Cassazione Penale, Sentenza n. 18106/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 06/11/2024 della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mauro Testa avverso la sentenza del Tribunale del 05/03/2024 e ne aveva disposto l'esecuzione. Il ricorrente deduceva: (i) questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1‑quater (1‑ter nella giurisprudenza citata) c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 11, 117 e 120 Cost. e all'art. 6 CEDU, sostenendo che la disciplina applicata agli atti depositati nel periodo 31/12/2022‑24/08/2024 (privati del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio) fosse difforme e discriminatoria in ragione del periodo di presentazione; (ii) errata applicazione della norma da parte della Corte d'appello, perché al momento della decisione la norma era stata in parte abrogata e limitata ai difensori d'ufficio, sicché la Corte avrebbe dovuto tener conto del nuovo contesto normativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censura manifestamente infondata. Ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum: la disciplina processuale abrogata dalla legge n.114/2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, pertanto le impugnazioni presentate nel periodo rilevante vanno valutate con la regola in vigore al momento della proposizione. La Corte ha inoltre richiamato le informazioni provvisorie delle Sezioni unite (udienza 24/10/2024) che hanno confermato tale indirizzo e l'interpretazione secondaria secondo cui è sufficiente il richiamo espresso a precedente dichiarazione/elezione di domicilio per identificare il luogo per le notificazioni. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter / 1-quater)
La Corte ha ritenuto che la disciplina dettata dal comma 1-ter (richiamiata anche come 1-quater dal ricorrente) debba essere applicata alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 (principio tempus regit actum); la relativa disciplina abrogata dalla legge n.114/2024 continua quindi ad operare per quelle impugnazioni.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato o modificato la disciplina previgente (d.lg.vo 150/2022) limitandone l'operatività da 25/08/2024; la Corte ha stabilito che questa abrogazione non opera retroattivamente sulle impugnazioni già proposte entro il 24/08/2024.
D.Lgs. 150/2022
Ha introdotto il regime processuale oggetto del contendere (discipline sull'ammissibilità legata a formalità dell'atto di impugnazione); la sua disciplina è stata applicata alle impugnazioni presentate nel relativo periodo di efficacia.
artt. 2, 3, 11, 117, 120 Cost.
Richiamati dal ricorrente per una presunta violazione di principi costituzionali (eguaglianza, altri diritti istituzionali e competenze), la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce del principio tempus regit actum e della giurisprudenza costituzionale che ammette la successione delle norme processuali.
art. 6 CEDU
Invocato per presunta lesione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata dati i principi di applicazione temporale delle norme processuali e l'assenza di impatto sulla sostanza del diritto penale.
principio tempus regit actum (giurisprudenza Corte costituzionale n.149/2021 e n.260/2020)
Principio applicato dalla Corte: le norme processuali si applicano in base alla legge vigente al momento dell'atto processuale (qui, la proposizione dell'impugnazione), salvo deroghe per norme che incidano sulla sostanza della pena o sulla durata della prescrizione.
Sezioni unite, ordinanza V Sez. n. 26458 del 19/06/2024 e informazioni provvisorie udienza 24/10/2024
Le Sezioni unite hanno chiarito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e hanno fornito interpretazione sul requisito della dichiarazione/elezione di domicilio (sufficiente il richiamo espresso alla dichiarazione già versata in atti).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la liquidazione delle somme da versare alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.
Sez. 3, n. 3306 del 04/02/1991 (Barbato)
Precedente di legittimità citato a sostegno del principio che le norme processuali si applicano secondo il principio tempus regit actum, senza configurare violazioni del principio di eguaglianza quando cambia la disciplina processuale.
Massime di principio
- Per le norme processuali penali si applica il principio tempus regit actum: si valuta la correttezza formale di un atto in base alla legge vigente al momento della sua produzione/proposizione, salvo norme che incidono sulla sostanza della pena o sulla prescrizione.
- L'abrogazione successiva di una norma processuale non opera retroattivamente sulle impugnazioni già presentate prima dell'abrogazione, se non risulta che la disposizione incida sulla sostanza della responsabilità penale o della pena.
- Chi propone impugnazioni nel periodo di transizione deve rispettare le formalità richieste dalla normativa vigente al momento del deposito (mandato specifico, dichiarazione/elezione di domicilio o loro richiamo espresso), perché il mancato adempimento può comportare l'inammissibilità.
- Le questioni di legittimità costituzionale sono rilevanti solo se non manifestamente infondate: va dimostrato un concreto contrasto con principi costituzionali o con la CEDU che non sia risolvibile con i comuni criteri di interpretazione processuale.
- Quando le Sezioni unite forniscono indirizzi interpretativi su profili procedurali, tali indicazioni vincolano la valutazione di procedimenti analoghi: è importante seguire gli orientamenti delle Sezioni unite per prevedere l'esito di contestazioni formali.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi va valutato il rischio economico prima di prospettare impugnazioni evidentemente infondate.
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