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Regolamento

R.R. Puglia 10/2022

Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 recante: Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche.

Normativa regionaleR.R. Puglia 10/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia n. 10/2022 modifica il R.R. n. 15/2020 su definizioni, classificazione delle strutture, prestazioni erogabili, requisiti e titoli autorizzativi. Distingue studi, studi chirurgici, ambulatori medici e chirurgici, con diversi livelli di invasività e procedure amministrative. Vigente dal 4 ottobre 2022.

Requisiti e regime autorizzativo per strutture specialistiche chirurgiche e diagnostico-terapeutiche in Puglia

Requisiti e autorizzazione delle strutture specialistiche chirurgiche e diagnostico-terapeutiche in Puglia

Il regolamento regionale Puglia n. 10/2022 interviene sul R.R. n. 15/2020 per ridefinire l’assetto delle strutture specialistiche che erogano prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e coordina requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici con i diversi regimi autorizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017.

Definizioni delle tipologie di struttura

Il provvedimento sostituisce le definizioni delle principali strutture sanitarie private e ambulatoriali, distinguendo tra attività professionale in forma di studio e attività organizzata in forma di impresa.

  • Studio professionale: sede dell’attività del professionista abilitato, svolta personalmente in autonomia, con prevalenza dell’apporto professionale e intellettuale sui beni e strumenti disponibili. Può essere individuale, associato o societario; nel caso di società, opera solo secondo la disciplina delle società tra professionisti.
  • Studio medico ex art. 5, comma 6, L.R. n. 9/2017: studio professionale in cui si erogano prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività.
  • Studio medico di chirurgia ambulatoriale ex art. 5, comma 3, punto 3.2, L.R. n. 9/2017: studio professionale attrezzato per prestazioni chirurgiche e diagnostico-terapeutiche di media invasività, con possibilità di erogare anche quelle a minore invasività.
  • Ambulatorio: presidio sanitario con organizzazione complessa, operante in regime di impresa, attrezzato per prestazioni chirurgiche e diagnostico-terapeutiche; è locale aperto al pubblico e può essere intestato sia a persona fisica sia a persona giuridica.
  • Ambulatorio chirurgico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1, L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività chirurgica.
  • Ambulatorio medico ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1, L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività diagnostica o terapeutica.

Responsabile sanitario e requisiti professionali

Il regolamento precisa in più punti la figura del responsabile sanitario.

  • Negli studi medici e negli studi di chirurgia ambulatoriale il responsabile sanitario coincide con il professionista, se la gestione è individuale, oppure con uno dei professionisti, se la gestione è associata o societaria.
  • Negli ambulatori il responsabile sanitario deve essere il direttore sanitario; se l’ambulatorio svolge procedure terapeutiche, deve essere iscritto all’albo dell’ordine territorialmente competente per il luogo della sede operativa.
  • Per gli ambulatori è inoltre prevista, durante l’attività, la presenza di almeno un medico indicato come responsabile delle attività cliniche svolte.

Prestazioni erogabili e livelli di invasività

Il regolamento organizza le prestazioni in base al grado di invasività e rinvia agli allegati del provvedimento per l’elenco puntuale.

  • Minore invasività: prestazioni medico-chirurgiche di cui all’Allegato 1A e OC1.
  • Media invasività: prestazioni medico-chirurgiche o diagnostico-terapeutiche di cui all’Allegato 2A e OC2.
  • Maggiore invasività: prestazioni chirurgiche a maggiore invasività e altre procedure di particolare rischio di cui all’Allegato 3A e OC3.
  • Medio-bassa invasività: prestazioni mediche e day-service di branca medica di cui all’Allegato 4A.

Le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che non soddisfano almeno uno dei criteri previsti sono considerate, per effetto della nuova formulazione, a maggiore invasività.

Regime autorizzativo delle diverse strutture

Il regolamento differenzia con precisione il titolo necessario per ciascuna tipologia di struttura.

  • Studi medici: non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio; è richiesta la comunicazione di apertura all’ASL territorialmente competente e il rilascio del nulla osta del Servizio di igiene pubblica entro 90 giorni.
  • Studi medici di chirurgia ambulatoriale: sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio di competenza comunale.
  • Ambulatori medici: sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio di competenza comunale.
  • Ambulatori chirurgici: sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità con il fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.

Per gli ambulatori medici il provvedimento richiama anche il regime applicabile in vigenza della D.G.R. n. 142/2018.

Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

Il testo individua i requisiti da rispettare per l’autorizzazione all’esercizio, coordinando gli allegati del regolamento con la disciplina regionale generale sulle strutture sanitarie.

  • Ambulatorio chirurgico di livello elevato: deve rispettare gli Allegati 3B e ROC3.
  • Studio chirurgico di livello intermedio: deve rispettare gli Allegati 2B e ROC2.
  • Studio di livello base: deve rispettare gli Allegati 1B e ROC1.
  • Ambulatorio medico: deve rispettare la Sezione B.01 e le relative sottosezioni del R.R. n. 3/2010.

In generale, i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio sono quelli contenuti negli allegati 1B, 2B, 3B e OC1, OC2, OC3, integrati, per quanto compatibili e non diversamente disciplinato, dai requisiti della colonna di sinistra della Sezione B del R.R. n. 3/2010; per gli ambulatori medici vale anche il rinvio alle sottosezioni specifiche della Sezione B.

Procedura amministrativa e competenze

Il regolamento riassume il percorso amministrativo in relazione alla tipologia di struttura e al livello di complessità delle prestazioni.

  • Per gli ambulatori chirurgici presso strutture di ricovero per acuti, PTA, ambulatori distrettuali di terzo livello o altre strutture ambulatoriali: autorizzazione alla realizzazione comunale con parere regionale di compatibilità al fabbisogno, seguita da autorizzazione all’esercizio regionale.
  • Per gli studi medici di chirurgia ambulatoriale: autorizzazione all’esercizio comunale.
  • Per gli studi medici: comunicazione di inizio attività alla ASL competente e rilascio del nulla osta del SISP.
  • Per gli ambulatori medici: autorizzazione all’esercizio comunale.

Aggiornamento degli elenchi di prestazioni

Gli elenchi delle prestazioni e delle procedure diagnostico-terapeutiche non sono statici: il regolamento prevede che possano essere aggiornati, modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale. Ciò consente l’adeguamento della classificazione alle evoluzioni tecnico-sanitarie e organizzative.

Decorrenza e attualità

Il regolamento è indicato come vigente dal 4 ottobre 2022. Non contiene un regime transitorio autonomo nel testo fornito, ma opera come modifica del regolamento regionale n. 15/2020, aggiornandone la disciplina sui requisiti e sulle procedure autorizzative.

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