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Legge

L.R. Puglia 26/2022

“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Normativa regionaleL.R. Puglia 26/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia la ripartizione delle competenze su VIA, verifica di assoggettabilità, PAUR, valutazione di incidenza, AIA, dragaggi e altre autorizzazioni ambientali, tra Regione, Province/Città Metropolitana e Comuni. Stabilisce inoltre le regole procedurali applicabili e la destinazione dei proventi sanzionatori. È vigente, ma parte delle competenze è influenzata da rinvii e aggiornamenti normativi nazionali e regionali successivi.

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali in Puglia

Organizzazione delle funzioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

La legge regionale disciplina per la Puglia la distribuzione delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, coordinando la disciplina su VIA, verifica di assoggettabilità, PAUR, valutazione di incidenza, AIA e alcune autorizzazioni speciali. Regola anche il conferimento di funzioni a Regione, Province/Città Metropolitana e Comuni, oltre alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Oggetto e finalità

Il provvedimento definisce l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 e dal d.p.r. 357/1997, con le relative disposizioni attuative. Rientrano nella disciplina anche il conferimento di tali funzioni agli enti territoriali, il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale e la destinazione dei proventi sanzionatori alle finalità indicate dall’articolo 29, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge si applicano innanzitutto le definizioni contenute nella normativa statale ambientale e nella disciplina Natura 2000. La legge introduce inoltre alcune nozioni operative, tra cui:

  • valutazione preliminare, per individuare l’eventuale procedura da avviare in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti ricompresi negli allegati A e B;
  • fase di consultazione preventiva, come confronto con l’autorità competente per definire contenuti, livello di dettaglio e metodologie dello studio di impatto ambientale;
  • fase preliminare al PAUR, finalizzata anche a definire le condizioni per ottenere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri e altri assensi necessari;
  • procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, comprensivi di tutti i procedimenti della parte II del d.lgs. 152/2006 e di quelli richiamati dalla legge;
  • autorità competente, cioè la pubblica amministrazione che adotta il provvedimento finale;
  • installazioni a titolarità pubblica, individuate in relazione alla gestione dei rifiuti e alla proprietà o gestione pubblica.

Ambito di applicazione

La legge si applica a una pluralità di procedimenti ambientali e a specifiche categorie di progetti e interventi, in particolare:

  • progetti soggetti a VIA tramite PAUR indicati negli allegati A e, in alcuni casi, B;
  • progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA negli allegati B;
  • progetti per i quali il proponente richiede la fase preliminare al PAUR, la valutazione preliminare o la consultazione preventiva;
  • progetti realizzati senza verifica di assoggettabilità o senza VIA, o per i quali sia intervenuto annullamento giurisdizionale o in autotutela;
  • installazioni soggette ad AIA indicate nell’allegato C;
  • procedimenti di valutazione di incidenza ambientale su piani, programmi e interventi che incidono sui siti della Rete Natura 2000;
  • interventi di immersione deliberata in mare o in ambiente conterminato, ripascimento, posa di cavi e condotte, come da allegato D;
  • attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali regionali e nelle acque marino-costiere.

Riparto delle competenze tra Regione, Province/Città Metropolitana e Comuni

La legge stabilisce criteri di riparto delle competenze in base agli allegati e alla localizzazione dei progetti.

La Regione è competente, tra l’altro, per:

  • i progetti degli elenchi A.1 e B.1;
  • i progetti degli elenchi A.2 e B.2 quando interessano due o più province o la Città Metropolitana;
  • l’elenco C.1;
  • l’elenco C.2 quando il progetto interessa due o più province o la Città Metropolitana;
  • l’elenco D.1;
  • le autorizzazioni per dragaggi oltre le tre miglia nautiche o oltre la batimetria dei 200 metri.

La Provincia o la Città Metropolitana di Bari è competente, tra l’altro, per:

  • i progetti degli elenchi A.2 e B.2;
  • i progetti degli elenchi A.3 e B.3 situati in aree protette o siti Natura 2000;
  • i progetti degli elenchi A.3 e B.3 che interessano più Comuni;
  • l’elenco C.2;
  • l’elenco D.2;
  • le autorizzazioni per dragaggi fino a tre miglia nautiche o fino alla batimetria dei 200 metri.

Il Comune è competente per i progetti degli elenchi A.3 e B.3 che ricadono interamente nel territorio comunale. In caso di competenza non univoca:

  • tra Regione e Provincia/Città Metropolitana, oppure tra Regione e Comune, decide la Regione Puglia;
  • tra Provincia/Città Metropolitana e Comune, decide la Provincia o la Città Metropolitana.

