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Legge

L.R. Calabria 10/2023

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, definendone beneficiari, funzioni, modalità di elezione, struttura di supporto, compensi e copertura finanziaria. Prevede una rete multidisciplinare entro due anni dall’istituzione della figura. Restano rilevanti le previsioni finanziarie per il triennio 2023-2025.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in Calabria

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

La legge regionale della Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, con funzioni di assistenza, coordinamento e promozione di interventi a favore delle persone offese da reato. L’atto recepisce i principi della direttiva 2012/29/UE e disciplina in modo organico soggetti beneficiari, funzioni, nomina, organizzazione, rete di supporto, trattamento economico e copertura finanziaria.

Finalità e ambito soggettivo

Il Garante opera per promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle vittime di reato. I beneficiari degli interventi sono le persone fisiche residenti in Calabria vittime di reati previsti dal codice penale commessi nel territorio nazionale. Se la vittima è deceduta, rientrano tra i destinatari anche i parenti entro il secondo grado, il coniuge, l’adottante o adottato e il convivente stabile non coniugato.

Funzioni e attività del Garante

Il Garante svolge funzioni di assistenza gratuita e pronta, con particolare attenzione alle vittime vulnerabili ai sensi dell’art. 90-quater c.p.p. Opera inoltre per la mappatura dei soggetti pubblici e privati che offrono sostegno sanitario, sociale, legale, psicologico, nonché di quelli impegnati in sensibilizzazione, formazione, educazione, mediazione penale e giustizia riparativa.

Tra le principali attribuzioni rientrano anche:

  • la collaborazione con le strutture regionali e del sistema regionale per facilitare l’accesso a trattamenti assistenziali e psicologici;
  • la segnalazione alle autorità competenti di condotte offensive, lesive della dignità, violazioni di diritti e misure non adeguate;
  • la promozione della corretta applicazione della normativa sui dati personali, anche in raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali;
  • la promozione di strutture territoriali per orientamento e assistenza;
  • la proposta di misure migliorative alle amministrazioni competenti e la segnalazione di eventuali omissioni;
  • la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 per assicurare conoscenza degli atti e rispetto di procedure e termini;
  • la promozione di iniziative con enti locali, ASP, scuole, magistratura, istituzioni e associazioni;
  • la formazione e l’aggiornamento di operatori sociali e polizia locale, con promozione di intese per coinvolgere anche le Forze dell’ordine;
  • attività informative sul territorio sui diritti e doveri e sulla prevenzione;
  • politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento, anche per il recupero dell’autonomia materiale e psicologica.

Il Garante informa, su richiesta, le persone interessate su denuncia o querela, forme di assistenza disponibili, risarcimento del danno e benefici pubblici, nonché sulle misure di assistenza previste dalla normativa regionale, con richiamo specifico alle leggi regionali sul Garante per l’infanzia e l’adolescenza, sul Garante delle persone detenute e sugli interventi contro la ’ndrangheta e per la legalità.

Coordinamento istituzionale e collaborazione

Per lo svolgimento delle attività il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, compresi gli ordini professionali, e si coordina con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, le altre autorità di garanzia e l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Nomina, durata, requisiti, incompatibilità e revoca

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; dalla terza votazione basta la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Alla scadenza, le funzioni sono prorogate fino all’insediamento del nuovo organo e comunque non oltre sessanta giorni.

In prima applicazione, l’avviso per le candidature va pubblicato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge; per i rinnovi, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. È richiesto il possesso di laurea magistrale o laurea del vecchio ordinamento, con specifiche competenze ed esperienze professionali nel settore.

Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Se sopravviene una causa di incompatibilità, l’interessato ha quindici giorni per rimuoverla; in difetto, il Presidente del Consiglio regionale dichiara la decadenza. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

Struttura organizzativa e supporto operativo

Il Garante ha sede a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale; possono essere istituite sedi distaccate in locali regionali o concessi gratuitamente da altre pubbliche amministrazioni. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari, sentito il Garante. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

Per le proprie funzioni il Garante può avvalersi della collaborazione dei soggetti e degli uffici indicati nella legge, nonché della polizia locale, previa intesa con comuni, Città metropolitana di Reggio Calabria e province calabresi.

Rete multidisciplinare di supporto e tutela

Entro due anni dall’istituzione della figura del Garante deve essere istituita, con il supporto della struttura organizzativa e senza nuovi oneri per il bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato. La Rete è un organismo consultivo composto da rappresentanti di associazioni, organizzazioni, servizi e, previa intesa, istituzioni operanti sul territorio regionale in materia di tutela, supporto e protezione delle vittime.

Il Garante si avvale della Rete nell’elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato.

Trattamento economico

Al Garante spettano l’indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dalla legge regionale n. 4/1985. Per le missioni svolte nell’esercizio delle funzioni, anche nel territorio regionale, è previsto il rimborso delle spese autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla legge.

Controllo sull’attuazione della legge

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta gli esiti. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale su stato di attuazione delle funzioni, risorse impiegate, attività svolte, collaborazioni attivate, risultati raggiunti, criticità emerse ed entità e gravità delle violazioni dei diritti delle vittime rilevate nell’esercizio delle funzioni. La relazione è esaminata dal Consiglio regionale, resa pubblica con gli eventuali documenti conclusivi e pubblicata sul BURC.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri sono quantificati fino a 32.600,34 euro per il 2023 e fino a 35.564,00 euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, con copertura mediante riduzione delle risorse disponibili del Programma U.20.03 del bilancio 2023-2025 e contestuale allocazione sulla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) “Organi istituzionali”. La Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio. Per le annualità successive la copertura è subordinata alle effettive disponibilità di risorse autonome stabilite dalla legge di stabilità regionale.

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