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Sentenza

Sentenza del 07/06/2022 n. 2597 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Scissione - Responsabilità per debiti fiscali antecedenti - Differenza con debiti da obbligazione civile - Contenuto - Responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti all'operazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

verifica della responsabilità per debiti fiscali relativi ad anni d'imposta anteriori alla scissione parziale e determinazione se tale responsabilità segua le regole delle obbligazioni civili (limitate in funzione delle quote di patrimonio trasferite) o sia disciplinata in modo autonomo e più gravoso dal diritto tributario

La decisione

la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, la responsabilità per i debiti fiscali antecedenti la scissione si estende non solo in forma di solidarietà ma anche in termini di illimitatezza a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio attribuite o rimaste; rimangono in capo alla scissa e alla beneficiaria gli obblighi erariali diretti e sussiste il diritto di regresso nei confronti delle coobbligate. In sostanza la responsabilità tributaria è più ampia rispetto alla disciplina delle obbligazioni civili prevista dagli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    attribuisce responsabilità per debiti tributari antecedenti alla scissione alle società partecipanti; è stato interpretato come fondamento della responsabilità solidale e illimitata per le imposte dovute per periodi precedenti

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    conferma l'estensione della responsabilità per le somme dovute in caso di violazioni tributarie, confermando il regime più gravoso rispetto a quello delle obbligazioni civili

  • art. 2506-bis, comma 2, c.c.

    norma del diritto societario che limita la responsabilità per obbligazioni civili in caso di scissione in proporzione alle quote di patrimonio trasferite; la sentenza distingue questa disciplina da quella tributaria

  • art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    ulteriore limite civilistico alla responsabilità per obbligazioni civili derivanti da scissione; anch'esso ritenuto non applicabile per ridurre la responsabilità tributaria antecedente

Massime di principio

  • In una scissione parziale i debiti fiscali riferiti ad anni antecedenti non si limitano a seguire le regole civili di riparto del patrimonio: tutte le società coinvolte possono essere chiamate in via solidale e illimitata a rispondere verso l'Erario
  • La scissa e la beneficiaria conservano obblighi diretti verso l'Erario, ma le altre partecipanti restano soggette a responsabilità erariale autonoma, con possibilità per le obbligate di esperire azioni di regresso fra loro
  • Per le obbligazioni civili si applicano i limiti previsti dagli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., ma questi non attenuano la responsabilità tributaria antecedente alla scissione
  • Prima di effettuare operazioni di scissione è essenziale effettuare una due diligence fiscale approfondita, prevedere garanzie/indennizzi contrattuali e valutare strumenti di assicurazione per rischi tributari
  • Se si contesta un avviso di pagamento relativo a debiti antecedenti, la difesa del contribuente deve considerare sia la disciplina tributaria speciale sia i meccanismi di regresso intersoggettivi tra società partecipanti
  • La prassi richiede attenzione alla documentazione dell'operazione e, se possibile, a richieste di interpello o chiarimenti anticipati per ridurre l'incertezza sul riparto di responsabilità

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