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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625, gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di specifiche categorie di animali e merci destinate al consumo umano. La disciplina è articolata per tipologia di prodotto e rinvia, per varie categorie, ad altri atti dell'Unione che regolano anche i profili di sanità animale o di sorveglianza dei residui. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e si applica dal 21 aprile 2021.

Istituzione degli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati all'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano, in base ai requisiti di sicurezza alimentare previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, ai fini dell'autorizzazione all'ingresso nell'Unione. Riguarda in particolare categorie di prodotti di origine animale e altri prodotti connessi, come carni fresche e preparazioni di carni, prodotti della pesca, molluschi, latte e derivati, uova e ovoprodotti, gelatina e collagene, miele e altri prodotti apicoli, insetti, carni di rettili e altri prodotti di origine animale. Sono previste esclusioni e condizioni specifiche per talune merci, ad esempio l'ingresso di alcuni prodotti è subordinato anche ai corrispondenti elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o della decisione 2011/163/UE; per i piccoli invii di pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno destinati a usi privati o a piccole quantità di produzione primaria opera una deroga all'articolo 26.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405: elenchi dei paesi terzi autorizzati per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano

Il regolamento istituisce, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625, un sistema di elenchi positivi dei paesi terzi o delle loro regioni dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specifiche partite di animali e merci destinate al consumo umano. La Commissione chiarisce che gli elenchi possono comprendere solo paesi o regioni che abbiano fornito adeguate prove e garanzie di conformità alle norme UE in materia di sicurezza alimentare; per alcune categorie, gli elenchi devono coordinarsi anche con la disciplina di sanità animale e con la sorveglianza dei residui.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nell'assetto dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625 e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2019/625, che individua le condizioni di ingresso per determinati animali e merci destinati al consumo umano, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, che viene sostituito dal presente atto. Nei considerando si evidenzia che alcuni paesi già figuravano in precedenti elenchi ma non risultavano inclusi nell'elenco della decisione 2011/163/UE relativo ai piani di sorveglianza dei residui approvati; tali paesi non vengono quindi ripresi nel nuovo regolamento.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 circoscrive l'oggetto agli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. La disciplina riguarda molteplici categorie merceologiche di origine animale: carni fresche e preparazioni di carni, pollame e selvaggina, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca, molluschi, latte e derivati, gelatina e collagene, miele e prodotti apicoli, insetti, carni di rettili e altre merci di origine animale. In diversi casi l'autorizzazione dipende non solo dall'allegato del presente regolamento, ma anche dagli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e dalla decisione 2011/163/UE.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 rinvia a definizioni contenute soprattutto nel regolamento (CE) n. 853/2004, che disciplina l'igiene dei prodotti di origine animale, nonché nel regolamento (UE) 2016/429, nel regolamento delegato (UE) 2019/625 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Le definizioni interessano, tra gli altri, carni fresche, preparazioni di carni, frattaglie, carni macinate, pollame, uova, ovoprodotti, prodotti a base di carne, stomaci/vesciche/intestini trattati, budelli, grasso animale fuso, ciccioli, molluschi bivalvi, prodotti della pesca, latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, miele, prodotti apicoli, carni di rettili, insetti, pulcini di un giorno, uova da cova, pollame riproduttore, pollame da reddito e animali destinati alla macellazione.

Carni fresche e preparazioni di carni

Gli articoli 3-5 disciplinano l'importazione di carni fresche e preparazioni di carni di diverse specie. Per le carni fresche e le preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi, l'ingresso è consentito solo se le partite provengono da paesi o regioni autorizzati ai sensi dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e figurano nell'elenco della decisione 2011/163/UE. Per i solipedi domestici e selvatici, invece, l'autorizzazione dipende rispettivamente dagli allegati I e II.

