L.R. Umbria 1/2000
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive- e modificazioni della legge 15 novembre 1999, n. 30 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Umbria 12 agosto 1998, n. 30 sulla ricostruzione nelle aree colpite dai sismi del 1997, definendo criteri prioritari per i contributi, nuove regole di erogazione e controlli, un fondo per i poteri sostitutivi e disposizioni finanziarie per l’Osservatorio. Interviene anche sulla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, con abrogazioni selettive e ripristino di norme previgenti.
Modifiche alla disciplina umbra sulla ricostruzione post-sismica del 1997
Modifiche alla disciplina umbra sulla ricostruzione post-sismica del 1997
La legge regionale dell’Umbria 3 gennaio 2000, n. 1 interviene sulla disciplina della ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997. Il provvedimento aggiorna criteri, priorità, modalità di erogazione dei contributi e alcuni aspetti organizzativi e finanziari, oltre a modificare la successiva legge regionale 15 novembre 1999, n. 30.
Ambito di applicazione e priorità degli interventi
La Giunta regionale deve stabilire, entro 30 giorni dall’adozione dei parametri previsti dalla normativa statale richiamata, modalità, procedure e termini per la concessione e l’erogazione dei contributi. Nell’assegnazione delle priorità devono essere considerati in via preferenziale:
- edifici con prevalenza di abitazioni principali distrutte, demolite o totalmente inagibili;
- edifici con abitazioni principali totalmente inagibili;
- edifici con prevalenza di unità immobiliari destinate alle attività indicate dalla normativa statale richiamata o al culto religioso, se distrutti, demoliti o inagibili;
- edifici con abitazioni principali parzialmente inagibili;
- edifici con unità immobiliari destinate alle attività indicate dalla normativa statale o al culto religioso;
- edifici con abitazioni principali danneggiate;
- edifici con prevalenza di unità immobiliari destinate alle attività indicate dalla normativa statale o al culto religioso, se parzialmente inagibili;
- edifici destinati ad abitazione anche se non abitati all’inizio della crisi sismica, a condizione che l’avente diritto dichiari di non possedere altra abitazione in proprietà esclusiva con pieno godimento in Italia. In questo caso il beneficiario deve trasferirvi la propria abitazione entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, pena la revoca.
Definizione di abitazione principale
Ai fini della legge, è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell’inizio della crisi sismica, se costituisce l’unica proprietà abitativa del nucleo e quest’ultimo risulti sgomberato dall’alloggio occupato alla data di inizio della crisi, per la cui riparazione il proprietario abbia rinunciato ai contributi previsti dalla legge.
Erogazione dei contributi e controlli contributivi
Il contributo deve essere erogato in almeno due rate, in relazione all’entità dell’intervento. La prima rata è liquidata all’inizio dei lavori, previa dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della notifica preliminare prevista dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri. Le rate successive sono liquidate solo dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva previsto dalla disciplina regionale richiamata.
Per semplificare il procedimento, la Giunta regionale deve adottare uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri e della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché promuovere intese con INPS, INAIL, Cassa edile, UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro. Tali intese devono prevedere il trasferimento telematico delle informazioni relative alla regolarità contributiva e alla notifica preliminare agli enti coinvolti nella concessione, nel controllo e nella vigilanza.
Fondo per i poteri sostitutivi
Per l’esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni, destinato a fronteggiare eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi.
Termine per adempimenti procedurali e aggiornamenti organizzativi
Il termine previsto per uno specifico adempimento dell’art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è spostato al 31 marzo 2000. Inoltre, l’Osservatorio sulla ricostruzione viene esplicitamente incaricato non solo dell’uso delle risorse finanziarie, ma anche dell’elaborazione e diffusione dei dati raccolti.
Disposizioni finanziarie per l’Osservatorio sulla ricostruzione
Per l’attuazione delle attività dell’Osservatorio è autorizzata per l’anno 1999 una spesa di 100 milioni di lire in termini di competenza e cassa, con imputazione su un nuovo capitolo di bilancio. La copertura è assicurata per metà mediante quota del fondo globale del bilancio 1999 e per metà mediante riduzione di uno stanziamento di spesa. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Per gli anni 2000 e successivi la spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio.
Norma interpretativa finale
La legge chiarisce che il termine “destinate”, usato nella formulazione previgente dell’art. 4 della L.R. n. 30/1998, aveva il medesimo significato di “adibite” e indicava l’effettiva utilizzazione dell’unità immobiliare alla data di inizio della crisi sismica.
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1999, n. 30
La legge abroga, nell’art. 6 della L.R. n. 30/1999, le lettere i), q) e r) del comma 1 e il comma 2. Le abrogazioni producono l’effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni in precedenza abrogate.
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