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Circolare

Circolare Inail n. 30 del 4 giugno 2014

Prestazioni sanitarie necessarie al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare amplia il diritto al rimborso dei farmaci per gli infortunati e i tecnopatici, estendendolo anche al periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi, purché residuino postumi anche non indennizzabili. Viene inoltre aggiornato e ampliato l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, sostituendo quello del 2012, e viene ridisegnato il flusso procedurale con il coinvolgimento della funzione sanitaria e della procedura GRAI Prestazioni. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste relative a farmaci prescritti e acquistati dal 13 novembre 2012 in poi, con prescrizione decennale del diritto al rimborso.

Estensione del rimborso dei farmaci per infortunati e tecnopatici

Estensione del rimborso dei farmaci per infortunati e tecnopatici

La circolare aggiorna le istruzioni INAIL in materia di rimborso dei farmaci necessari al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici. Dopo una fase di sperimentazione avviata con la circolare 62/2012 e precisata quanto alla decorrenza dalla circolare 56/2013, vengono estesi l’ambito oggettivo del rimborso, l’elenco dei farmaci rimborsabili e il relativo flusso procedurale.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

Il provvedimento si colloca nel quadro del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, del d.m. 10 ottobre 1985, delle leggi finanziarie 2001 e 2003, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, oltre alle precedenti circolari INAIL 62/2012 e 56/2013. La finalità è rendere stabile e più ampia la disciplina del rimborso dei farmaci, tenendo conto del monitoraggio degli oneri sostenuti nel periodo di sperimentazione.

Estensione del diritto al rimborso dopo la stabilizzazione dei postumi

Il rimborso delle spese per farmaci non è più circoscritto al solo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. La circolare prevede che il beneficio sia riconosciuto anche dopo la stabilizzazione dei postumi, e oltre la scadenza dei termini revisionali, quando permangano postumi, anche se non indennizzabili.

Ai fini del rimborso, la funzione sanitaria deve verificare che il farmaco, comunque indicato nella prescrizione del sanitario che ha in cura l’assicurato, sia terapeuticamente idoneo e necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia derivante dall’evento lesivo di origine lavorativa.

Il rimborso è ammesso anche:

  • in caso di liquidazione in capitale della rendita;
  • in caso di revisione della rendita con riduzione o soppressione, se residuano postumi, anche non indennizzabili.

Nei casi di rettifica per errore occorre distinguere:

  • se la rendita deve essere annullata per non professionalità dell’evento, cessa l’eventuale rimborso dei farmaci;
  • se la rendita deve essere ridotta, liquidata in capitale o cessata per errore di valutazione del grado di inabilità, il rimborso continua, purché residuino postumi, anche se di grado non indennizzabile.

Ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili

La circolare supera il precedente vincolo delle branche specialistiche di riferimento. Il rimborso deve essere riconosciuto indipendentemente dalla branca, purché il farmaco sia ritenuto necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo.

A tal fine viene predisposto un nuovo elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili, allegato 1, valido:

  • durante l’inabilità temporanea assoluta al lavoro;
  • in presenza di postumi stabilizzati.

L’elenco sostituisce quello allegato alla circolare 62/2012 ed è disponibile in procedura GRAI Prestazioni, dove l’operatore seleziona direttamente la tipologia di specialità farmaceutica prevista.

Per alcuni prodotti, come gli anticheloidi, privi di codice ministeriale, lo scontrino o l’eventuale ricevuta di consegna deve riportare espressamente:

  • il nome commerciale del prodotto;
  • la firma del farmacista;
  • il timbro dell’esercente.

Nuovo flusso procedurale per l’istruttoria

La domanda di rimborso deve essere presentata sul nuovo modulo di richiesta, allegato 2, con copia delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali intestati all’assicurato, previo inserimento in pratica tramite scansione.

La funzione amministrativa deve verificare in GRAI Prestazioni la regolarità del caso sotto il profilo amministrativo e sanitario, anche se non vi è indennizzo. Se l’evento è definito negativamente, la richiesta viene respinta con comunicazione all’interessato mediante il modulo di cui all’allegato 3.