Gli articoli 6, 8 e 9 riguardano rispettivamente il pollame, i conigli d'allevamento e leporidi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri selvatici. Per le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e per le preparazioni di carni di pollame vale, in linea generale, il rinvio all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e alla decisione 2011/163/UE. Inoltre, le partite di selvaggina di penna non spennata né eviscerata possono entrare nell'Unione solo se trasportate per via aerea, purché originarie dei paesi dell'allegato III. Le carni fresche di conigli d'allevamento e di leporidi selvatici non contenenti frattaglie sono ammesse solo dai paesi dell'allegato V; le carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi solo dai paesi dell'allegato VI.

Prodotti a base di carne, budelli e categorie affini

L'articolo 10 disciplina i prodotti a base di carne, compresi grassi fusi di origine animale, ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, con esclusione dei budelli. Per i prodotti derivati da leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, vale l'allegato VII. Per prodotti analoghi ottenuti da altre specie, l'ingresso è subordinato ai paesi o regioni elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e alla decisione 2011/163/UE.

L'articolo 11 estende la logica dei listini ai budelli, consentendo l'importazione solo dai paesi o regioni dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e con riferimento alla decisione 2011/163/UE per i budelli.

Molluschi e prodotti della pesca

L'articolo 12 si applica a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, consentendone l'ingresso solo dai paesi o regioni dell'allegato VIII. È però ammesso anche l'ingresso di muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati da visceri e gonadi, anche se provenienti da paesi non inclusi nell'elenco. L'articolo 13 riguarda i prodotti della pesca e rinvia all'allegato IX, escludendo le merci già rientranti nell'articolo 12.

Latte, colostro e prodotti lattiero-caseari

Gli articoli 14-16 disciplinano il latte crudo, il colostro, i prodotti ottenuti dal colostro e i prodotti lattiero-caseari. Per i prodotti di solipedi si applica l'allegato X. Per i prodotti lattiero-caseari che non devono subire un trattamento specifico di riduzione del rischio in relazione all'afta epizootica, l'ingresso richiede il rispetto dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e dell'elenco della decisione 2011/163/UE per il latte. Per i prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione del rischio per l'afta epizootica si applica l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sempre con richiamo alla decisione 2011/163/UE.

Altri prodotti di origine animale e prodotti altamente raffinati

Gli articoli 17-25 coprono un insieme eterogeneo di prodotti. Le cosce di rana e le lumache sono disciplinate dall'allegato XI; la gelatina e il collagene derivati da diverse specie seguono gli allegati XII e XIII per i prodotti da mammiferi e da pollame, e gli allegati IX, V e VI per i prodotti ottenuti rispettivamente da prodotti della pesca, leporidi e altri mammiferi terrestri selvatici.

Gli articoli 19 e 20 regolano le materie prime e le materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene, distinguendo per specie di origine e rinviando, a seconda dei casi, agli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, agli allegati I, II, V, VI e XII del presente regolamento e alle relative condizioni specifiche. L'articolo 21 riserva l'importazione di miele e altri prodotti apicoli ai paesi della decisione 2011/163/UE per il miele.

L'articolo 22 elenca i paesi autorizzati per taluni prodotti altamente raffinati, quali solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati. Il criterio cambia in funzione dell'origine: per gli ungulati vale l'allegato XII, per i prodotti della pesca l'allegato IX, per il pollame l'allegato XIII.

L'articolo 23 consente l'ingresso delle carni di rettili solo dai paesi elencati nell'allegato XIV; l'articolo 24 autorizza gli insetti soltanto se originari di un paese dell'allegato XV e spediti da tale paese. L'articolo 25 prevede infine una disciplina residuale per altri prodotti di origine animale, con rinvii differenziati agli allegati I, V, VI e IX e, per i prodotti ottenuti da più specie, al rispetto degli elenchi applicabili a ciascuna specie di derivazione.

Pollame vivo e uova da cova

L'articolo 26 disciplina il pollame vivo e le uova da cova della specie Gallus gallus, i tacchini vivi e le uova da cova di tacchino. In linea generale, è richiesto che i paesi terzi figurino nell'allegato XVI, ferma restando la coerenza con gli elenchi di sanità animale dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'articolo prevede una deroga per partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, se destinate alla produzione primaria per uso domestico privato o alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari.

