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Legge

L.R. Umbria 3/2000

Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).

Normativa regionaleL.R. Umbria 3/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la comunicazione istituzionale della Regione Umbria, il sostegno all’emittenza radiotelevisiva locale e l’istituzione del CO.RE.COM. Stabilisce registro delle imprese, contributi e convenzioni, funzioni, composizione e funzionamento del Comitato. Molte previsioni finanziarie e transitorie riguardano l’anno 2000 e la prima applicazione.

Comunicazione istituzionale, emittenza radiotelevisiva locale e CO.RE.COM. Umbria

Comunicazione istituzionale, emittenza locale e CO.RE.COM. Umbria

La legge disciplina, per la Regione Umbria, la comunicazione istituzionale dell’ente, le misure di sostegno all’emittenza radiotelevisiva locale e l’istituzione del CO.RE.COM. come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e organo di consulenza regionale.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione persegue tre obiettivi principali: promuovere la comunicazione istituzionale delle proprie attività e di quelle degli organismi dipendenti; favorire il pluralismo informativo e la qualificazione delle imprese radiotelevisive locali con sede in Umbria, nonché la formazione delle figure professionali; istituire il CO.RE.COM. ai sensi della normativa statale di riferimento.

Comunicazione istituzionale e strumenti operativi

L’attività informativa e comunicativa della Regione, svolta in Italia e all’estero nel rispetto della riservatezza e delle carte deontologiche, comprende:

  • informazione ai mezzi di comunicazione;
  • comunicazione esterna verso cittadini singoli e associati, anche tramite affissioni;
  • promozione dell’immagine regionale.

Tali attività sono finalizzate anche a illustrare norme, organizzazione e funzionamento della Regione, facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi, diffondere temi di interesse pubblico e promuovere l’immagine dell’Umbria. Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio definiscono modalità e strumenti, avvalendosi anche di emittenti e testate locali operanti in Umbria. Entro il 30 settembre di ogni anno devono approvare linee programmatiche di comunicazione integrata con obiettivi, strumenti, spesa e copertura finanziaria, sentito il CO.RE.COM. per gli aspetti di competenza.

Le attività possono essere realizzate con ogni mezzo idoneo, inclusi strumentazione editoriale, strutture informatiche, sportelli, iniziative di comunicazione integrata, sistemi telematici multimediali, pubblicità, manifestazioni, fiere e congressi.

Strutture della comunicazione regionale

Le attività sono svolte attraverso le strutture della Giunta e del Consiglio regionale previste dalla normativa regionale sulle strutture amministrative. Presso le Presidenze operano Uffici stampa composti da giornalisti iscritti agli albi professionali, anche dipendenti pubblici, assunti a termine o a tempo indeterminato, con trattamento economico e normativo del contratto nazionale giornalistico. I giornalisti sono coordinati da un capo redattore e non possono assumere altri incarichi professionali salvo autorizzazione formale.

L’URP svolge comunicazione pubblica e interna e concorre alla trasparenza amministrativa. Il Bollettino Ufficiale è anch’esso strumento di comunicazione istituzionale, in quanto pubblica leggi, regolamenti, decreti e altri atti soggetti a pubblicazione legale.

Promozione dell’immagine, portavoce e pubblicità

La promozione dell’immagine regionale avviene tramite mezzi di comunicazione di massa, attività editoriali e coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale secondo le linee programmatiche annuali.

Il Presidente della Giunta regionale, e poi anche il Presidente del Consiglio regionale, possono avvalersi per la durata del mandato di un portavoce esterno all’amministrazione, anche per i rapporti con gli organi di informazione. Il portavoce non può svolgere altre attività professionali, neppure nel giornalismo, nella stampa o nelle pubbliche relazioni, e percepisce un compenso non superiore a quello del capo redattore.

La Regione può richiedere la trasmissione di comunicati di pubblica utilità alle emittenti private e alla concessionaria pubblica. Ogni anno individua inoltre una somma per campagne pubblicitarie e di promozione delle attività regionali; per la pubblicità locale la Giunta determina la percentuale spettante alle emittenti locali e, nei territori interessati, anche a emittenti nazionali e locali, sentito il CO.RE.COM.

Programmi radiotelevisivi d’iniziativa regionale

Giunta regionale e Ufficio di Presidenza possono affidare, sulla base delle linee programmatiche, la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi a emittenti locali iscritte nel registro regionale, mediante apposita convenzione. La Regione può anche stipulare convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo per programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano di comunicazione, sentito il CO.RE.COM.

Registro regionale delle imprese della comunicazione

Presso il CO.RE.COM. è istituito il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva. Vi si iscrivono:

  • emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;
  • imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
  • concessionarie di pubblicità locale.

Le modalità e i requisiti di iscrizione sono demandati a un regolamento del CO.RE.COM. da emanare entro 60 giorni dalla sua costituzione. L’iscrizione è condizione necessaria per accedere alle provvidenze regionali ed è pubblicata annualmente nel Bollettino Ufficiale.

Sostegno all’innovazione tecnologica e forme associative

La Regione favorisce, anche tramite società a partecipazione regionale, gli investimenti delle emittenti iscritte al registro finalizzati all’acquisizione e all’ammodernamento delle strutture e dei mezzi di produzione e diffusione. Gli interventi consistono in:

  • sostegno a operazioni di locazione finanziaria;
  • contributi in conto interessi per mutui;
  • contributi in conto capitale per l’adeguamento degli impianti.

