Regolamento (UE) 2021/519
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/519 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sui controlli per la presenza di Trichine nelle carni, principalmente per allineare il testo del regolamento (UE) 2015/1375 all’evoluzione della disciplina sui controlli ufficiali e alle indicazioni scientifiche sui solipedi. Viene esteso il riferimento da "equini" a "solipedi" e sono precisate modalità di campionamento, sezionamento provvisorio e comunicazione dei risultati. Inoltre, il Regno Unito è inserito nell’elenco dei paesi terzi che applicano deroghe all’esame per Trichine nei suini domestici, con applicazione dal 21 aprile 2021.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 sui controlli ufficiali per la presenza di Trichine nelle carni, aggiornando le regole sui solipedi e inserendo il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi beneficiari di deroghe per i suini domestici.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sulle carni destinate al consumo umano, in particolare a carni di solipedi, suini domestici, cinghiali, selvaggina e altre specie animali sensibili alla contaminazione da Trichine. Riguarda gli operatori del settore alimentare, i mattatoi, gli stabilimenti di trattamento della selvaggina e i laboratori di sezionamento, nonché le autorità competenti incaricate dei controlli e della comunicazione dei dati. La modifica incide anche sui paesi terzi elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2015/1375, con specifico riferimento al Regno Unito; per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato. L’articolo 1, paragrafo 4, si applica dal 21 aprile 2021.
Modifica del regime UE sui controlli per Trichine nelle carni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/519 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che disciplina i controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. La modifica risponde, da un lato, all’esigenza di coerenza terminologica e tecnica con la disciplina più recente sui controlli ufficiali e, dall’altro, all’aggiornamento delle deroghe applicabili a taluni paesi terzi, con particolare attenzione al Regno Unito. Le premesse richiamano inoltre il parere EFSA del 2013, che raccomandava il controllo delle Trichine in tutti i solipedi, non solo negli equini.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda le carni di specie sensibili alla contaminazione da Trichine, in particolare solipedi, suini domestici, cinghiali e altra selvaggina o animali d’allevamento/selvatici a rischio. I destinatari operativi sono i mattatoi, gli stabilimenti di trattamento della selvaggina, i laboratori di sezionamento e gli operatori del settore alimentare, oltre alle autorità competenti che eseguono o coordinano i controlli ufficiali. Il regolamento incide anche sul commercio con i paesi terzi, poiché aggiorna l’elenco dei paesi che beneficiano di deroghe ai controlli su Trichine.
Campionamento e esame post mortem
L’articolo 1, paragrafo 1, modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1375. La nuova formulazione impone che le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione siano sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem. Inoltre, in attesa dell’esito del test e a condizione che l’operatore garantisca la piena tracciabilità, le carcasse di suini domestici e di solipedi possono essere sezionate in un massimo di sei parti nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.
Metodi di analisi e prelievo dei campioni
L’allegato III viene modificato per chiarire che l’ispezione delle carni di solipedi, di selvaggina e di altre carni potenzialmente contaminate deve essere eseguita con uno dei metodi di digestione previsti dall’allegato I, capitolo I o II. Per i solipedi è richiesto il prelievo di un campione di almeno 10 g dalla lingua o dal massetere; per i cinghiali, il campione va prelevato dall’arto anteriore, dalla lingua o dal diaframma. Se nei solipedi non è disponibile tale muscolatura, il prelievo deve essere effettuato sul pilastro del diaframma, nel punto di transizione tra parte muscolare e parte tendinea, assicurando che il muscolo sia privo di tessuto connettivo e grasso.
Comunicazione dei dati sui controlli
L’allegato IV, capitolo II, lettera b), è sostituito per rafforzare gli obblighi di comunicazione statistica. Il numero e i risultati degli esami per Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, nei solipedi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati secondo l’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. Per i dati relativi ai suini domestici, devono essere indicate almeno le informazioni sugli animali allevati in condizioni di stabulazione controllata e sulle categorie di scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.
Deroghe per paesi terzi e Regno Unito
L’allegato VII del regolamento (UE) 2015/1375 è sostituito per inserire il Regno Unito, con codice ISO GB, tra i paesi terzi che applicano le deroghe previste all’articolo 13, paragrafo 2. La nota associata precisa che il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le premesse specificano che il Regno Unito ha fornito dati storici sui controlli idonei a dimostrare, con probabilità almeno del 95 %, che la prevalenza delle Trichine nella popolazione suina domestica macellata non supera un caso per milione e ha dichiarato di voler applicare la deroga per animali provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per condizioni di stabulazione controllata.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disposizione relativa all’inserimento del Regno Unito nell’allegato VII si applica dal 21 aprile 2021, in corrispondenza dell’abrogazione del regolamento (UE) n. 206/2010 e dell’entrata in applicazione del nuovo regime richiamato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle regole sui solipedi
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1375 è sostituito per prevedere che le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine siano sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina nell’ambito dell’esame post mortem.
Sezionamento in attesa dell’esito dell’esame
L’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito disponendo che, in attesa dei risultati dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine e purché sia garantita la piena tracciabilità dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di solipedi possano essere sezionate in sei parti al massimo nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.
Metodo di esame e campionamento delle carni
L’allegato III è modificato per chiarire che l’ispezione delle carni di solipedi, di selvaggina e di altre carni che potrebbero contenere Trichine deve essere effettuata con uno dei metodi di digestione di cui all’allegato I, capitolo I o II. Per i solipedi e per i cinghiali si prevede il prelievo di campioni di almeno 10 g dalla lingua o dal massetere dei solipedi e dall’arto anteriore, dalla lingua o dal diaframma dei cinghiali; in assenza di tale muscolatura nei solipedi, il campione va prelevato dal pilastro del diaframma nel punto di transizione tra parte muscolare e tendinea, con muscolo esente da tessuto connettivo e grasso.
Comunicazione dei risultati dei test
L’allegato IV, capitolo II, lettera b), è sostituito per richiedere che il numero e i risultati degli esami per Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, nei solipedi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili siano comunicati conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. Per i dati relativi agli animali domestici della specie suina, devono essere indicate almeno le informazioni sugli animali allevati in condizioni di stabulazione controllata e sugli esami relativi a scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.
Inserimento del Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi con deroghe
L’allegato VII è sostituito per inserire il Regno Unito (codice ISO GB) tra i paesi terzi che applicano le deroghe di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1375, con osservazione relativa all’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.
Decorrenza e applicazione territoriale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 4, relativo all’allegato VII e quindi all’inserimento del Regno Unito, si applica dal 21 aprile 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 mar 2021Regolamento (UE) 2021/533
- Regolamento · 24 mar 2021Regolamento (UE) 2021/403
- Regolamento · 24 mar 2021Regolamento (UE) 2021/404
- Regolamento · 24 mar 2021Regolamento (UE) 2021/405
- Regolamento · 24 mar 2021Regolamento (UE) 2021/520
- Regolamento · 24 mar 2021Regolamento (UE) 2021/521
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →