Regolamento (UE) 2021/520
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole uniformi di applicazione del quadro UE sulla sanità animale per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti. Definisce termini di comunicazione dei dati, accesso alle banche dati, standard tecnici dei mezzi di identificazione e condizioni per lo scambio elettronico dei dati dei bovini tra Stati membri. Prevede inoltre termini di applicazione dei dispositivi identificativi, ipotesi di esenzione o proroga in casi specifici e una disciplina transitoria per i mezzi di identificazione già approvati secondo la normativa previgente.
Regolamento di esecuzione sulle modalità uniformi di tracciabilità, identificazione e basi dati informatizzate per determinati animali terrestri detenuti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri per la tracciabilità e identificazione di bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi detenuti, nonché per il funzionamento delle basi dati informatizzate relative a bovini, ovini, caprini e suini. Riguarda inoltre lo scambio elettronico di dati di identificazione dei bovini tra Stati membri e le condizioni tecniche di approvazione, uso, rimozione, modifica e sostituzione dei mezzi di identificazione. Si applica dal 21 aprile 2021; le misure transitorie per l’uso di mezzi di identificazione già approvati prima del 21 aprile 2021 terminano il 20 aprile 2023.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 sulla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, fissando regole uniformi per la tracciabilità di specifiche specie detenute e per il funzionamento delle relative basi dati informatizzate. La disciplina mira a garantire omogeneità applicativa nell’Unione, alta qualità dei dati e piena tracciabilità degli animali lungo gli spostamenti, anche mediante l’uso di mezzi di identificazione standardizzati e, per i bovini, scambi elettronici di dati tra Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi, nonché le autorità competenti degli Stati membri. Le disposizioni si concentrano sulle informazioni da trasmettere alle basi dati, sull’accesso ai dati, sulle specifiche tecniche dei sistemi informatici e dei mezzi di identificazione, sui termini di identificazione e sulle regole di sostituzione o modifica dei dispositivi.
Basi dati informatizzate e trasmissione delle informazioni
Per bovini, ovini, caprini e suini, gli operatori devono trasmettere le informazioni su movimenti, nascite e decessi entro termini stabiliti dagli Stati membri, con un tetto massimo di 7 giorni. Per le nascite, gli Stati membri possono far decorrere il termine dall’applicazione del mezzo di identificazione, se ciò non genera confusione con la data di nascita. Per i bovini movimentati verso pascoli registrati in zone montane, è ammessa una proroga fino a 14 giorni e l’accettazione di elenchi riepilogativi con dati essenziali sugli animali e sugli stabilimenti.
Gli Stati membri devono garantire agli operatori un accesso gratuito, almeno in consultazione, a un nucleo minimo di informazioni sui propri stabilimenti presenti nelle basi dati. Le basi dati devono inoltre consentire lo scambio dei dati nel formato previsto dall’allegato I e funzionare con adeguate misure tecniche e organizzative che assicurino continuità operativa, sicurezza, integrità e autenticità delle informazioni.
Scambio elettronico dei dati dei bovini
Per i bovini detenuti, il regolamento disciplina lo scambio elettronico dei dati del documento di identificazione tra Stati membri. I dati devono essere trasmessi nel formato XSD predisposto dalla Commissione, prima della partenza degli animali, con marcatura temporale di ogni trasmissione. Gli Stati membri che utilizzano il sistema istituito dalla Commissione sono riconosciuti come dotati di un sistema pienamente operativo, e la Commissione pubblica l’elenco degli Stati membri aderenti.
Mezzi di identificazione: specifiche tecniche e approvazione
L’approvazione dei mezzi di identificazione è subordinata al rispetto di specifiche tecniche dettagliate. Per bovini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi, marchi auricolari e fasce per pastorale convenzionali devono rispettare i requisiti dell’allegato II, parte 1; gli identificatori elettronici devono rispettare l’allegato II, parte 2. I tatuaggi devono assicurare marcatura indelebile e corretta lettura. Per i psittacidi, l’anello applicato alla zampa deve rispettare le specifiche tecniche dell’allegato II, parte 1, mentre i transponder iniettabili devono rispettare le specifiche dell’allegato II, parte 2, punto 2.
