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Legge

L.R. Umbria 5/2000

"Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione".

Normativa regionaleL.R. Umbria 5/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra autorizza la rinegoziazione, una sola volta, dei mutui agrari agevolati, anche con estinzione anticipata, mantenendo il concorso sugli interessi fino alla scadenza originaria. Regola inoltre trasformazione, cessazione, sospensione, alienazione e reinvestimento dei beni vincolati, con revoca dei benefici in caso di inadempienze imputabili al beneficiario. Prevede abrogazioni di precedenti norme del settore, con salvezza delle obbligazioni già assunte.

Rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e disciplina dei vincoli di destinazione

Rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione

La legge disciplina, per la Regione Umbria, la rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e la gestione dei vincoli di destinazione dei beni agevolati. Interviene anche sui procedimenti amministrativi e abroga la previgente normativa regionale di settore, salvaguardando le obbligazioni già assunte alla data di entrata in vigore.

Rinegoziazione dei mutui agrari agevolati

La Regione autorizza la rinegoziazione, anche mediante estinzione anticipata, dei mutui agrari agevolati contratti in base a leggi regionali o a provvedimenti attuativi di norme comunitarie e statali. La finalità è adeguare i tassi di interesse al mercato finanziario.

La rinegoziazione è consentita una sola volta per ciascuna operazione e solo se il tasso a carico del mutuatario è uguale o superiore al tasso di riferimento vigente alla data della rinegoziazione, determinato secondo il decreto del Ministero del Tesoro 21 dicembre 1994, ridotto di un punto.

L’autorizzazione regionale è concessa su istanza del beneficiario, sulla base della proposta di rinegoziazione concordata con l’istituto di credito erogatore.

Durata del concorso pubblico negli interessi

Per i mutui rinegoziati, il concorso nel pagamento degli interessi resta fermo fino alla scadenza contrattuale originaria. Rimane comunque necessario il rispetto degli obblighi connessi alle iniziative agevolate.

Vincolo di destinazione: trasformazione, cessazione e sospensione dell’uso

La Regione può autorizzare la trasformazione del vincolo di destinazione gravante sui beni oggetto di operazioni di credito agrario agevolato quando sia accertata una sopravvenuta inidoneità tecnica o economica dell’originaria destinazione, non imputabile al beneficiario.

Se il beneficiario comunica la cessazione o la sospensione dell’uso dei beni vincolati, la Regione verifica le cause. Quando risulti che la cessazione o la sospensione dipendono dalle cause sopra indicate, non viene disposta la revoca dei contributi, ma cessa l’obbligo regionale di pagare il concorso sugli interessi dalla data effettiva di cessazione o sospensione. Il vincolo resta efficace durante la sospensione e, in caso di ripresa dell’uso, il contributo pubblico non viene ripristinato.

Se invece la cessazione o la sospensione dipendono da inidoneità tecnica o economica imputabile al beneficiario, la Regione revoca tutti i benefici concessi e recupera le somme maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione, aumentato di tre punti.

Alienazione dei beni vincolati e reinvestimento

Quando i beni agevolati risultano divenuti inutilizzabili per le originarie finalità, la Regione può dichiarare cessato il vincolo di destinazione e d’uso e autorizzarne l’alienazione, a condizione che i proventi siano reinvestiti nella stessa impresa agricola o agroalimentare per nuovi investimenti agricoli.

I beni acquistati con i proventi della vendita restano soggetti a un nuovo vincolo di destinazione e d’uso: decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri beni.

Estensione ai contributi in conto capitale

Le stesse regole sui vincoli si applicano anche ai beni realizzati con contributi pubblici erogati in conto capitale.

Procedimenti amministrativi

La Giunta regionale è incaricata di disciplinare, con proprio atto, i procedimenti amministrativi per l’attuazione della legge, nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e della relativa normativa attuativa. Devono essere previsti, in particolare, sopralluoghi.

Modifica della L.R. 30/1999 e abrogazioni

È abrogata la lettera e) del comma 1 dell’art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, con effetto di ripristino delle disposizioni già precedentemente abrogate da quella norma.

Sono inoltre abrogati gli articoli 3 e 12 della L.R. 24 aprile 1979, n. 17, la L.R. 12 luglio 1989, n. 17 sul credito agrario di esercizio e la L.R. 19 aprile 1994, n. 12 sul consolidamento delle passività delle imprese agricole.

Con l’entrata in vigore della legge cessa anche l’efficacia della deliberazione consiliare 19 luglio 1989, n. 982, per la parte relativa ai mutui integrativi di miglioramento fondiario a tasso agevolato.

Regime transitorio e salvezza delle obbligazioni pregresse

Restano salve le obbligazioni già assunte, alla data di entrata in vigore della legge, in attuazione delle leggi regionali abrogate, nonché l’art. 10 della L.R. 19 aprile 1994, n. 12, come modificata nel 1997, nei limiti necessari a garantire la copertura finanziaria degli oneri già maturati.

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