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Circolare

Circolare Inail n. 28 del 23 maggio 2014

Agevolazioni contributive e riforma del lavoro (legge 92/2012). Novita in materia di incentivi all'assunzione. Regole generali. Applicazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste dalla riforma del lavoro si applicano anche al premio Inail e, per il settore agricolo, al contributo per l’assicurazione obbligatoria. Viene disciplinata la riduzione del 50% dei premi per i datori di lavoro che assumono determinate categorie di lavoratori svantaggiati, precisandone ambito, durata, requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di fruizione e cause di esclusione. Sono inoltre chiariti i coordinamenti con altri incentivi, gli effetti di proroghe, trasformazioni e somministrazione, nonché gli obblighi di regolarità contributiva e di invio tempestivo delle comunicazioni obbligatorie.

Agevolazioni contributive per assunzioni di over 50, donne, disabili e disoccupati/CIGS: applicazione della riduzione del 50% dei premi Inail

Agevolazioni contributive e riforma del lavoro: incentivi all’assunzione

La circolare disciplina l’applicazione al premio Inail delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 92/2012 per alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Il documento chiarisce, in particolare, ambito oggettivo e soggettivo del beneficio, durata, condizioni di spettanza, cause di esclusione, rapporti con la somministrazione e coordinamento con altre misure agevolative.

Oggetto e finalità della circolare

L’intervento trae origine dalla riforma del lavoro, che ha introdotto principi generali uniformi per gli incentivi all’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o, in specifiche ipotesi territoriali, da almeno sei mesi. Poiché la legge non richiamava espressamente il premio Inail, è stato acquisito un parere ministeriale che ha confermato l’applicabilità delle agevolazioni anche alla contribuzione assicurativa Inail e, per il settore agricolo, al contributo dovuto per l’assicurazione obbligatoria.

Misura dell’incentivo e rapporti agevolati

Ai datori di lavoro, anche agricoli, che assumono dal 1° gennaio 2013 i lavoratori destinatari della disciplina spetta una riduzione del 50% dei premi Inail. Il beneficio riguarda:

  • assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time;
  • assunzioni a tempo determinato, anche part-time;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, se effettuate entro la scadenza del beneficio;
  • rapporti di somministrazione.

La circolare esclude invece l’applicazione dell’incentivo ai contratti intermittenti, accessori, domestici e ripartiti, nonché a tutti i casi di premio speciale unitario.

Durata dell’agevolazione

La durata massima è differenziata in base alla tipologia del rapporto:

  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, inclusa l’eventuale proroga entro il limite complessivo;
  • fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del beneficio;
  • fino a 12 mesi complessivi in caso di proroga del rapporto a termine.

Lavoratori destinatari del beneficio

Le categorie di lavoratori considerate sono quattro:

  • uomini o donne over 50, disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, occupabili in professioni o settori con accentuata disparità di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per gli over 50 è richiesto lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’impiego competente; l’età va verificata al momento della decorrenza dell’originaria assunzione, salvo i casi di trasformazione o stabilizzazione.

Stato di disoccupazione e nozione di impiego regolarmente retribuito

Per i lavoratori over 50, la circolare richiama la disciplina del d.lgs. n. 181/2000 sullo stato di disoccupazione, precisando che il periodo si computa in mesi commerciali. È possibile conservare lo stato di disoccupazione anche in presenza di attività lavorative, purché il reddito resti entro i limiti fiscali richiamati nel testo: 4.800 euro per il lavoro autonomo, 8.000 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato.

Per le donne, la condizione di "privo di impiego regolarmente retribuito" è autonoma rispetto allo stato di disoccupazione e non richiede l’iscrizione al Centro per l’impiego. La verifica riguarda i sei o ventiquattro mesi antecedenti l’assunzione e impone di escludere rapporti subordinati di durata almeno semestrale e attività autonome o parasubordinate con redditi superiori ai limiti esenti indicati. Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva della lavoratrice.

Requisito territoriale e aree svantaggiate

Per le donne residenti in aree svantaggiate, la circolare richiama le regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e le aree previste dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013. Il requisito territoriale è quindi collegato alle regioni e ai comuni individuati nella carta richiamata dalla normativa europea e nazionale.

Settori e professioni con disparità di genere

Per le donne impiegate in professioni o settori caratterizzati da forte disparità occupazionale di genere, la circolare richiama il criterio comunitario secondo cui il tasso di disparità uomo-donna deve superare almeno del 25% la disparità media. L’individuazione dei settori e delle professioni avviene annualmente con decreto interministeriale; la circolare segnala i decreti relativi agli anni 2013 e 2014.