Per gli identificatori elettronici, l’autorità competente deve verificare che le prove di conformità e di prestazione siano state svolte in centri accreditati ISO/IEC 17025; può inoltre richiedere prove supplementari di robustezza e durata in relazione alle condizioni locali. Per i suini, è prevista una deroga che consente marchi auricolari elettronici se conformi alle specifiche nazionali e se riportano il numero di registrazione dello stabilimento di nascita o, in taluni casi, dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento.
Codice di identificazione e termini di applicazione
Il codice identificativo di bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi è composto da un primo elemento corrispondente al codice paese dello Stato membro di prima applicazione del mezzo di identificazione e da un secondo elemento costituito da un codice univoco di massimo 12 caratteri numerici. Per la Grecia è utilizzato il codice "EL".
I termini di applicazione variano per specie:
- bovini: entro 20 giorni dalla nascita; possibile proroga fino a 60 giorni per il secondo mezzo se si tratta di bolo ruminale; possibile proroga fino a 9 mesi per allevamenti estensivi in zone isolate e senza contatti regolari con l’uomo;
- ovini e caprini: entro 9 mesi dalla nascita;
- suini: entro 9 mesi dalla nascita;
- camelidi e cervidi: entro 9 mesi dalla nascita;
- animali nati fuori dall’Unione e introdotti nell’UE: identificazione entro 20 giorni dall’arrivo nello stabilimento di primo ingresso.
In tutti i casi, l’animale non può lasciare lo stabilimento di nascita, la filiera di approvvigionamento o lo stabilimento di primo ingresso senza che i mezzi di identificazione siano stati applicati.
Rimozione, sostituzione e mantenimento della tracciabilità
La rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione sono consentite solo previa autorizzazione dell’autorità competente e solo se la tracciabilità non è compromessa. La sostituzione è possibile, ad esempio, quando un mezzo di identificazione diventa illeggibile o viene smarrito, purché il codice resti invariato o sia determinabile con ragionevole certezza; per ovini e caprini può essere autorizzato anche un nuovo codice, se la tracciabilità rimane garantita.
La sostituzione deve avvenire quanto prima e comunque entro un termine massimo fissato dallo Stato membro, prima del trasferimento dell’animale in un altro stabilimento. Se un codice non può essere riprodotto su un identificatore elettronico per limiti tecnici, è possibile adottare un nuovo identificatore con nuovo codice solo se entrambi i codici risultano registrati nelle basi dati informatizzate.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
Fino al 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a usare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 secondo la normativa precedente in materia di bovini, ovini, caprini e suini. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito materiale
L’articolo 1 elenca in modo tassativo le materie disciplinate: termini per la trasmissione dei dati nelle basi dati informatizzate per bovini, ovini, caprini e suini; accesso uniforme ai dati e specifiche tecniche/operative delle basi dati; condizioni tecniche e modalità di scambio elettronico dei dati dei documenti di identificazione dei bovini; specifiche tecniche e concezione dei mezzi di identificazione per bovini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi; requisiti tecnici dei mezzi di identificazione degli psittacidi; termini di applicazione dei mezzi di identificazione; configurazione del codice identificativo; rimozione, modifica e sostituzione dei mezzi di identificazione; misure transitorie sull’approvazione dei mezzi di identificazione.
Trasmissione dei dati alle basi dati informatizzate
L’articolo 3 impone agli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini di trasmettere informazioni su movimenti, nascite e decessi entro un termine stabilito dagli Stati membri, con limite massimo di 7 giorni dall’evento. Per le nascite, gli Stati membri possono far decorrere il termine dalla data di applicazione dei mezzi di identificazione, purché non vi sia rischio di confusione con la data di nascita. Per i bovini movimentati all’interno dello stesso Stato membro verso stabilimenti di pascolo registrati in zone montane, l’autorità competente può prorogare il termine fino a 14 giorni e può accettare elenchi con dati minimi sugli animali e sugli stabilimenti coinvolti.
Accesso ai dati e requisiti delle basi dati
L’articolo 4 garantisce agli operatori, su richiesta e gratuitamente, un accesso almeno in consultazione a un minimo di informazioni sui propri stabilimenti contenute nelle basi dati. Gli articoli 5 e 6 impongono che le basi dati siano strutturate per consentire lo scambio dei dati nel formato dell’allegato I e che gli Stati membri adottino misure tecniche e organizzative per assicurare continuità operativa, sicurezza, integrità e autenticità delle informazioni.
