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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23849/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio su telefoni e personal computer. Contestavano: 1) incompetenza territoriale (sostenevano che le domande erano state trasmesse telematicamente tramite il Portale ALI a Roma, quindi la competenza dovesse essere radicata presso i tribunali di Roma/Viterbo/Frosinone/Cassino); 2) errori nella qualificazione normativa (cito D.lgs. 286/92 invece del 286/98, omissione di art. 414 c.p.); 3) violazione dell'art. 355 c.p.p. e mancata convalida del sequestro; 4) nullità del decreto per carenza di motivazione, mancanza del fumus commissi delicti e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; 5) criticità specifiche relative ai dispositivi informatici (assenza di indicazione del titolare dell'IP, impossibilità di utilizzare copie forensi, mancata restituzione, assenza di temporalità del vincolo e rischio di attività esplorativa eccessiva).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che: il sequestro probatorio non viene invalidato dall'incompetenza territoriale del Pubblico Ministero in fase investigativa; l'art. 355 c.p.p. richiede convalida solo quando il decreto è indeterminato rispetto agli oggetti da vincolare, mentre nel caso di specie il decreto indicava chiaramente telefoni, memorie e personal computer; la motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta adeguata nel dimostrare il nesso di pertinenza probatoria tra i dispositivi sequestrati e i reati contestati (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsificazione documentale realizzati mediante strumenti informatici) e non emergono vizi di sproporzione o finalità esplorativa. Inoltre la Corte osserva che chi impugna deve allegare un interesse concreto alla restituzione/uso esclusivo dei dati per far valere una violazione di proporzionalità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Richiama la convalida del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria solo quando il decreto è indeterminato nell'oggetto (per es. 'cose pertinenti'); se il decreto indica esplicitamente gli oggetti da vincolare la convalida successiva non è necessaria.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Non si estende al sequestro probatorio la disciplina che invalida gli atti adottati dal giudice o PM incompetente in materia di misure cautelari: il sequestro probatorio è strumento di ricerca della prova e non viene automaticamente annullato per incompetenza territoriale del PM.

  • art. 247, co. 1-bis cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di utilizzare accorgimenti tecnici adeguati nella perquisizione informatica; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato prevedesse tali cautele.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Riferimento alla iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato; la Corte non ha ritenuto la mancanza di tale iscrizione idonea a invalidare il sequestro ove il decreto sia sufficientemente motivato.

  • D.lgs. 286/92 (art. 12)

    Norma in materia di immigrazione citata nel decreto; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura formale sulla datazione del decreto legislativo (286/92 vs 286/98) ai fini della validità del sequestro probatorio.

  • artt. 110 e 479 cod. pen.

    Articoli richiamati nella contestazione penale (concorso di persone e falsificazione/documenti): la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che collega l'utilizzo di strumenti informatici alla commissione dei reati ipotizzati.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è strumento di ricerca della prova e non viene automaticamente invalidato dall'incompetenza territoriale del P.M.; l'incompetenza è rilevante nei rapporti interni tra uffici ma non annulla di per sé l'atto.
  • L'obbligo di convalida ex art. 355 c.p.p. sussiste solo se il decreto di perquisizione/sequestro è indeterminato quanto agli oggetti da sottoporre a vincolo; un decreto che individua specificamente telefoni, memorie e computer non necessita di successiva convalida.
  • Per i dispositivi informatici è necessario che il decreto indichi finalità probatorie e il nesso di pertinenza tra i beni e il reato; prevedere accorgimenti tecnici (ex art. 247) è rilevante per la legittimità dell'intervento.
  • Le censure sulla proporzionalità e sulla durata del vincolo richiedono elementi concreti e specifici (es. tipo di dati sensibili, tempo necessario per la selezione, pregiudizio effettivo per l'interessato); deduzioni generiche sono inadeguate.
  • Per ottenere la restituzione o misure meno invasive (es. copia forense) il soggetto interessato deve allegare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati e dimostrare l'eccessivo sacrificio della propria sfera di riservatezza.

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