Se il caso è regolare, occorre distinguere tra:

  • richieste con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia riferiti al periodo di inabilità temporanea al lavoro: la documentazione va verificata per completezza e congruenza e, se corretta, trasmessa alla funzione sanitaria;
  • richieste con documenti datati dopo il periodo di inabilità temporanea, oppure in assenza di inabilità temporanea: la funzione amministrativa deve verificare se siano stati riconosciuti postumi permanenti, anche non indennizzabili; in caso positivo, la pratica va inoltrata alla funzione sanitaria, altrimenti è respinta con allegato 3.

Se manca documentazione, la funzione amministrativa la richiede all’assicurato; se non perviene entro 15 giorni, la domanda è definita negativamente.

Valutazione sanitaria e contenuto della attestazione

La funzione sanitaria deve consultare il sito Federfarma per individuare i principi attivi dei farmaci indicati dall’assicurato nella sezione A del modulo di richiesta. Successivamente compila le sezioni B e C del modulo, indicando:

  • il codice INAIL dell’elenco allegato 1;
  • il parere sulla necessità del farmaco per il miglioramento dello stato psico-fisico;
  • l’importo rimborsabile.

Il medico deve inoltre attestare quanto riportato nel prospetto, sottoscriverlo e restituirlo alla funzione amministrativa per la scansione e l’acquisizione in pratica.

Esiti della domanda e gestione delle richieste parziali

Se tutti i farmaci indicati risultano rimborsabili, la funzione amministrativa inserisce la spesa in GRAI Prestazioni, riporta il codice INAIL indicato dalla funzione sanitaria e accoglie la richiesta, comunicando l’esito con l’allegato 4.

Se i farmaci non rientrano tra quelli rimborsabili o non risultano necessari al miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lavorativo, la domanda è respinta con allegato 3.

Quando nella stessa richiesta sono indicati più farmaci e solo alcuni non risultano rimborsabili, non necessari o privi di documentazione, si procede secondo le regole sopra descritte e si comunica l’esito con il modulo di cui all’allegato 5. Per consentire l’eventuale detrazione fiscale delle spese non rimborsate dall’INAIL, a tale modulo va allegata copia delle sezioni A e B della richiesta esaminata dalla funzione sanitaria.

Aspetti operativi e contabili

Le implementazioni informatiche non producono automaticamente le comunicazioni, per cui l’operatore deve provvedere alla compilazione, all’invio e alla scansione dei moduli previsti. I rimborsi delle specialità farmaceutiche, gestiti tramite la funzione "Spese - Farmaci fascia C" della procedura GRAI Prestazioni, sono imputati automaticamente al capitolo 378.04 del bilancio dell’Istituto.

Decorrenza, prescrizione e monitoraggio degli oneri

Le nuove istruzioni si applicano, indipendentemente dalla data dell’evento, alle richieste relative a farmaci prescritti e acquistati dal 13 novembre 2012, già in istruttoria o pervenute dalla data di pubblicazione della circolare.

Il diritto al rimborso dei farmaci si prescrive in dieci anni, decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, cioè dalla data riportata sullo scontrino che comprova l’acquisto.

Infine, dalla data di pubblicazione della circolare non deve più essere trasmessa dalle Direzioni regionali la rilevazione trimestrale degli oneri sostenuti dalle Unità territoriali, poiché il monitoraggio viene effettuato centralmente. La circolare annuncia inoltre che ulteriori istruzioni operative potranno essere emanate, anche per il settore navigazione.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare riguarda le prestazioni sanitarie necessarie al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici, con specifico riferimento all’estensione del rimborso dei farmaci. L’obiettivo è aggiornare le istruzioni già impartite con le circolari 62/2012 e 56/2013, dopo una fase di sperimentazione e monitoraggio degli oneri.

Estensione del rimborso oltre la fase di inabilità temporanea

Il rimborso dei farmaci non è più limitato al solo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro: può essere riconosciuto anche dopo la stabilizzazione dei postumi, e persino oltre la scadenza dei termini revisionali, purché residuino postumi, anche se non indennizzabili. Il sanitario deve valutare che il farmaco sia necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo lavorativo. Il rimborso è ammesso anche in caso di liquidazione in capitale della rendita e nelle ipotesi di revisione con riduzione o soppressione della rendita, se restano postumi. Nei casi di rettifica per errore, il rimborso cessa se la rendita viene annullata per non professionalità dell’evento; resta invece se la rendita è ridotta, liquidata in capitale o cessata per errore di valutazione del grado di inabilità, sempre in presenza di postumi residui.

Ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili

La circolare supera il precedente limite delle branche specialistiche di riferimento: i farmaci possono essere rimborsati a prescindere dalla branca, purché siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato in relazione alla patologia di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo. È approvato un nuovo elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili (allegato 1), valido sia nella fase di inabilità temporanea assoluta sia a postumi stabilizzati, che sostituisce integralmente quello della circolare 62/2012.

Documentazione particolare per alcuni prodotti

Per alcuni prodotti dell’allegato 1 privi di codice ministeriale, come gli anticheloidi, lo scontrino o l’eventuale ricevuta di consegna deve riportare espressamente il nome commerciale del prodotto, la firma del farmacista e il timbro dell’esercente.

Nuovo flusso procedurale di istruttoria

La richiesta di rimborso deve essere presentata sul nuovo modulo (allegato 2), con fotocopie delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali intestati all’assicurato, e acquisita in pratica dopo scansione. La funzione amministrativa verifica la regolarità del caso in GRAI Prestazioni sia sul piano amministrativo sia sanitario; se l’evento è definito negativamente, la richiesta viene respinta con il modulo di cui all’allegato 3. Se il caso è regolare, la documentazione viene inoltrata alla funzione sanitaria, distinguendo tra richieste riferite a documenti datati nel periodo di inabilità temporanea e richieste successive a tale periodo o in assenza di inabilità temporanea. In quest’ultimo caso occorre verificare l’esistenza di postumi permanenti, anche non indennizzabili; in mancanza, la richiesta è respinta. Se la documentazione è carente, viene richiesta integrazione e, se non perviene entro 15 giorni, la domanda è definita negativamente.

Ruolo della funzione sanitaria

La funzione sanitaria individua i principi attivi consultando il sito Federfarma, compila le sezioni B e C del modulo di richiesta, indica il codice Inail dell’elenco e formula il parere sulla necessità del farmaco per il miglioramento dello stato psico-fisico, riportando anche l’importo rimborsabile. Il medico attesta quanto indicato, sottoscrive il prospetto e lo restituisce alla funzione amministrativa per la scansione e l’acquisizione in pratica.

Esiti della richiesta e comunicazioni

Se tutti i farmaci indicati sono rimborsabili, la funzione amministrativa inserisce la spesa in GRAI Prestazioni, associa il codice Inail indicato dalla funzione sanitaria e accoglie la richiesta, comunicandolo con l’allegato 4. Se i farmaci non sono rimborsabili o non sono necessari al miglioramento psico-fisico, la richiesta è respinta con l’allegato 3. Se la richiesta comprende più farmaci e solo alcuni non sono rimborsabili, non sono necessari o sono privi di documentazione, si procede parzialmente secondo le istruzioni e si comunica l’esito con l’allegato 5; per l’eventuale detrazione d’imposta delle spese non rimborsate va allegata copia delle sezioni A e B della richiesta esaminata dalla funzione sanitaria.

Gestione operativa e imputazione contabile

Le implementazioni procedurali non producono automaticamente le comunicazioni, per cui l’operatore deve compilare e inviare i relativi allegati e provvedere alla scansione e acquisizione in pratica. Gli oneri dei rimborsi, gestiti con la funzione "Spese - Farmaci fascia C" di GRAI Prestazioni, sono imputati automaticamente al capitolo 378.04 del bilancio dell’Istituto.

Decorrenza, prescrizione e monitoraggio

Le nuove disposizioni si applicano, indipendentemente dalla data dell’evento, alle richieste di rimborso per farmaci prescritti e acquistati dal 13 novembre 2012, già in istruttoria o pervenute dalla data di pubblicazione della circolare. Il termine prescrizionale del diritto al rimborso è decennale e decorre dalla data dello scontrino che comprova l’acquisto. Inoltre, non deve più essere trasmessa dalle Direzioni regionali la rilevazione trimestrale degli oneri sostenuti dalle Unità territoriali, perché il monitoraggio è centralizzato.

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