Circolare Inail n. 25 del 7 maggio 2014
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalita applicative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione della riduzione del 14,17% ai premi e contributi assicurativi dovuti per il 2014, in attuazione dell’art. 1, comma 128, della legge 147/2013. Illustra quali premi e contributi sono interessati, quali sono esclusi, i criteri per individuare i beneficiari in base all’andamento infortunistico o agli indici di gravità, le modalità di richiesta telematica per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e le istruzioni operative per autoliquidazione, settore navigazione, somministrazione di lavoro e gestione agricoltura. Prevede inoltre i casi di revoca del beneficio e il recupero degli importi non versati.
Riduzione 2014 di premi e contributi INAIL per infortuni e malattie professionali
Riduzione dei premi e contributi INAIL per il 2014
La circolare illustra l’attuazione dell’art. 1, comma 128, della legge 147/2013, che ha introdotto una riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per il 2014 la misura è pari al 14,17% e si applica secondo criteri differenziati in base alla gestione assicurativa, alla tipologia di premio e all’anzianità delle lavorazioni.
Quadro normativo e finalità
La disciplina si colloca nel contesto della legge di stabilità 2014 e della determina presidenziale Inail n. 67/2014, approvata con decreto ministeriale del 22 aprile 2014. La riduzione opera nelle more dell’aggiornamento delle tariffe e si inserisce in un meccanismo più ampio che prevede, da un lato, la riduzione dei premi entro limiti di spesa stabiliti dalla legge e, dall’altro, trasferimenti a favore dell’Inail dal bilancio dello Stato. Dal 2016 è inoltre prevista una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale.
Premi e contributi interessati
La riduzione riguarda:
- i premi della gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41 con le tariffe del d.m. 12 dicembre 2000;
- i premi della gestione navigazione determinati in base al piano tariffario vigente;
- i premi speciali ex art. 42 del d.p.r. 1124/1965;
- i premi speciali per l’assicurazione contro i raggi X e le sostanze radioattive;
- i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps.
Sono invece esclusi dalla riduzione:
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
- i contributi per il lavoro occasionale accessorio;
- i contributi per l’assicurazione degli apprendisti;
- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Misura della riduzione e criteri di cumulo
Per il 2014 la riduzione percentuale è fissata nel 14,17%. La misura si applica in maniera uniforme alle diverse tipologie di premi e contributi ammessi, ma solo in presenza dei criteri indicati dalla circolare. La riduzione si cumula con le altre agevolazioni o riduzioni già previste da altre norme e si applica al premio finale dopo gli ulteriori sconti. Sull’importo così ridotto si applicano poi le eventuali addizionali vigenti.
La percentuale si riferisce ai premi e contributi di competenza dell’anno interessato. Per i premi di autoliquidazione, la riduzione si applica sia alla rata anticipata sia alla regolazione o conguaglio dovuto per lo stesso anno, da versare con l’autoliquidazione dell’anno successivo. Per gli esercizi successivi al 2014, la misura è aggiornata con determina del Presidente Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale e previa approvazione ministeriale.
Criteri per l’individuazione dei destinatari
La circolare distingue tra due situazioni:
- lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
- lavorazioni iniziate da non oltre un biennio.
Per le lavorazioni avviate da oltre due anni, il criterio guida è l’andamento infortunistico aziendale, coerente con la logica dell’oscillazione dei tassi prevista per i premi ordinari. Per le lavorazioni più recenti, invece, la riduzione è collegata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con necessità di istanza telematica.
Lavorazioni iniziate da oltre un biennio
Per i premi ordinari della gestione industria la riduzione spetta quando il tasso applicabile è inferiore o pari al tasso medio di tariffa. Per le posizioni con più lavorazioni in ponderazione, la verifica avviene sul tasso medio ponderato applicabile rispetto al tasso medio ponderato. Per i lavoratori somministrati la riduzione si applica sempre, in ragione delle modalità di determinazione del premio.
Per il premio supplementare silicosi la riduzione si applica nella stessa misura percentuale se spetta sul premio ordinario.
Per il settore navigazione, per i premi speciali artigiani e per le altre polizze speciali, nonché per la gestione agricoltura, la verifica si basa sul confronto tra indice di gravità medio (IGM) e indice di gravità aziendale (IGA). Il beneficio spetta quando l’IGA è inferiore o uguale all’IGM di riferimento.
