Circolare Inail n. 24 del 5 maggio 2014
Contratto di inserimento lavorativo (artt. 54-59 del d.lgs. 276/2003). Decreto interministeriale 10.04.2013, numero repertorio 304/2013, recante l'individuazione delle aree geografiche di cui all'art. 54 c.1, lett. e) del d.lgs. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione delle agevolazioni contributive per i contratti di inserimento stipulati con donne nel periodo 2009-2012, alla luce del decreto interministeriale 10 aprile 2013 che individua le aree geografiche rilevanti. Spiega i requisiti soggettivi richiesti, distingue tra incentivi nella misura del 25% e quelli superiori al 25%, e precisa che dal 14 maggio 2011 si applicano ulteriori condizioni derivanti dalla normativa comunitaria e dalla riforma del lavoro. Indica infine le istruzioni operative per la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni retributive entro il 30 giugno 2014.
Contratto di inserimento lavorativo e individuazione delle aree geografiche per gli incentivi 2009-2012
Contratto di inserimento lavorativo e agevolazioni per il periodo 2009-2012
La circolare esamina la disciplina delle agevolazioni contributive collegate ai contratti di inserimento stipulati con donne nel periodo 2009-2012, alla luce del decreto interministeriale 10 aprile 2013 che individua le aree geografiche rilevanti ai fini dell’incentivo. Il documento serve a chiarire i presupposti applicativi e a fornire istruzioni operative per la corretta gestione delle dichiarazioni retributive e dei relativi conguagli.
Quadro normativo di riferimento
La materia è inquadrata nell’ambito degli artt. 54-59 del d.lgs. 276/2003, come modificati per adeguamento alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La circolare richiama, in particolare, l’art. 22, comma 3, della l. 183/2011, che ha demandato a un decreto interministeriale l’individuazione delle aree geografiche; l’art. 8, comma 1, del d.l. 70/2011, convertito in l. 106/2011; il regolamento (CE) n. 800/2008; e la l. 92/2012, che ha abrogato il contratto di inserimento dal 1° gennaio 2013, facendo salvo tuttavia il regime previgente per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.
Requisiti soggettivi per le donne assunte
Dal 14 maggio 2011, per accedere ai benefici, le lavoratrici devono essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e, inoltre, risiedere e lavorare in un’area geografica con un divario occupazionale o di disoccupazione femminile rispetto a quello maschile nei termini fissati dalla norma. La circolare precisa che il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito non coincide con lo stato di disoccupazione e non richiede l’iscrizione al centro per l’impiego.
La condizione si considera soddisfatta se, nei sei mesi precedenti l’assunzione:
- la donna non ha svolto lavoro subordinato per una durata di almeno sei mesi;
- oppure ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato con redditi inferiori ai limiti annui esenti da imposizione, pari a 4.800 euro per il lavoro autonomo e a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni richiamate dal Tuir.
Aree geografiche rilevanti per l’incentivo oltre il 25%
Il decreto interministeriale 10 aprile 2013 consente l’applicazione degli incentivi in misura superiore al 25% soltanto nelle aree individuate sulla base dei dati Istat sulle forze di lavoro 2008-2011. La circolare riporta le regioni ammesse per ciascun anno:
- 2009: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 2010: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 2011: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
- 2012: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Ai fini dell’accesso al beneficio è decisiva la data dell’assunzione con contratto di inserimento.
Condizioni ulteriori per gli incentivi superiori al 25%
Per ottenere l’agevolazione oltre il 25% non basta la presenza dei requisiti soggettivi e territoriali: devono essere rispettate anche le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008, vigenti dal 14 maggio 2011. In particolare:
- l’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, elevato al 75% per i soggetti disabili, e va riferita ai costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi;
- l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento, salvo che il posto sia resosi vacante per dimissioni volontarie, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa;
- il contratto deve avere una durata minima di 12 mesi, salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per giusta causa.
Misura del 25% e validità su tutto il territorio nazionale
La circolare afferma che gli effetti dei contratti di inserimento stipulati dal 2009 al 2012 restano validi anche per le agevolazioni nella misura del 25%. Tale misura non integra un aiuto di Stato e, quindi, può essere fruita su tutto il territorio nazionale. Per le assunzioni dal 14 maggio 2011 resta comunque necessario che la lavoratrice sia priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’Istituto conserva la possibilità di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Istruzioni operative, regolarizzazioni e termini
La circolare distingue tre ipotesi operative:
- chi ha fruito correttamente delle agevolazioni, in conformità al decreto del 10 aprile 2013 e, per le assunzioni dal 14 maggio 2011, del requisito aggiuntivo dell’assenza di impiego regolarmente retribuito, non deve effettuare ulteriori adempimenti;
- chi, pur avendone diritto, non ha fruito dell’agevolazione o l’ha fruita in misura inferiore, deve trasmettere via PEC alla sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già presentate per gli anni 2009-2012, indicando le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti e il relativo codice;
- chi ha fruito di una misura superiore al 25% senza possedere i requisiti deve effettuare la medesima regolarizzazione, sempre entro il 30 giugno 2014.
