trasparenza. La circolare richiama inoltre gli elementi dei quadri RF, RG e RH da considerare nel calcolo e segnala che i redditi devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati con Unico SC. Per i professionisti in Gestione separata è richiamata la disciplina del massimale contributivo e la compilazione del Quadro RR.

Contribuenti minimi

Per i soggetti che applicano il regime semplificato dei contribuenti minimi, la base imponibile contributiva è determinata come reddito lordo o perdita del rigo CM6 meno le perdite pregresse del rigo CM9. Il reddito va considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, da indicare nel rigo CM7.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, con esclusione dei contributi sul minimale. La prima rata deve essere pagata entro la scadenza del saldo o dell’acconto, anche se differita; le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il pagamento rateale deve concludersi entro novembre 2011. Gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi e decorrono dal termine ordinario del versamento. La rateazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se il primo versamento avviene tra il 7 luglio e il 5 agosto 2011.

Compilazione del Quadro RR e compensazione

Il Quadro RR del modello Unico Persone Fisiche 2011 deve essere compilato per determinare i contributi dovuti per l’anno 2010 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti; per i professionisti iscritti alla Gestione separata si applicano le istruzioni specifiche richiamate dalla circolare. Se dal Quadro RR emergono debiti per contributi sul minimale, la codeline da usare in F24 è quella del titolare; in caso di importi diversi deve essere rideterminata. Gli importi a credito risultanti dal Quadro RR possono essere compensati in F24 indicando le causali previste, il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri e il periodo di riferimento corretto. Se si compensa solo una quota della contribuzione originariamente versata, la codeline deve essere ricalcolata secondo le regole richiamate.

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