Condizioni oggettive: compatibilità UE e incremento occupazionale

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni poste dal Regolamento CE n. 800/2008 sugli aiuti compatibili con il mercato interno. Gli aiuti non devono superare il 50% dei costi ammissibili, intesi come costi salariali dei 12 mesi successivi all’assunzione, con possibile estensione fino a 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati.

Ulteriore condizione è l’incremento netto dell’occupazione: l’assunzione deve determinare un aumento del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Il controllo va svolto sull’intera organizzazione del datore di lavoro e non sulla singola unità produttiva. Il computo avviene in ULA e comprende tutte le principali tipologie di lavoratori, con esclusione del lavoro accessorio.

Casi in cui l’incremento occupazionale non impedisce il beneficio

La circolare precisa che il beneficio può comunque spettare anche in assenza di incremento netto quando il mancato incremento derivi da:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità sopravvenuta o decesso;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

In caso di proroga o trasformazione è richiesta una nuova valutazione dell’incremento occupazionale. Il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione va escluso dal computo della forza media dei 12 mesi precedenti, salvo che il rapporto originario non fosse agevolato o fosse stato instaurato prima del 2013.

Esclusione per imprese in difficoltà e per aiuti illegittimi

Gli incentivi non spettano alle imprese in difficoltà né a chi abbia ricevuto aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea senza averli rimborsati o depositati in conto bloccato. L’impresa deve inviare alla sede competente una dichiarazione sostitutiva che attesti l’insussistenza di tali condizioni. Nei rapporti di somministrazione, i requisiti si riferiscono all’utilizzatore e non all’agenzia.

Regolarità contributiva e rispetto delle norme di tutela del lavoro

Per accedere all’agevolazione è necessario che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi contributivi, rispetti la normativa a tutela delle condizioni di lavoro e osservi i contratti collettivi applicabili. Deve inoltre mancare uno dei provvedimenti ostativi richiamati dal d.m. 24 ottobre 2007, o deve essere decorso il relativo periodo. Nella somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l’agenzia, mentre gli obblighi di sicurezza gravano sia sull’agenzia sia sull’utilizzatore.

Principi generali della legge Fornero

La circolare richiama i principi generali introdotti dalla riforma del lavoro, secondo cui gli incentivi non spettano in caso di assunzioni che costituiscono adempimento di un obbligo preesistente, violazione del diritto di precedenza, assunzioni presso imprese con sospensioni per crisi o riorganizzazione, o assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o con rapporti di collegamento o controllo. Tali principi valgono anche per la somministrazione.

Obbligo preesistente e diritto di precedenza

L’agevolazione non spetta quando il datore di lavoro non è libero di scegliere il lavoratore perché è tenuto ad assumerlo per legge o per contratto collettivo. La circolare esamina anche il diritto di precedenza maturato nei contratti a termine e nelle attività stagionali, precisando che esso può impedire la fruizione del beneficio alla proroga o alla trasformazione del rapporto. La violazione del diritto di precedenza comporta l’esclusione dell’incentivo e il pagamento dei premi in misura intera.

Sospensioni aziendali e rapporti tra imprese collegate

L’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore ha sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, salvo che l’assunzione consenta di acquisire professionalità diverse o sia effettuata in unità operativa diversa. La circolare disciplina anche le ipotesi di coincidenza sostanziale di assetti proprietari e di rapporti di collegamento o controllo: se il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un’impresa collegata, l’agevolazione è esclusa, con la sola possibilità di riconoscere l’eventuale incentivo residuo nei limiti già maturati.

Somministrazione di lavoro

La disciplina si applica anche alle assunzioni a scopo di somministrazione. In tal caso il beneficio spetta all’agenzia di somministrazione e può riguardare sia il tempo indeterminato sia il tempo determinato. Per i rapporti a tempo indeterminato l’agevolazione può arrivare a 18 mesi complessivi, tenendo conto di eventuali periodi già fruiti in somministrazione a termine. Il beneficio spetta anche per i periodi di attesa di assegnazione, con riferimento ai premi sull’indennità di disponibilità.

La circolare precisa inoltre le regole in caso di successiva assunzione diretta del lavoratore da parte dell’utilizzatore e in caso di utilizzo seguito da somministrazione successiva, distinguendo tra continuità del rapporto, permanenza dello stato di disoccupazione e maturazione di un nuovo periodo di disoccupazione.

Comunicazioni obbligatorie e decorrenza del beneficio

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative a instaurazione, proroga o trasformazione determina la perdita della quota di incentivo riferita al periodo compreso tra l’inizio del rapporto agevolato e la data della comunicazione tardiva. I termini indicati sono:

  • comunicazione dell’assunzione entro il giorno precedente l’inizio del rapporto;
  • comunicazione della proroga o trasformazione entro 5 giorni;
  • per la somministrazione, comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo.

