L.R. Puglia 22/2022
Modifica alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 22/2022 modifica il Codice del commercio disciplinando la SCIA per l’installazione e l’esercizio, senza collaudo, di contenitori-distributori rimovibili a uso privato fino a 9 mc per carburante liquido di categoria C destinati ad aziende agricole, cave, cantieri e autotrasporto. La legge è urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Installazione e esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per carburante liquido di categoria C in ambito agricolo e di cantiere
Modifica del regime per i contenitori-distributori rimovibili a uso privato
La legge regionale Puglia 25 ottobre 2022, n. 22 interviene sul Codice del commercio regionale per aggiornare la disciplina degli impianti mobili destinati al rifornimento interno di mezzi e macchine in specifici contesti produttivi. La norma riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, in quanto dichiarata urgente.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica all’installazione e all’esercizio di contenitori-distributori rimovibili, a uso privato, con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, destinati all’erogazione di liquidi di categoria C.
Rientrano nell’ambito della norma gli impianti utilizzati per il rifornimento di:
- macchine e automezzi all’interno di aziende agricole;
- mezzi impiegati in cave per estrazione di materiali;
- mezzi operanti in cantieri stradali, ferroviari edili;
- automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
Titolo abilitativo richiesto
L’installazione e l’esercizio di tali contenitori-distributori sono subordinati alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La SCIA deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.
Profili di sicurezza e prevenzione incendi
La norma richiama espressamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi, secondo il regolamento di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, nonché la regola tecnica approvata con decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 per i contenitori-distributori ad uso privato di carburante liquido di categoria C.
In sostanza, la procedura amministrativa regionale si coordina con la disciplina antincendio statale applicabile agli impianti interessati.
Esclusione del collaudo
Per l’esercizio degli impianti disciplinati dalla legge non è richiesto il collaudo.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e produce effetti dal giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non sono previsti termini transitori ulteriori né limiti temporali di efficacia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 ott 2022L.R. Puglia 21/2022
- Legge · 3 nov 2022L.R. Puglia 23/2022
- Legge · 7 nov 2022L.R. Puglia 27/2022
- Legge · 8 nov 2022L.R. Puglia 28/2022
- Legge · 8 nov 2022L.R. Puglia 26/2022
- Legge · 8 nov 2022L.R. Puglia 25/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →