Regolamento (UE) 2021/521
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione del 24 marzo 2021 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole specifiche, temporanee e urgenti per il meccanismo di autorizzazione all’esportazione di taluni vaccini contro la COVID-19 e delle relative sostanze attive. Sospende l’applicazione di una delle esenzioni territoriali previste dal regime precedente e impone alle autorità nazionali di valutare anche l’impatto dell’esportazione sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. La Commissione rafforza così il controllo sulle esportazioni in un contesto di persistente penuria, ritardi produttivi e rischi per l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto.
Disposizioni specifiche e temporanee sul rilascio delle autorizzazioni di esportazione per taluni vaccini contro la COVID-19 e relative sostanze attive, con sospensione di alcune esenzioni territoriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni, dai territori degli Stati membri, dei prodotti contemplati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, cioè taluni vaccini contro la COVID-19 e le sostanze attive utilizzate per fabbricarli. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri chiamate a rilasciare o a respingere le autorizzazioni di esportazione e la Commissione nel valutare i progetti di decisione notificati. La sospensione dell’esenzione territoriale non si applica ad Andorra, Isole Fær Øer, San Marino, Città del Vaticano, paesi e territori d’oltremare dell’allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica per sei settimane.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521: autorizzazione all’esportazione di taluni vaccini anti-COVID-19
Il regolamento interviene in un contesto di persistente penuria mondiale di vaccini contro la COVID-19, ritardi produttivi e difficoltà di approvvigionamento nell’Unione. In coerenza con il regime già introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione adotta misure ulteriormente restrittive e temporanee per garantire maggiore trasparenza e proteggere la sicurezza delle forniture interne.
Contesto e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/479 relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni e si fonda sull’articolo 5 di tale atto. I considerando evidenziano che il precedente sistema di autorizzazione aveva mostrato limiti di trasparenza e che alcune esportazioni verso determinati paesi rischiavano di compromettere l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto (APA) e la disponibilità dei vaccini nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le esportazioni dei prodotti già disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, cioè taluni vaccini contro la COVID-19 e le sostanze attive impiegate per produrli, comprese le banche di cellule madri e di cellule di riproduzione menzionate nel quadro precedente. Le misure si rivolgono alle autorità competenti degli Stati membri, che devono decidere sulle domande di autorizzazione, e alla Commissione, chiamata a esaminare i progetti di decisione notificati.
Sospensione di una esenzione territoriale
L’articolo 1 sospende l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. La sospensione è però limitata: restano esclusi dalla misura Andorra, Isole Fær Øer, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla. La scelta risponde all’esigenza, indicata nei considerando, di evitare che le esportazioni siano convogliate attraverso paesi o territori esentati, riducendo la trasparenza del meccanismo.
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
L’articolo 2 disciplina i criteri decisionali delle autorità nazionali. L’autorizzazione di esportazione può essere rilasciata solo se:
- ricorre la condizione prevista dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442;
- l’esportazione non costituisce altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione dei prodotti interessati.
Fattori da considerare nella valutazione
Per stabilire se l’esportazione integri una minaccia per gli approvvigionamenti, l’autorità competente deve valutare due gruppi di fattori:
- se il paese di destinazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione dei prodotti contemplati o delle materie prime necessarie alla loro fabbricazione, per legge o con altri mezzi, compresi accordi contrattuali con i fabbricanti;
- le condizioni vigenti nel paese di destinazione, inclusi la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità dei prodotti.
Questi criteri riflettono l’intento della Commissione di bilanciare le esigenze del commercio con la tutela dell’approvvigionamento interno, tenendo conto anche di eventuali asimmetrie nei rapporti commerciali con paesi terzi.
Ruolo della Commissione
Quando gli Stati membri notificano i progetti di decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/442, la Commissione deve verificare anch’essa se l’esportazione soddisfi la condizione relativa alla non minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo presenti i medesimi fattori valutativi. Ciò rafforza il coordinamento europeo nella gestione delle autorizzazioni.
Durata delle misure ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata a sei settimane, in linea con l’urgenza evidenziata nei considerando e con la disciplina del regolamento (UE) 2015/479. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Sospensione dell’esenzione territoriale
È sospesa l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. La sospensione non opera per Andorra, Isole Fær Øer, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di esportazione
L’autorità competente dello Stato membro rilascia l’autorizzazione solo se è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/442 e se l’esportazione non costituisce altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione dei prodotti contemplati.
Criteri di valutazione della minaccia all’approvvigionamento
Per stabilire se sussiste la minaccia alla sicurezza degli approvvigionamenti, l’autorità competente valuta se il paese di destinazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione dei prodotti o delle materie prime necessarie alla loro fabbricazione, per legge o con altri mezzi, compresi accordi contrattuali, e considera inoltre le condizioni del paese di destinazione, in particolare situazione epidemiologica, tasso di vaccinazione e disponibilità dei prodotti.
Valutazione della Commissione sui progetti di decisione
Quando valuta i progetti di decisione notificati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/442, la Commissione deve verificare anche se sia soddisfatta la condizione relativa alla non minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto degli stessi fattori indicati per le autorità nazionali.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per sei settimane. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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