In caso di rettifica, vale la data del primo invio.

Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati

La circolare affronta il caso di rapporti instaurati prima del 1° gennaio 2013, o comunque non agevolati all’origine, che vengano prorogati o trasformati nel periodo successivo. In tali ipotesi il beneficio può spettare a determinate condizioni: per le proroghe, fino a 12 mesi; per le trasformazioni, fino a 18 mesi, purché al momento della proroga o trasformazione il lavoratore avrebbe maturato i requisiti di anzianità di disoccupazione se il rapporto fosse cessato. Il requisito anagrafico dei 50 anni deve sussistere alla data della proroga o trasformazione.

Coordinamento con altri incentivi

Quando risultano astrattamente applicabili sia l’incentivo per lavoratori svantaggiati sia quello previsto dalla legge n. 407/1990 per i disoccupati da almeno 24 mesi, prevale quest’ultimo per le assunzioni a tempo indeterminato, con riduzione del 50% per 36 mesi. Per i rapporti a termine, la circolare consente di applicare prima l’incentivo della legge n. 92/2012 e, in caso di trasformazione, quello della legge n. 407/1990, salvo la perdita del diritto in presenza di precedenza maturata dal lavoratore.

Modalità operative di fruizione

I datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione del 50% devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice. Tale indicazione equivale a domanda di ammissione al beneficio. L’Inail applica le riduzioni sulla base dei dati dichiarati, fermo restando il controllo successivo. La circolare segnala inoltre l’aggiornamento dei codici identificativi per l’autoliquidazione 2014 e, per le società di somministrazione, l’utilizzo dell’applicativo dedicato per indicare il 50% delle retribuzioni del contratto di somministrazione del lavoratore interessato.

Punti principali

Applicazione dell’incentivo al premio Inail

La circolare nasce per chiarire che le agevolazioni introdotte dalla legge n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate, si applicano anche al premio Inail. La stessa disciplina è estesa ai datori di lavoro agricoli con riferimento al contributo dovuto per l’assicurazione obbligatoria.

Misura e ambito dell’agevolazione

L’incentivo consiste in una riduzione del 50% dei premi Inail per i datori di lavoro, anche agricoli, che assumono dal 1° gennaio 2013 i lavoratori indicati dalla normativa. La circolare specifica che il beneficio spetta per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, anche part-time, per trasformazioni di rapporti agevolati, e per rapporti di somministrazione, mentre non si applica ai contratti intermittenti, accessori, domestici, ripartiti e ai casi di premio speciale unitario.

Durata del beneficio

La durata massima è di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a tempo determinato, incluse le proroghe entro tale limite. In caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del beneficio, l’agevolazione può arrivare fino a 18 mesi complessivi; in caso di proroga del termine, resta il limite complessivo di 12 mesi.

Categorie di lavoratori agevolati

I lavoratori interessati sono: over 50 disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate; donne di qualsiasi età in professioni o settori con forte disparità di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Per gli over 50 è richiesta l’iscrizione al Centro per l’impiego competente e la certificazione della durata della disoccupazione.

Nozione di "privo di impiego regolarmente retribuito"

Per le donne svantaggiate la circolare richiama la definizione ministeriale: nei sei mesi precedenti non devono esservi stati rapporti di lavoro subordinato di durata almeno semestrale, né attività autonome o parasubordinate con reddito annuo pari o superiore ai limiti esenti (4.800 euro per l’autonomia, 8.000 euro per collaborazioni e redditi assimilati). La verifica non richiede la registrazione al Centro per l’impiego e il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva della lavoratrice.

Requisito territoriale e settoriale per le donne

Per le donne residenti in aree svantaggiate, la residenza deve essere mantenuta nel periodo di 6 mesi antecedente l’assunzione; per le donne ovunque residenti prive di impiego da 24 mesi, il controllo riguarda i 24 mesi precedenti. Per le donne impiegate in settori o professioni con disparità di genere, la circolare richiama i decreti interministeriali del 2 settembre 2013 relativi al 2013 e al 2014, che individuano le attività caratterizzate da un tasso di disparità superiore del 25% alla media.

Requisiti oggettivi e compatibilità UE

L’agevolazione deve rispettare la disciplina degli aiuti di Stato del Regolamento CE n. 800/2008. La circolare richiama il limite secondo cui gli aiuti non devono superare il 50% dei costi ammissibili, riferiti ai costi salariali nei 12 mesi successivi all’assunzione, con possibile estensione a 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati.

