L.R. Puglia 23/2022
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 23/2022 riforma la governance di ARPAL, sostituendo l’art. 9 della l.r. 29/2018: introduce presidente, consiglio di amministrazione, direttore e revisore unico, ne disciplina nomina, durata, funzioni e compensi, e regola la fase transitoria. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione ed è oggi vigente, salvo l’art. 3 poi abrogato.
Modifiche alla governance di ARPAL Puglia
Modifiche alla governance di ARPAL Puglia
La legge regionale della Puglia n. 23 del 3 novembre 2022 interviene sulla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, ridisegnando l’assetto organizzativo e i poteri dell’ARPAL, l’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e il contrasto al lavoro nero e al caporalato. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia.
Assetto degli organi dell’Agenzia
La legge sostituisce integralmente l’articolo 9 della l.r. 29/2018 e individua come organi dell’ARPAL:
- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il direttore;
- il revisore unico.
Viene così superato il precedente modello organizzativo, affidando all’agenzia una governance più articolata e strutturata.
Presidente: nomina, durata e funzioni
Il presidente è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del suo presidente, previa valutazione del curriculum. Deve essere scelto tra persone con elevate competenze in organizzazione e amministrazione e con esperienza pluriennale, almeno quinquennale, in ambito pubblico o privato, a livello nazionale o internazionale.
La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori tre anni, ma in ogni caso non può eccedere la legislatura regionale. Alla scadenza, il presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del successore e comunque non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale. Il compenso è determinato dalla Giunta all’atto della nomina.
Al presidente spettano, tra le altre, le seguenti funzioni:
- rappresentanza legale dell’Agenzia;
- presidenza e coordinamento del consiglio di amministrazione, con convocazione e definizione dell’ordine del giorno;
- cura dei rapporti con l’amministrazione regionale e rappresentanza nei tavoli istituzionali;
- garanzia della coerenza dell’azione dell’Agenzia con indirizzi strategici e atti di vigilanza regionali;
- presentazione annuale alla Giunta di una relazione sull’attività svolta, insieme al direttore;
- proposta di valutazione del direttore;
- eventuale attribuzione di deleghe speciali, anche di rappresentanza, al direttore;
- trasmissione alla Giunta degli atti previsti dall’articolo 12 della l.r. 29/2018.
Consiglio di amministrazione: composizione e poteri
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri nominati dalla Giunta regionale per tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta e non può superare la durata della legislatura regionale. Anche per il consiglio si applicano le norme sulla prorogatio, nelle more della nuova nomina; se un membro è nominato in sostituzione di un cessato nel corso del mandato, la sua carica scade comunque con quella dell’intero consiglio, salvo prorogatio.
I componenti devono possedere elevata e comprovata esperienza e professionalità nei servizi e nelle politiche attive per il lavoro e nella formazione professionale, con almeno cinque anni di esperienza nel settore. È richiesto il rispetto del principio di equilibrio di genere secondo la normativa vigente. Ai membri spetta un compenso determinato dalla Giunta al momento della nomina.
Il consiglio, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell’Agenzia e, su impulso del presidente, assicura coerenza con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza regionali. In particolare:
- coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;
- su proposta del direttore, adotta il bilancio preventivo pluriennale e annuale, il bilancio di esercizio e i regolamenti di organizzazione;
- sempre su proposta del direttore, adotta il Piano della performance, comprensivo del piano annuale e triennale dell’attività, la Relazione sulla performance, la dotazione organica e le sue modificazioni, nonché il Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- adotta ogni altro provvedimento di alta organizzazione.
Direttore: requisiti, durata e funzioni
Il direttore è nominato dalla Giunta regionale, che ne determina il compenso e le eventuali ulteriori indennità, entro il limite previsto per i direttori di dipartimento. Deve possedere comprovata esperienza in diritto del lavoro, aver ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche, essere in possesso dei requisiti previsti per i direttori di dipartimento regionali e avere almeno cinque anni di esperienza come dirigente di una pubblica amministrazione. La nomina avviene tramite le procedure previste per i direttori di dipartimento dell’amministrazione regionale.
L’incarico è esclusivo, a tempo pieno, dura al massimo tre anni ed è rinnovabile; in ogni caso non può superare la legislatura regionale. Alla fine di ogni legislatura è prorogato fino alla nomina del successore, comunque per non più di novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta. Se il direttore è un dirigente pubblico, viene collocato in aspettativa senza retribuzione secondo la normativa vigente.
Il direttore attua gli indirizzi del presidente e del consiglio di amministrazione assicurando imparzialità, economicità ed efficienza. Ha compiti di coordinamento generale e supervisione delle unità organizzative, oltre alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base degli obiettivi assegnati nel Piano. In particolare:
- predispone, per le competenze attribuite, il Piano della performance e la Relazione finale sulla performance;
- presenta le proposte di bilancio preventivo pluriennale e annuale, di bilancio di esercizio, dei regolamenti e degli atti di organizzazione generale;
- attribuisce gli incarichi dirigenziali e ne coordina l’attività, con poteri avocativi e sostitutivi in caso di inerzia;
- dispone l’utilizzo del personale e verifica risultati, efficienza, efficacia e funzionalità delle strutture;
- valuta annualmente i dirigenti congiuntamente all’OIV, secondo il sistema di misurazione della performance adottato dall’Agenzia.
Svolge inoltre ogni altra funzione non attribuita agli altri organi dell’ARPAL. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dipendente dirigenziale dell’Agenzia secondo il regolamento interno.
Revisore unico e controlli
Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, che ne stabilisce il compenso, ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. La sua funzione è di controllo contabile e gestionale: esamina tutti gli atti adottati da ARPAL per verificare la regolare tenuta della contabilità e la gestione economico-finanziaria dell’Agenzia.
Procedure di nomina e regole di trasparenza
Per la designazione e la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione si applicano le misure organizzative regionali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza richiamate dalla deliberazione di Giunta n. 24/2017.
Norme transitorie e continuità amministrativa
Con l’entrata in vigore della legge decade il direttore generale nominato ai sensi del precedente articolo 9 della l.r. 29/2018. Nel periodo transitorio tra tale decadenza e la nomina del consiglio di amministrazione, le funzioni sono svolte dal direttore del dipartimento regionale politiche del lavoro, istruzione e formazione, limitatamente alla gestione ordinaria e senza ulteriore compenso.
La legge precisa inoltre che il sistema di governance delineato si applica a ciascuna agenzia regionale strategica della Regione Puglia, rinviando alle singole leggi regionali modificative per l’adeguamento delle discipline specifiche, fino alla loro entrata in vigore.
Aspetti finanziari
Originariamente la legge prevedeva l’invarianza finanziaria, disponendo che i maggiori oneri fossero coperti modulando il compenso del direttore generale, del consiglio di amministrazione e del revisore unico entro lo stanziamento di 165 mila euro. Tale articolo è però stato successivamente abrogato dall’art. 233 della l.r. 42/2024.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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