Regolamento (UE) 2021/404
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione del 24 marzo 2021 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento costituisce il quadro unico di elenchi autorizzativi per l'ingresso nell'Unione di numerose categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Sostituisce e riunisce in un atto solo una pluralità di precedenti atti della Commissione, coordinandosi con il regolamento (UE) 2016/429 e con il regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli allegati disciplinano, per ciascuna specie o prodotto, i paesi terzi/territori ammessi, le eventuali zone o compartimenti, i certificati sanitari e le condizioni o garanzie specifiche. Sono inoltre previste abrogazioni, norme transitorie e una disciplina speciale per le partite in transito o che rientrano nell'Unione.
Stabilisce gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, con relative condizioni sanitarie e certificati.
Ambito di applicazione
Si applica all'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e acquatici, materiale germinale e prodotti di origine animale rientranti nell'ambito del regolamento delegato (UE) 2020/692. Riguarda paesi terzi, territori, loro zone e, per gli animali di acquacoltura, compartimenti, autorizzati per specifiche specie e categorie elencate negli allegati II-XII e XXI, nonché le partite in transito o di ritorno di cui all'allegato XXII. Sono previste esclusioni e limitazioni territoriali puntuali nelle tabelle di allegato; la Svizzera è disciplinata in coerenza con gli accordi bilaterali richiamati; gli Stati EFTA-SEE non sono trattati come paesi terzi nei settori coperti dall'accordo SEE. Il regolamento si applica dal 21 aprile 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404: elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati all'ingresso nell'Unione
Il regolamento si inserisce nel nuovo quadro della sanità animale definito dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. La sua funzione è centralizzare in un unico atto gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, sulla base di requisiti di sanità animale e, per i profili pertinenti, di sicurezza alimentare.
Contesto normativo e finalità
I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021 e richiede che le partite provengano da paesi terzi o territori, o da loro zone o compartimenti, conformi alle prescrizioni sanitarie. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra tale disciplina e richiede che l'ingresso sia consentito solo se l'origine è inclusa negli elenchi predisposti dalla Commissione. Il nuovo atto sostituisce e razionalizza una pluralità di precedenti decisioni e regolamenti della Commissione, garantendo maggiore coerenza e trasparenza.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 delimita il campo di applicazione alle partite di specie e categorie rientranti nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli allegati da II a XXI contengono gli elenchi per singole categorie di animali e prodotti, mentre l'allegato XXII disciplina il transito attraverso l'Unione e il rientro nell'Unione di partite originarie dell'Unione. Le regole generali dell'allegato I chiariscono l'uso dei codici ISO, la distinzione tra intero territorio e zone specifiche, il rinvio ai modelli di certificato sanitari e la lettura di alcune voci territoriali particolari (Svizzera, Islanda, Nuova Zelanda, Canada, Israele, Serbia, Kosovo).
Regola generale di autorizzazione all'ingresso
Ai sensi dell'articolo 3, l'autorità competente può autorizzare l'ingresso nell'Unione solo se:
- il paese terzo, territorio, zona o compartimento di origine è elencato per la specie o categoria interessata;
- la partita è accompagnata dal certificato sanitario corretto.
La disposizione rinvia alle tabelle degli allegati, che distinguono per ciascuna categoria i relativi certificati e, quando necessari, i requisiti supplementari. In particolare, per gli ungulati, gli equini, il pollame, i volatili in cattività, le api, i cani, gatti e furetti, il materiale germinale, le carni fresche, i prodotti trasformati, i lattiero-caseari, le uova, i prodotti per uso personale e gli animali acquatici si applicano elenchi e modelli certificativi differenti.
Condizioni specifiche e garanzie sanitarie
L'articolo 4 prescrive che l'ingresso sia consentito solo se, quando applicabile, la partita soddisfa le condizioni specifiche e le garanzie sanitarie previste nel pertinente allegato. Le tabelle degli allegati indicano tali condizioni con sigle e note esplicative, ad esempio:
- garanzie relative all'indennità da specifiche malattie animali;
- test obbligatori (per esempio per febbre catarrale ovina, malattia emorragica epizootica, rabbia);
- requisiti di vaccinazione o assenza di vaccinazione;
- condizioni di frollatura, pH, disossamento e tracciabilità per le carni fresche;
- limitazioni temporali o geografiche per aree soggette a restrizioni.