Incremento occupazionale netto

L’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, valutato sull’intera organizzazione del datore di lavoro e non sulla singola unità produttiva. Il computo avviene in ULA e include tutte le principali tipologie di lavoratori, compresi somministrati, apprendisti, intermittenti, a domicilio e con contratto ripartito; è escluso il lavoro accessorio. La circolare precisa anche i casi in cui il beneficio resta applicabile nonostante l’assenza di incremento, come dimissioni, decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Esclusione per imprese in difficoltà e aiuti illegali

Gli incentivi non spettano alle imprese in difficoltà né ai soggetti che abbiano ricevuto aiuti illegali o incompatibili non rimborsati o non depositati in conto bloccato. L’impresa deve inviare alla sede competente una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di tali condizioni. Nei casi di somministrazione, tali verifiche riguardano l’utilizzatore e non l’agenzia.

Regolarità contributiva e tutela delle condizioni di lavoro

Per fruire del beneficio sono necessari il regolare adempimento degli obblighi contributivi, il rispetto della normativa di tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei contratti collettivi applicabili e l’assenza dei provvedimenti ostativi richiamati dal d.m. 24 ottobre 2007, o il decorso del relativo periodo. Nella somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l’agenzia, mentre gli obblighi di sicurezza gravano sia sull’agenzia sia sull’utilizzatore.

Principi generali della legge Fornero

La circolare ribadisce che gli incentivi non spettano in presenza di assunzioni che costituiscono un obbligo preesistente, di violazione del diritto di precedenza, di assunzioni presso datori con sospensioni per crisi o riorganizzazione, o di assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o collegate/controllate. Tali principi valgono anche per la somministrazione.

Diritto di precedenza e assunzioni in violazione di precedenza

L’incentivo non spetta se il datore di lavoro non è libero di scegliere il lavoratore perché esiste un obbligo di assunzione derivante da legge o contratto collettivo. La circolare dettaglia le ipotesi di diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e nelle attività stagionali, chiarendo che la sua maturazione può impedire sia l’incentivo alla trasformazione sia quello alla proroga. La violazione del diritto di precedenza comporta l’esclusione dal beneficio e il versamento integrale dei premi.

Sospensioni dal lavoro e rapporti tra imprese collegate

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore ha sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo che l’assunzione consenta di acquisire professionalità sostanzialmente diverse o avvenga in unità operativa diversa. Inoltre, non spettano in caso di coincidenza sostanziale di assetti proprietari o rapporti di collegamento o controllo con il datore che ha licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti. In tali casi la circolare ammette solo l’eventuale incentivo residuo nei limiti già maturati, salvo nuovo e autonomo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.

Somministrazione di lavoro

La disciplina si applica anche alle assunzioni a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, sia per contratti a tempo indeterminato sia per quelli a termine, con regole specifiche per i periodi in attesa di assegnazione, per le proroghe e per le trasformazioni. Se l’utilizzatore assume direttamente il lavoratore dopo una somministrazione agevolata, il beneficio residuo spetta solo se il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione richiesto, salvo il caso di assunzione diretta senza soluzione di continuità entro la scadenza dell’agevolazione.

Comunicazioni obbligatorie e perdita parziale del beneficio

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie comporta la perdita della quota di incentivo relativa al periodo tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della comunicazione tardiva. La circolare richiama i termini: comunicazione dell’assunzione entro il giorno precedente l’inizio del rapporto; comunicazione di proroga o trasformazione entro 5 giorni; per la somministrazione, entro il giorno 20 del mese successivo. In caso di rettifica, rileva la data del primo invio.

Coordinamento con altri incentivi

Quando ricorrono sia i requisiti dell’incentivo per lavoratori svantaggiati sia quelli dell’incentivo per disoccupati da almeno 24 mesi di cui alla legge n. 407/1990, si applica quest’ultimo se riguarda un’assunzione a tempo indeterminato, con premi ridotti del 50% per 36 mesi. Per i rapporti a termine, la circolare ammette la fruizione iniziale dell’incentivo della legge n. 92/2012 e, in caso di trasformazione, di quello della legge n. 407/1990, salvo che al momento della trasformazione manchi ancora il requisito richiesto o sia maturato il diritto di precedenza.

Modalità di fruizione

I datori di lavoro devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice: tale indicazione vale come domanda di ammissione al beneficio. L’Inail applica le riduzioni sulla base dei dati dichiarati, fermo restando il controllo successivo. Per l’autoliquidazione 2014 sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni; per le società di somministrazione la fruizione avviene indicando nell’applicativo dedicato il 50% delle retribuzioni del contratto di somministrazione del lavoratore interessato.

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