Scambio elettronico dei dati di identificazione dei bovini
Gli articoli 7 e 8 disciplinano lo scambio elettronico tra Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini. Lo scambio deve avvenire nel formato XSD messo a disposizione dalla Commissione; lo Stato membro di origine deve trasmettere i dati allo Stato di destinazione prima della partenza degli animali e ogni trasmissione deve riportare una marcatura temporale. Gli Stati membri che utilizzano il sistema istituito dalla Commissione sono considerati dotati di piena operatività, e la Commissione pubblica l’elenco degli Stati membri aderenti.
Specifiche tecniche dei mezzi di identificazione
Gli articoli 9 e 10 subordinano l’approvazione dei mezzi di identificazione al rispetto di specifiche tecniche. Per bovini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi, i marchi auricolari e le fasce per pastorale convenzionali devono rispettare l’allegato II, parte 1; gli identificatori elettronici devono rispettare l’allegato II, parte 2, con ulteriori requisiti per alcuni dispositivi. I tatuaggi devono garantire marcatura indelebile e corretta lettura; i transponder iniettabili per psittacidi devono rispettare specifiche tecniche dell’allegato II, parte 2, punto 2. Per i suini, l’autorità competente può approvare marchi auricolari elettronici a condizioni determinate dal diritto nazionale, purché riportino visibilmente, leggibilmente e indelebilmente il numero di registrazione dello stabilimento di nascita o, in taluni casi, dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento.
Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici
L’articolo 11 richiede che l’approvazione degli identificatori elettronici sia basata su prove di conformità e prestazione eseguite in centri accreditati secondo ISO/IEC 17025. L’autorità competente può inoltre imporre prove supplementari di robustezza e durata per verificare la funzionalità nelle specifiche condizioni geografiche o climatiche dello Stato membro interessato.
Configurazione del codice di identificazione
L’articolo 12 stabilisce che il codice identificativo dei bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi sia composto da un primo elemento corrispondente al codice paese dello Stato membro di prima applicazione del mezzo di identificazione, in formato ISO 3166-1 alpha-2 o numerico; per la Grecia si usa "EL". Il secondo elemento è un codice unico per animale di massimo 12 caratteri numerici.
Termini di applicazione dei mezzi di identificazione
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 fissano i termini massimi entro cui applicare i mezzi di identificazione. Per i bovini nati nell’Unione il termine massimo è di 20 giorni dalla nascita, con possibili deroghe fino a 60 giorni per il secondo mezzo se si tratta di bolo ruminale e fino a 9 mesi per bovini allevati in condizioni estensive con elevato isolamento e senza contatti regolari con l’uomo. Per ovini e caprini il termine massimo è di 9 mesi; per suini, camelidi e cervidi è di 9 mesi. Per gli animali nati fuori dall’Unione e introdotti nell’UE, l’applicazione deve avvenire entro 20 giorni dall’arrivo nello stabilimento di primo ingresso, con possibile proroga per il secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni se bolo ruminale. In ogni caso, gli animali non possono lasciare lo stabilimento di nascita o, per i suini, la filiera di approvvigionamento, o per gli animali importati lo stabilimento di primo ingresso, senza i mezzi di identificazione prescritti.
Rimozione, modifica e sostituzione dei mezzi di identificazione
Gli articoli 18 e 19 consentono rimozione, modifica e sostituzione solo previa autorizzazione dell’autorità competente e solo se non è compromessa la tracciabilità, compresa quella dello stabilimento di nascita, e resta possibile l’identificazione individuale, ove applicabile. La sostituzione è ammessa in caso di illeggibilità o smarrimento dei mezzi di identificazione, a condizione che il codice resti invariato o sia ancora determinabile con ragionevole certezza; per ovini e caprini può essere autorizzato anche un nuovo codice, se la tracciabilità non è compromessa. La sostituzione va effettuata quanto prima possibile e prima di un termine massimo fissato dallo Stato membro e prima di ogni spostamento in un altro stabilimento. Se un codice non può essere riprodotto su un identificatore elettronico per limitazioni tecniche, è possibile assegnare un nuovo codice solo se entrambi i codici sono registrati nelle basi dati informatizzate.
Misure transitorie e applicazione temporale
L’articolo 20 consente, fino al 20 aprile 2023, di continuare a utilizzare mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 secondo la normativa previgente sui bovini, ovini e caprini e sulla registrazione dei suini. L’articolo 21 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
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