Ricalcolo del premio e verifica della regolarità contributiva
Dopo la ricezione delle dichiarazioni, le sedi devono rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati. L’eventuale premio a debito va corrisposto entro il termine fissato dall’Inail, mentre l’eventuale credito va rimborsato. La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 1175, della l. 296/2006, precisando che in presenza di debiti contributivi insoluti non può essere riconosciuta la riduzione non fruita o fruita in misura inferiore, se non previa regolarizzazione della posizione contributiva.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare riguarda il contratto di inserimento lavorativo ex artt. 54-59 del d.lgs. 276/2003 e il decreto interministeriale 10 aprile 2013, che individua le aree geografiche per l’applicazione delle agevolazioni connesse alle assunzioni di donne nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2012. L’obiettivo è fornire istruzioni operative alle aziende per la corretta fruizione dei benefici contributivi.
Quadro normativo e decorrenza delle modifiche
Dal 14 maggio 2011 la disciplina del contratto di inserimento è stata adeguata agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. La circolare richiama la modifica introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. 70/2011, convertito in l. 106/2011, e precisa che dal 1° gennaio 2013 il contratto di inserimento è stato abrogato dalla l. 92/2012, con salvezza però delle disposizioni e delle agevolazioni per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.
Requisiti per le assunzioni di donne di qualsiasi età
Per fruire delle agevolazioni dal 14 maggio 2011 occorre che la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che risieda e svolga la prestazione in un’area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile oppure con tasso di disoccupazione femminile superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello maschile. La circolare chiarisce che il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito prescinde dallo stato di disoccupazione e non richiede l’iscrizione al centro per l’impiego.
Definizione di impiego non regolarmente retribuito
Il requisito si considera integrato se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, la donna non ha svolto lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi oppure ha svolto attività autonoma o parasubordinata con reddito inferiore ai limiti annui esenti: 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir.
Aree geografiche che consentono incentivi superiori al 25%
Gli incentivi economici in misura superiore al 25% spettano solo per assunzioni effettuate nelle regioni indicate dal decreto interministeriale 10 aprile 2013, sulla base dei dati Istat 2008-2011. Per il 2009 e 2010 sono ammissibili Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; per il 2011 le stesse regioni salvo la Sardegna; per il 2012 Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Rileva la data dell’assunzione.
Condizioni aggiuntive per il beneficio oltre il 25%
Per gli incentivi superiori al 25% si applicano anche le condizioni del regolamento (CE) n. 800/2008: l’aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili, elevato al 75% per soggetti disabili; l’assunzione deve determinare un incremento netto dell’organico oppure deve avvenire in sostituzione di posti resisi vacanti per dimissioni volontarie, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamenti per giusta causa; il contratto deve avere durata minima di 12 mesi, salvo risoluzione anticipata per giusta causa.
Incentivo nella misura del 25% su tutto il territorio nazionale
La circolare precisa che gli effetti dei contratti di inserimento stipulati dal 2009 al 2012 restano salvi anche per le agevolazioni nella misura del 25%. Tale misura non costituisce aiuto di Stato e può quindi applicarsi su tutto il territorio nazionale, fermo restando per le assunzioni dal 14 maggio 2011 il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Istruzioni operative per i datori di lavoro
I datori di lavoro che hanno correttamente fruito delle agevolazioni non devono fare altro. Chi non ha fruito del beneficio o lo ha fruito in misura inferiore, pur avendone i requisiti, deve inviare via PEC alla sede competente entro il 30 giugno 2014 una nuova dichiarazione delle retribuzioni, in sostituzione di quelle già trasmesse per il periodo 2009-2012, indicando le retribuzioni esenti e il relativo codice. La stessa procedura vale per chi ha fruito di un beneficio superiore al 25% senza averne i requisiti, con conseguente regolarizzazione.
Ricalcolo del premio e regolarizzazione contributiva
Ricevute le dichiarazioni, le sedi devono rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati. L’eventuale debito va pagato entro il termine fissato dall’Inail; l’eventuale credito deve essere rimborsato. La circolare ricorda inoltre che le riduzioni rientrano nell’art. 1, comma 1175, della l. 296/2006, per cui in presenza di debiti contributivi insoluti non può essere riconosciuta la riduzione non fruita o fruita in misura inferiore senza previa regolarizzazione.
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