Abrogazione, concordanza ed efficacia temporale

L'articolo 27 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si intendano effettuati al presente regolamento, secondo la tavola di concordanza dell'allegato XVII. L'articolo 28 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 21 aprile 2021. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e criteri generali di ammissibilità

L'articolo 1 istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Il sistema si fonda sulla verifica che i paesi elencati abbiano fornito prove e garanzie adeguate di conformità alle prescrizioni UE in materia di sicurezza alimentare.

Definizioni applicabili

L'articolo 2 richiama numerose definizioni tratte principalmente dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti delegati (UE) 2019/625 e (UE) 2020/692. Le definizioni coprono, tra l'altro, carni fresche, preparazioni di carni, prodotti della pesca, latte crudo, prodotti lattiero-caseari, gelatina, collagene, miele, prodotti apicoli, insetti, carni di rettili, pulcini di un giorno, uova da cova e animali destinati alla macellazione.

Elenchi per carni fresche e preparazioni di carni

Gli articoli 3-5 disciplinano l'ingresso di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati, solipedi domestici e solipedi selvatici. Per gli ungulati diversi dai solipedi si richiede il rispetto degli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e della decisione 2011/163/UE; per i solipedi domestici e selvatici valgono rispettivamente gli allegati I e II. L'articolo 6 concerne carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e preparazioni di carni di pollame, con rinvio all'allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 e alla decisione 2011/163/UE; per la selvaggina di penna non spennata né eviscerata è imposto il trasporto aereo. Gli articoli 8 e 9 riguardano conigli d'allevamento, leporidi selvatici e altri mammiferi terrestri selvatici, rinviando agli allegati V e VI.

Uova, ovoprodotti e prodotto correlati

L'articolo 7 stabilisce le condizioni per uova e ovoprodotti: in generale è richiesto il rispetto dell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e della decisione 2011/163/UE; per le uova di categoria A destinate al mercato si applica inoltre l'allegato IV, al fine di rispettare le prescrizioni di controllo della salmonella previste dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Prodotti della pesca e molluschi

Gli articoli 12 e 13 disciplinano rispettivamente i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, nonché i prodotti della pesca. Per i molluschi vale l'allegato VIII, con una specifica deroga per i muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, separati da visceri e gonadi. Per i prodotti della pesca si applica l'allegato IX, con esclusione delle merci già disciplinate dall'articolo 12.

Latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e misure relative all'afta epizootica

Gli articoli 14-16 riguardano latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, nonché i prodotti lattiero-caseari soggetti o non soggetti a specifico trattamento di riduzione del rischio per l'afta epizootica. Gli elenchi pertinenti sono quelli dell'allegato X e, per i prodotti soggetti alla disciplina specifica, degli allegati XVII e XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con rinvio alla decisione 2011/163/UE per il latte.

Altri prodotti di origine animale

Gli articoli 17-25 coprono cosce di rana e lumache, gelatina e collagene, materie prime per la loro produzione, miele e altri prodotti apicoli, prodotti altamente raffinati, carni di rettili, insetti e una categoria residuale di altri prodotti di origine animale. Gli allegati XI, XII, XIII, XIV e XV determinano i paesi autorizzati in base alla specie di origine e alla natura del prodotto; per i prodotti ottenuti da più specie è richiesto il rispetto degli elenchi applicabili a ciascuna specie.

Pollame vivo e uova da cova

L'articolo 26 disciplina l'ingresso di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, con rinvio all'allegato XVI e salve le prescrizioni di sanità animale dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/404. È prevista una deroga per partite singole composte da meno di 20 unità, se destinate alla produzione primaria per uso domestico privato o alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Abrogazione e regime transitorio

L'articolo 27 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e prevede che i riferimenti a tale atto si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato XVII. L'articolo 28 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisanità animaleimportazioniprodotti di origine animale

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