Abrogazioni e regime transitorio
L'articolo 5 abroga una serie di atti che, prima del 21 aprile 2021, disciplinavano singolarmente i vari elenchi di importazione. Tra gli atti abrogati figurano, tra gli altri, le decisioni 2006/168/CE, 2008/636/CE, 2010/472/UE, 2011/630/UE, 2012/137/UE, 2019/294 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, oltre alla decisione 2000/585/CE.
L'articolo 6 introduce una disciplina transitoria: fino al 20 ottobre 2021 è ancora ammesso l'ingresso di partite accompagnate da certificati emessi ai sensi degli atti precedenti, purché tali certificati siano stati firmati dalla persona autorizzata prima del 21 agosto 2021. La norma evita un'interruzione immediata degli scambi in fase di passaggio al nuovo sistema certificativo.
Disciplina per specie e prodotti principali
Ungulati ed equini
Gli allegati II, III e IV regolano l'ingresso di ungulati, ungulati destinati a stabilimenti confinati ed equini. Le tabelle distinguono tra paesi autorizzati per interi territori o solo per zone specifiche, e tra categorie di destinazione: ulteriore detenzione, macellazione, stabilimenti confinati, equini registrati, transito e rientro. Per gli equini, il sistema è particolarmente articolato e contempla diversi gruppi sanitari e certificati, oltre a zone territoriali dettagliate (ad esempio in Cina, Messico, Russia, Arabia Saudita, Turchia, Sud Africa e altri Stati).
Pollame, volatili in cattività e api
Gli allegati V e VI disciplinano il pollame, il relativo materiale germinale e i volatili in cattività. Le restrizioni tengono conto di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e di infezione da virus della malattia di Newcastle, con codici come P1, P2 e N per segnalare sospensioni o condizioni equivalenti. L'allegato VII riguarda api mellifere regine e bombi e introduce la garanzia relativa all'indennità da Varroa spp.
Cani, gatti e furetti
L'allegato VIII autorizza l'ingresso di cani, gatti e furetti a fini commerciali da una lunga serie di paesi terzi o territori. In diversi casi è richiesta la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, richiamando l'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692. È inoltre prevista la garanzia sull'indennità da Echinococcus multilocularis per i paesi o territori interessati.
Materiale germinale
Gli allegati IX, X, XI e XII disciplinano il materiale germinale di bovini, ovini e caprini, suini ed equini. Le autorizzazioni dipendono dalla specie, dal tipo di materiale (sperma, ovociti, embrioni, inclusi i prodotti in vitro) e spesso da test obbligatori su EHD e BTV o da requisiti specifici di certificazione. Per i bovini e gli ovini-caprini, la Svizzera è soggetta alle regole dell'accordo richiamato nell'allegato I.
Carni fresche e prodotti a base di carne
Gli allegati XIII, XIV e XV riguardano le carni fresche di ungulati, di pollame e selvaggina da penna, e i prodotti a base di carne. Qui il regolamento distingue numerose origini, zone e trattamenti di riduzione dei rischi, inclusi frollatura, pH, disossamento, programmi di vaccinazione, tracciabilità supplementare e limiti per frattaglie. Per i prodotti trasformati a base di carne e per il biltong/jerky sono previste tabelle molto dettagliate di ammissibilità per specie e paese di origine.
Budelli, latte, lattiero-caseari, uova e uso personale
Gli allegati XVI, XVII, XVIII, XIX e XX disciplinano budelli, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e ovoprodotti, nonché i prodotti di origine animale destinati ad uso personale. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari, il regolamento distingue tra prodotti soggetti o meno a trattamento specifico contro l'afta epizootica. Per l'uso personale, alcuni paesi sono ammessi con quantitativi massimi espressamente indicati (ad esempio 10 kg per Isole Fær Øer e Groenlandia; nessun quantitativo massimo per Andorra, Svizzera, Liechtenstein e San Marino).
Animali acquatici
L'allegato XXI disciplina l'ingresso di animali acquatici vivi delle specie elencate, con elenchi specifici per paesi terzi, zone e compartimenti, compreso il dettaglio per il Canada e gli Stati Uniti. Sono previsti certificati differenti per animali acquatici destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o ad altri scopi, e per molluschi. Le garanzie sanitarie sono limitate: la parte 4 indica che non vi sono garanzie aggiuntive oltre ai requisiti di elenco e certificazione.