Indici di gravità e valori specifici
La circolare chiarisce che l’IGM esprime, in sostanza, le giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno per infortuni o malattie professionali, includendo postumi permanenti ed eventi mortali. Gli infortuni in itinere sono esclusi dal calcolo.
Per le gestioni non ordinarie, l’Inail ha elaborato gli IGM sulla base del triennio 2010-2012, validi per il triennio 2014-2016. Sono indicati valori specifici per:
- settore navigazione, con IGA riferito alla singola nave;
- classi di rischio artigiane;
- facchini e vetturini, barrocciai, ippotrasportatori;
- alunni e studenti di scuole non statali;
- piccola pesca;
- frantoi;
- esposizione a raggi X;
- esposizione a sostanze radioattive;
- agricoltura, con IGM pari a 8,32 per operai agricoli dipendenti e 12,84 per soggetti autonomi.
Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Per il 2014 sono considerate rientranti in questa categoria le lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2012. La riduzione è subordinata alla presentazione e all’accettazione di un’istanza telematica che attesti il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.
Per la polizza dipendenti della gestione industria, la riduzione del 14,17% si cumula con l’oscillazione del tasso medio nei primi due anni prevista dagli articoli 19 e 20 delle modalità tariffarie del d.m. 12 dicembre 2000. L’istanza ex art. 20, presentata tramite il modulo OT 20 MAT, consente di dichiarare l’osservanza delle norme di prevenzione e di attivare le verifiche dell’Istituto.
Se il primo biennio scade tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine per presentare l’istanza è differito al 30 giugno 2014. Il differimento vale anche ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa del 15% nei primi due anni. La riduzione del 14,17% si applica al premio relativo al periodo in cui opera tale beneficio nel 2014. Per fruire dell’oscillazione in riduzione è necessario essere in regola con i requisiti di regolarità contributiva.
Premi diversi da quelli ordinari e istanze specifiche
Per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 1124/1965 e per i premi legati a raggi X o sostanze radioattive, la riduzione del 14,17% richiede un’apposita istanza telematica. Per semplificare la procedura è stato predisposto il nuovo modulo OT/20 MAT aggiornato per i titolari di polizze artigiani e/o speciali.
Quando nella stessa posizione assicurativa territoriale coesistono una polizza ordinaria dipendenti e una polizza artigiana e/o speciale, deve essere presentata un’unica istanza per ottenere contestualmente la riduzione del 14,17% su entrambe, fermo restando che la riduzione ex art. 20 MAT riguarda solo la polizza ordinaria dipendenti.
Per i premi speciali unitari artigiani il biennio va calcolato per singola classe di rischio. Per il settore navigazione è prevista un’istanza telematica attraverso il nuovo servizio online; anche qui, se il primo biennio scade tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine per la domanda è fissato al 30 giugno 2014. Per i premi speciali frazionabili, la riduzione si applica al periodo dal primo giorno del mese successivo all’adozione delle misure di prevenzione fino al 31 dicembre dello stesso anno; per quelli non frazionabili, all’intero premio annuo.
Gestione agricoltura
Per i contributi assicurativi della gestione agricoltura, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, la riduzione del 14,17% è subordinata alla presentazione di un’analoga istanza telematica che attesti l’osservanza delle norme di prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro. Le istanze devono essere presentate entro il 30 giugno 2014 tramite un servizio telematico in corso di realizzazione. L’Inail, a seguito dell’istruttoria, comunicherà all’Inps l’elenco dei beneficiari, e la riduzione si applicherà ai contributi dovuti per il 2014.
Istruzioni operative per l’autoliquidazione 2013/2014
Per consentire l’applicazione della riduzione già nel 2014, i termini di versamento e di adempimento relativi all’autoliquidazione 2013/2014 sono stati differiti al 16 maggio 2014. L’Inail ha elaborato nuove basi di calcolo, sostitutive di quelle predisposte a fine 2013, che contengono elementi aggiuntivi utili alla gestione della riduzione legge 147/2013.
Per le polizze dipendenti, le nuove basi di calcolo riportano, tra gli altri, tasso medio di tariffa, tasso applicabile, tasso applicato, oscillazione OT 20 MAT e riduzione legge 147/2013. Per le polizze autonomi artigiani compaiono anche classe di rischio, IGM, IGA, istanza I/P legge 147/2013 e riduzione legge 147/2013. Se sussistono i requisiti, il campo relativo alla riduzione è valorizzato con il 14,17%.
Per il pagamento rateale, le prime due rate complessive del 50% del premio annuale devono essere versate entro il 16 maggio 2014 senza interessi; le rate successive del 25% ciascuna scadono il 20 agosto 2014 e il 17 novembre 2014, con interessi al 2,08%.
Per i premi speciali artigiani la rata 2014 deve essere calcolata sui minimali retributivi aggiornati per l’anno 2014. La circolare richiama inoltre l’aggiornamento della dichiarazione delle retribuzioni, dei codici delle riduzioni per retribuzioni esenti e la disponibilità dei servizi online per autoliquidazione, invio dichiarazioni salari e consultazione delle basi di calcolo.
Settore navigazione
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo piano tariffario del settore navigazione, aggiornato per recepire le modifiche introdotte dalla legge 99/2013. Gli applicativi online sono stati adeguati per il calcolo del premio provvisorio anticipato 2014 e per l’applicazione automatica della riduzione prevista dalla legge di stabilità.
Per questo settore l’IGA è riferito alla singola nave, cioè al singolo certificato. L’applicativo mostra l’IGA della nave e l’IGM della categoria di appartenenza; se l’IGA è uguale o inferiore all’IGM, il premio anticipato viene automaticamente calcolato con la riduzione del 14,17%.
Somministrazione di lavoro
La riduzione si applica ai versamenti trimestrali del 2014 con le seguenti scadenze:
- 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio-marzo;
- 20 agosto 2014 per il trimestre aprile-giugno;
- 17 novembre 2014 per il trimestre luglio-settembre;
- 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre-dicembre.
La riduzione si estende anche al premio supplementare silicosi. Se sono applicabili altre riduzioni contributive per incentivare l’occupazione, il premio va calcolato sulla quota di retribuzione non esente, indicata nell’applicativo e nel modello unificato som con il relativo codice di agevolazione.
Rettifica degli indici e revoca del beneficio
Se l’IGA risulta superiore all’IGM per infortuni o malattie professionali attribuiti erroneamente, l’interessato deve segnalarlo alla sede Inail competente, che procede alla rettifica nell’applicativo GRAI e al ricalcolo dell’IGA. Se il nuovo valore risulta pari o inferiore all’IGM, il premio 2014 è rideterminato con applicazione della riduzione.
La riduzione può essere revocata se provvedimenti degli organismi pubblici competenti attestano la mancata osservanza delle norme di prevenzione e di igiene del lavoro. Per la polizza dipendenti ciò comporta anche l’aumento del tasso medio di tariffa; per polizze artigiane, speciali, navigazione e agricoltura comporta la revoca della sola riduzione. In ogni caso devono essere recuperati gli importi non versati, con i relativi oneri accessori di legge.
Punti principali
Base normativa e finalità della riduzione
La riduzione deriva dalla legge di stabilità 2014 e si applica dal 1° gennaio 2014, nelle more della revisione delle tariffe. La misura è fissata per il 2014 al 14,17% sulla base delle elaborazioni Inail e del limite di spesa di 1 miliardo di euro previsto dalla legge. La circolare richiama anche la determina presidenziale Inail n. 67/2014 e il differimento al 16 maggio 2014 dei termini di pagamento disposto dal d.l. 4/2014 convertito in legge 50/2014.
Premi e contributi interessati ed esclusioni
La riduzione si applica ai premi della gestione industria, ai premi della gestione navigazione, ai premi speciali ex art. 42 d.p.r. 1124/1965, ai premi speciali per raggi X e sostanze radioattive e ai contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps. Sono esclusi i premi per gli infortuni in ambito domestico, i contributi per il lavoro occasionale accessorio, i contributi per gli apprendisti e quelli per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Criteri di individuazione dei beneficiari
Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, il beneficio è collegato all’andamento infortunistico aziendale. Per i premi ordinari industria il confronto avviene tra tasso applicabile e tasso medio di tariffa; per le altre gestioni e per i premi speciali si usa il confronto tra indice di gravità medio (IGM) e indice di gravità aziendale (IGA). Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, la riduzione è subordinata al rispetto delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla presentazione di istanza telematica.
Misura della riduzione e regole di cumulo
La riduzione del 14,17% si applica in misura uniforme alle tipologie ammesse. Essa si cumula con altre riduzioni o agevolazioni già previste dalla normativa e si applica al premio finale netto di ulteriori sconti; sulle somme così determinate si applicano le eventuali addizionali di legge, compresa quella ex Anmil e il Fondo vittime amianto, se dovute. La percentuale vale per i premi/contributi di competenza dell’anno interessato e, per l’autoliquidazione, si applica alla rata anticipata e alla regolazione o conguaglio dell’anno.