Casi in cui la competenza resta in capo alla Regione

La Regione mantiene la competenza, con esclusione delle deleghe locali, in diverse ipotesi specifiche. In particolare, per procedimenti su installazioni di titolarità pubblica dell’elenco C.1, per determinati riesami o aggiornamenti di AIA di competenza regionale, per le installazioni dell’elenco C.2, punti 5.2 e 5.4, indipendentemente dalla titolarità, e per i procedimenti collegati a progetti candidati a finanziamento pubblico o PNRR.

Sono inoltre di competenza regionale:

  • i procedimenti relativi a progetti per i quali, al momento dell’istanza, sia già stata presentata domanda di finanziamento alla Regione o ai suoi organismi strumentali;
  • le successive istanze di modifica del relativo provvedimento fino alla completa realizzazione del progetto;
  • tutti i procedimenti ambientali e di incidenza relativi a progetti candidati a finanziamento PNRR;
  • i procedimenti di valutazione di incidenza relativi a piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi quelli agricoli e faunistico-venatori, e alle varianti;
  • i procedimenti relativi a interventi localizzati in due o più province/Città Metropolitana che possano incidere significativamente su siti Natura 2000.

Valutazione di incidenza ambientale e rapporti con la VIA

Per la valutazione di incidenza ambientale la legge distingue varie ipotesi. La Provincia o la Città Metropolitana è competente per gli interventi, anche se interessano più Comuni, che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000. Il Comune è competente per gli interventi minori di cui all’articolo 57 della legge n. 221/2015, ricorrendone i presupposti, e per la verifica di corrispondenza delle prevalutazioni regionali, purché sia dotato di commissione locale per il paesaggio integrata da un esperto in valutazione di incidenza.

La legge precisa inoltre che:

  • se la valutazione di incidenza non è ricompresa in un procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità e richiede una variante urbanistica, non operano le deleghe della legge e si applica la disciplina della l.r. 44/2012;
  • se la valutazione di incidenza è ricompresa in VIA o in verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, la svolge l’autorità competente VIA estendendo le proprie valutazioni alle finalità di conservazione Natura 2000.

Procedimenti amministrativi e norme applicabili

La legge non sostituisce le regole procedurali statali, ma richiama espressamente la disciplina applicabile ai diversi procedimenti:

  • verifica di assoggettabilità a VIA: articolo 19 del d.lgs. 152/2006;
  • VIA e PAUR: articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006;
  • progetti realizzati senza verifica o senza VIA, o con annullamento dei relativi provvedimenti: articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  • valutazione preliminare: articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006;
  • fase preliminare al PAUR: articolo 26-bis del d.lgs. 152/2006;
  • consultazione preventiva: articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006;
  • valutazione di incidenza: articolo 5 del d.p.r. 357/1997;
  • AIA e suoi procedimenti modificativi: titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006;
  • immersione deliberata, immersione in ambiente conterminato, ripascimento, posa di cavi e condotte: articolo 109 del d.lgs. 152/2006.

Attività di dragaggio

Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio regionale e nelle acque marino-costiere sono disciplinate in coerenza con la ripartizione di competenze tra Regione e Provincia/Città Metropolitana, in base alla distanza dalla costa o alla batimetria indicata dalla legge. Se le attività di dragaggio rientrano in un intervento assoggettato a VIA, il procedimento autorizzativo è condotto dall’autorità competente per la VIA, che rilascia il provvedimento conseguente.

Rapporti con la normativa statale sopravvenuta

La legge prevede una clausola di adeguamento automatico alle modifiche della disciplina nazionale in materia di VIA, VINCA e AIA. Se le definizioni degli allegati regionali o la ripartizione delle competenze non risultano coerenti con le novelle statali, si applicano le disposizioni nazionali aggiornate fino all’adeguamento della disciplina regionale, ferma restando la ripartizione delle competenze fissata dalla legge nei limiti compatibili.

In particolare:

  • i nuovi progetti inseriti negli allegati III e IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006 sono ascritti alla competenza della Regione Puglia;
  • i progetti già ricompresi in quegli allegati, ma con descrizione modificata, restano nella competenza dell’autorità già individuata, salvo che le modifiche comportino il passaggio ad altro elenco;
  • i progetti non più ricompresi negli allegati statali non sono soggetti alla legge regionale.

Profilo temporale e attualità della disciplina

La legge è indicata come vigente e non risulta abrogata. Il testo contiene però rinvii dinamici alla normativa statale e previsioni di adeguamento automatico, per cui la concreta applicazione dipende anche dalle successive modifiche del d.lgs. 152/2006, della disciplina VINCA e della disciplina AIA. Il comma sulla valutazione di incidenza per i Comuni è stato oggetto di successive sostituzioni richiamate nel testo consolidato.

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