Sentenza n. 9092/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1600/2025, depositata e resa pubblica in data 07.02.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 40429/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., lamentando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma n. 1600/2025, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi 2.000 euro. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dedotto l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni sull’inerzia. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la propria competenza territoriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva eseguito una sentenza definitiva e ritualmente notificata e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua comunicazione amministrativa se anteriore, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme determinate dal giudice ordinario. Ha nominato, per l’eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell’eventuale adempimento. Ha invece rigettato, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è stata richiesta ai sensi del comma 4, lettera e), ma non concessa allo stato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; il TAR ha ritenuto non attuali i presupposti per applicarla.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Modifica la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice ai fini dell’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza mira a fare conseguire al ricorrente vittorioso l’utilità concreta riconosciuta dal giudicato e negata dall’Amministrazione mediante un comportamento omissivo.
- L’Amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o insufficienza delle risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, ma soltanto, entro i limiti del giudicato, sul quomodo.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la mancata dimostrazione dell’adempimento e l’assenza di giustificazioni dell’Amministrazione integrano inottemperanza e legittimano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta del ricorrente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando non risultino ancora attuali i presupposti della persistente inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice, restando possibile una successiva richiesta in caso di ulteriore ritardo.
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