Transito attraverso l'Unione e rientro di partite originarie dell'Unione
L'allegato XXII è dedicato ai movimenti che non hanno l'Unione come destinazione finale e al rientro nell'Unione di partite originarie dell'Unione. Tra i casi disciplinati vi sono:
- transito di carni fresche e altri prodotti da Bosnia-Erzegovina verso la Turchia o verso altri paesi terzi attraverso la Croazia;
- transito di partite dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania;
- ritorno e transito di partite dalla Russia verso la Russia stessa o verso paesi terzi attraverso l'UE, con condizioni su sigilli, percorsi e trattamenti;
- partite dalla Nuova Zelanda verso l'Unione attraverso Singapore, anche con scarico, magazzinaggio e nuovo carico.
Per alcune ipotesi di rientro nell'Unione si impongono condizioni molto puntuali, come l'invio diretto al macello entro cinque giorni o la designazione preventiva dello stabilimento di destinazione e il controllo dei movimenti da parte dell'autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione pratica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 21 aprile 2021, in parallelo con il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/692. Per gli operatori italiani, il punto essenziale è che l'importazione di partite soggette a sanità animale deve essere verificata non solo in base alla specie/prodotto, ma anche in base al paese, alla zona, al compartimento, al certificato corretto e alle condizioni sanitarie specifiche indicate negli allegati.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura degli elenchi
L'articolo 1 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori, zone e, per gli animali di acquacoltura, compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite rientranti nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e le regole generali sono contenuti negli allegati da I a XXII.
Definizioni applicabili
L'articolo 2 rinvia integralmente alle definizioni dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Condizioni per l'autorizzazione all'ingresso
L'articolo 3 consente l'ingresso solo se il paese terzo o territorio, o la zona/compartimento di origine, è elencato per la specifica specie o categoria e la partita è accompagnata dal certificato sanitario pertinente. Per le partite in transito o di ritorno, l'allegato XXII disciplina i casi in cui l'Unione non è la destinazione finale o in cui la partita è originaria dell'Unione e vi fa ritorno.
Condizioni specifiche e garanzie sanitarie
L'articolo 4 subordina l'ingresso, ove applicabile, al rispetto delle condizioni specifiche e delle garanzie in materia di sanità animale previste nel pertinente allegato per il paese, territorio, zona o compartimento interessato.
Abrogazioni
L'articolo 5 abroga, a decorrere dal 21 aprile 2021, la decisione 2006/168/CE, la decisione 2008/636/CE, la decisione 2010/472/UE, la decisione di esecuzione 2011/630/UE, la decisione di esecuzione 2012/137/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, la decisione di esecuzione (UE) 2019/294 e la decisione 2000/585/CE.
Disposizioni transitorie
L'articolo 6 consente fino al 20 ottobre 2021 l'ingresso di partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i vecchi atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata prima del 21 agosto 2021. La disposizione copre una serie di atti precedenti, tra cui la decisione 2007/777/CE, i regolamenti (CE) n. 798/2008, n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, e altri.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 21 aprile 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regole generali sugli allegati
L'allegato I chiarisce la logica dei codici ISO e delle zone, il rinvio ai modelli di certificato contenuti in altri regolamenti di esecuzione, e la funzione di condizioni specifiche e garanzie sanitarie. Contiene inoltre regole interpretative per Svizzera, Islanda, Nuova Zelanda e Canada, nonché precisazioni territoriali su Israele, Serbia e Kosovo.
Elenchi di specie e prodotti ammessi
Gli allegati II-XXI disciplinano, per ciascuna categoria, i paesi terzi o territori autorizzati e i relativi certificati: ungulati, equini, pollame, volatili in cattività, api regine e bombi, cani/gatti/furetti, materiale germinale di bovini/ovini-caprini/suini/equini, carni fresche, prodotti a base di carne, budelli, latte e lattiero-caseari, uova e ovoprodotti, prodotti per uso personale e animali acquatici.
Transito e rientro nell'Unione
L'allegato XXII disciplina il transito nell'Unione verso destinazioni extra-UE e il rientro di partite originarie dell'Unione. Prevede condizioni specifiche per Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Russia e Singapore, incluse prescrizioni su macelli di destinazione, sigilli numerati, controllo dei movimenti, trattamento di riduzione dei rischi e divieti di ricarico/ricambio acqua in taluni casi.
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