Circolare Inail n. 26 del 9 maggio 2014
Aumento in via straordinaria delle indennita dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennita risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’aumento straordinario del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, previsto dal decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 in attuazione della legge di stabilità 2014. L’incremento si aggiunge a quello già riconosciuto dell’8,68% dal 1° gennaio 2008 e riguarda i ratei di rendita e gli indennizzi in capitale maturati o liquidati dal 1° gennaio 2014, con applicazione esclusivamente agli importi effettivamente erogati. Sono precisate le modalità operative nei casi di accertamento provvisorio, definitivo, acconto, revisione e aggravamento.
Aumento straordinario del 7,57% delle indennità Inail per il danno biologico dal 2014
Aumento straordinario delle indennità Inail per danno biologico dal 2014
La circolare disciplina l’applicazione, dal 1° gennaio 2014, dell’aumento straordinario del 7,57% delle indennità Inail dovute a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo già avviato con l’aumento straordinario dell’8,68% disposto dal 2009 e richiama il decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che stabilisce criteri e modalità di attuazione della misura.
Quadro normativo e finalità
La circolare ricostruisce il contesto in cui nasce l’intervento. L’art. 13 del d.lgs. 38/2000, pur avendo introdotto il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica annuale della tabella indennizzo approvata con il decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per questo il legislatore è intervenuto prima con il Protocollo welfare del 2007 e poi con la legge di stabilità 2014, prevedendo un ulteriore aumento straordinario degli importi in attesa di una possibile rivalutazione automatica. La misura ha natura eccezionale e non modifica le tabelle del danno biologico, ma consente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat nel periodo 2000-2013.
Misura dell’incremento
Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 stabilisce che, a decorrere dal 2014, le indennità dovute dall’Inail secondo la tabella del danno biologico aumentano del 7,57%. La circolare precisa che tale percentuale si aggiunge all’aumento dell’8,68% già riconosciuto con il decreto interministeriale del 27 marzo 2009.
Ambito di applicazione
L’incremento si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014, limitatamente agli importi effettivamente erogati dall’Istituto. Per i ratei di rendita, il calcolo riguarda la sola quota destinata a ristorare il danno biologico. Per gli indennizzi in capitale, l’aumento opera sugli importi erogati in base a provvedimenti adottati a decorrere dalla medesima data.
Casi particolari e modalità operative
La circolare chiarisce che, per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° gennaio 2014, l’aumento non viene corrisposto nella fase istruttoria, ma si applica comunque all’esito dell’accertamento definitivo. Se invece vi è stato un acconto erogato prima del 1° gennaio 2014 e l’accertamento definitivo interviene dopo tale data, l’incremento non si estende all’acconto ma solo all’eventuale importo dovuto sulla base della valutazione definitiva. Nei casi di revisione e aggravamento, la maggiorazione spetta soltanto sugli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2014.
Liquidazione delle somme
Gli importi derivanti dall’aumento straordinario sono liquidati d’ufficio tramite procedura informatica, seguendo le ordinarie modalità di pagamento delle prestazioni economiche Inail.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il Testo unico Inail, il d.lgs. 38/2000 sull’art. 13 relativo al danno biologico, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 sulle tabelle di menomazioni e indennizzo, la legge finanziaria 2007, il Protocollo welfare, il decreto interministeriale 27 marzo 2009 sull’aumento straordinario dell’8,68%, la legge di stabilità 2014 e la circolare Inail n. 4/2014, oltre al decreto interministeriale 14 febbraio 2014 che stabilisce criteri e modalità dell’ulteriore incremento.
Finalità dell’intervento
Poiché il d.lgs. 38/2000 non prevede un meccanismo di rivalutazione automatica annuale della tabella del danno biologico, il legislatore è intervenuto con aumenti straordinari per recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat nel periodo 2000-2013. L’aumento disposto nel 2014 ha carattere straordinario e non comporta l’aggiornamento delle tabelle del danno biologico.
Misura dell’aumento dal 2014
Il decreto interministeriale dispone, a decorrere dal 2014, un aumento del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail secondo la tabella indennizzo danno biologico del 12 luglio 2000. Tale aumento si somma a quello già previsto dell’8,68% decorrente dal 1° gennaio 2008.
Ambito di applicazione
L’incremento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica soltanto agli importi effettivamente erogati dall’Istituto. Per i ratei di rendita, l’aumento opera sulla quota che ristora il danno biologico; per gli indennizzi in capitale, sugli importi erogati in base a provvedimenti adottati dal 1° gennaio 2014.
Regole per accertamenti provvisori, acconti e revisioni
Nei casi di accertamento provvisorio dei postumi effettuato dal 1° gennaio 2014, l’aumento non è corrisposto nella fase istruttoria ma solo all’esito dell’accertamento definitivo. Se l’acconto è stato erogato prima del 1° gennaio 2014 e l’accertamento definitivo interviene dopo tale data, l’incremento non si applica all’acconto ma solo all’eventuale importo dovuto a seguito della valutazione definitiva. Nei casi di revisione e aggravamento, l’aumento si applica solo agli importi erogati in base a provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2014.
Modalità di liquidazione
Gli importi derivanti dall’aumento sono liquidati d’ufficio tramite procedura informatica, secondo le ordinarie modalità di pagamento delle prestazioni economiche Inail.
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