Regime per lavorazioni iniziate da oltre un biennio
Per i premi ordinari industria la riduzione spetta se il tasso applicabile è inferiore o pari al tasso medio di tariffa. Per i premi a tasso medio ponderato la verifica avviene sul tasso medio ponderato applicabile. Per la somministrazione di lavoro la riduzione si applica sempre, poiché i tassi sono pari ai tassi medi di tariffa. Per il premio supplementare silicosi, la riduzione segue quella del premio ordinario. Per la navigazione, per i premi speciali artigiani e per le altre polizze speciali e agricoltura, il requisito è il raffronto IGA/IGM specifico della gestione o della polizza.
Indici di gravità e valori di riferimento
La Consulenza statistico attuariale Inail ha calcolato gli IGM con riferimento al triennio 2010-2012, validi per il triennio 2014-2016. Per il settore navigazione l’IGA è riferito alla singola nave; per gli artigiani alle classi di rischio; per facchini e vetturini, per alunni e studenti, per la piccola pesca, per i frantoi, per l’esposizione a raggi X e per le sostanze radioattive la circolare indica IGM specifici; per l’agricoltura gli IGM sono pari a 8,32 per i dipendenti e 12,84 per gli autonomi.
Regime per lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Per il 2014 sono considerate iniziate da non oltre un biennio le lavorazioni avviate dal 3 gennaio 2012. La riduzione del 14,17% per i premi ordinari industria si aggiunge all’oscillazione del tasso medio nei primi due anni prevista dal d.m. 12 dicembre 2000, previo possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Se il primo biennio scade tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine per l’istanza è differito al 30 giugno 2014. Analoghe regole sono previste per premi speciali, navigazione e gestione agricoltura, con istanze telematiche dedicate.
Adempimenti telematici e moduli
Per ottenere la riduzione nei casi di lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è necessaria un’istanza telematica. Per la polizza dipendenti si utilizza il modulo OT/20 MAT; per i titolari di polizze artigiani e/o speciali è stato predisposto un nuovo modulo OT/20 MAT aggiornato; per il settore navigazione e per l’agricoltura sono previsti analoghi modelli e servizi online specifici. In presenza della stessa posizione assicurativa con polizza ordinaria e polizza artigiana/speciale, deve essere presentata un’unica istanza per entrambe.
Istruzioni operative per autoliquidazione e rateazioni
Per l’autoliquidazione 2013/2014 sono state elaborate nuove basi di calcolo con campi aggiuntivi per la riduzione legge 147/2013. Il versamento dei premi è differito al 16 maggio 2014; per il pagamento rateale le prime due rate complessive del 50% devono essere pagate entro tale data senza interessi, mentre le rate successive scadono il 20 agosto 2014 e il 17 novembre 2014 con interessi al 2,08%. Per i premi speciali artigiani la rata 2014 deve essere calcolata sui minimali aggiornati. Per il settore marittimo sono stati aggiornati gli applicativi per il nuovo piano tariffario e per l’applicazione automatica della riduzione.
Somministrazione di lavoro e gestione agricoltura
Per la somministrazione di lavoro la riduzione si applica ai versamenti trimestrali del 2014 con le scadenze 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015; si applica anche al premio supplementare silicosi e va coordinata con eventuali sgravi per l’occupazione su quota retributiva non esente. Per l’agricoltura la riduzione va richiesta con istanza telematica entro il 30 giugno 2014 e l’Inail comunicherà all’Inps l’elenco dei beneficiari, con applicazione ai contributi dovuti per il 2014.
Rettifica degli IGA e revoca della riduzione
Se l’IGA risulta superiore all’IGM per eventi erroneamente attribuiti, l’interessato deve segnalarlo alla sede Inail competente, che aggiornerà l’evento nell’applicativo GRAI e ricalcolerà l’IGA. La riduzione può essere revocata quando provvedimenti degli organi competenti attestino la mancata osservanza delle norme di prevenzione e igiene: per la polizza dipendenti ciò comporta anche l’aumento del tasso medio; per polizze artigiane e speciali, navigazione e agricoltura comporta la sola revoca del beneficio. In tutti i casi vanno recuperati gli importi non versati con gli accessori di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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