La Giunta, sentito il CO.RE.COM., definisce criteri e modalità dei contributi, individua i beneficiari e stabilisce ogni anno, entro il 30 giugno, la misura dell’abbattimento dei tassi di interesse.

La Giunta promuove inoltre forme associative tra emittenti radiofoniche e tra emittenti televisive iscritte al registro per la gestione comune di fasi della produzione e diffusione dei servizi; la costituzione deve riguardare almeno il 50% più uno delle emittenti interessate. Lo status di associato costituisce titolo preferenziale per le provvidenze.

Formazione professionale e parere sulle radiofrequenze

La Regione può prevedere, d’intesa con l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione stampa umbra, corsi di qualificazione e aggiornamento per operatori dell’informazione e corsi di qualificazione per operatori della comunicazione, tenendo conto del fabbisogno rilevato dal CO.RE.COM.

La Giunta esprime, sentito il CO.RE.COM., il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e ne informa il Consiglio regionale.

Istituzione, composizione e durata del CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM. è istituito come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e come organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni. È composto da cinque membri, scelti tra persone con garanzia di indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nei profili culturali, giuridici, economici e tecnologici del settore.

I componenti sono eletti dal Consiglio regionale; subito dopo l’elezione, il Consiglio elegge tra essi il Presidente. La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale comunicato all’Autorità. I membri durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il rinnovo deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza; se tale termine cade nell’ultimo semestre della legislatura regionale, è prorogato di sette mesi.

Incompatibilità, decadenza e dimissioni

Sono incompatibili con la carica di componente o presidente del CO.RE.COM. le cariche politiche nazionali e regionali, le posizioni apicali in enti pubblici, gli incarichi di vertice nei partiti e le funzioni di amministratore o dipendente di imprese operanti nei settori radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione dell’ascolto e programmazione, nonché i dipendenti regionali e i collaboratori o consulenti di tali soggetti.

L’incompatibilità è contestata dal Presidente del Consiglio regionale, con invito a rimuoverla o a presentare osservazioni entro 7 giorni; nei 10 giorni successivi il Presidente propone al Consiglio la decadenza se la causa persiste.

L’assenza non giustificata comporta una trattenuta del 2% sull’indennità; tre assenze consecutive non giustificate costituiscono causa di decadenza. Sono giustificate le assenze per salute, forza maggiore o missione autorizzata. L’assenza per impedimento oltre sei mesi comporta comunque decadenza. Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

Funzioni del Presidente, regolamento interno e indennità

Il Presidente del CO.RE.COM. ha rappresentanza legale, convoca e presiede il Comitato, ne determina l’ordine del giorno, sottoscrive verbali e deliberazioni e cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità; designa inoltre il sostituto in caso di assenza o impedimento.

Entro due mesi dalla costituzione, il CO.RE.COM. adotta un regolamento interno, approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale, che disciplina funzionamento, convocazioni, sedute e un codice etico per componenti, dipendenti e consulenti.

Al Presidente e ai componenti spettano indennità mensili e rimborsi spese secondo misure stabilite dalla legge, oltre a specifiche regole in caso di supplenza del Presidente e per missioni fuori Regione.

Funzioni del CO.RE.COM. e rapporti con l’Autorità

Il CO.RE.COM. esercita le funzioni attribuite dalla legislazione nazionale e regionale e quelle delegate dall’Autorità, secondo il regolamento interno e nei limiti dei principi e criteri direttivi dell’Autorità. Le funzioni delegate richiedono apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM.; le convenzioni individuano le funzioni e le risorse trasferite dall’Autorità.

Il Comitato svolge il monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale e può realizzare studi, ricerche e monitoraggi per istituzioni pubbliche umbre sulla base di convenzioni.

Struttura di supporto e autonomia organizzativa

Per svolgere le proprie funzioni, il CO.RE.COM. opera in autonomia ed è assistito da una struttura dedicata, la cui dotazione organica è definita d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita l’Autorità. La struttura può avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni e di personale di ruolo degli enti locali. Il Comitato può inoltre utilizzare soggetti o organismi esterni di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la normativa regionale sugli incarichi professionali.

Programmazione, relazioni e consultazioni

Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale e all’Autorità il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario. Entro il 31 marzo presenta una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto anche della gestione finanziaria.

La Regione pubblica tali documenti con i propri strumenti informativi. Il CO.RE.COM. attua forme di consultazione con soggetti istituzionali, associativi e sociali del settore e la Regione, insieme al Comitato, organizza conferenze regionali su informazione e comunicazione.

Finanziamento e regime transitorio

Il CO.RE.COM. dispone di una dotazione finanziaria iscritta in un capitolo del bilancio del Consiglio regionale e opera con autonomia gestionale e operativa entro il programma annuale di attività e la relativa dotazione. Il Consiglio regionale mette a disposizione mezzi e strutture adeguati.

In sede di prima applicazione, gli organi regionali dovevano eleggere il CO.RE.COM. entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino al suo effettivo insediamento le funzioni erano esercitate dal previgente Comitato regionale radiotelevisivo.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Per l’anno 2000 la legge autorizza:

  • lire 100.000.000 per la comunicazione istituzionale;
  • lire 400.000.000 per il sostegno agli investimenti delle imprese radiotelevisive;
  • ulteriori stanziamenti per gli oneri relativi alle indennità del CO.RE.COM.

Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio. Sono abrogate la L.R. 29 aprile 1991, n. 10 e la L.R. 16 giugno 1998, n. 20.

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