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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 21 marzo 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2023. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2024.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A01665Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto pubblica i tassi effettivi globali medi rilevati per le operazioni creditizie effettuate nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2023. I valori, distinti per categoria nell’Allegato A, servono a individuare i limiti antiusura applicabili dal 1° aprile al 30 giugno 2024, secondo la formula dell’aumento di un quarto più 4 punti percentuali, con un differenziale massimo di 8 punti. Impone inoltre l’affissione della tabella e indica le maggiorazioni medie statistiche per gli interessi di mora.

Rilevazione dei tassi medi ai fini della disciplina antiusura per il primo trimestre 2024

Rilevazione trimestrale dei tassi medi ai fini antiusura

Il decreto rileva e rende pubblici i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati da banche e intermediari finanziari nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2023. I tassi sono distinti per categorie di operazioni nell’Allegato A e sono determinati nell’ambito della disciplina della legge n. 108/1996.

Limiti antiusura e periodo di applicazione

Il decreto entra in vigore il 1° aprile 2024. Dal 1° aprile al 30 giugno 2024, per determinare il tasso-soglia usurario, ai TEGM indicati nell’Allegato A si applica la formula prevista dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 108/1996: il tasso medio è aumentato di un quarto, cui si aggiungono 4 punti percentuali. La differenza tra il limite così ottenuto e il tasso medio non può superare 8 punti percentuali.

Obblighi degli intermediari e criteri di calcolo

Le banche e gli intermediari finanziari devono affiggere in modo facilmente visibile la tabella dell’Allegato A in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura devono attenersi ai criteri di calcolo contenuti nelle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia.

Rilevazione del trimestre successivo

La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 2024, con riferimento alle categorie di operazioni individuate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Interessi di mora

I TEGM pubblicati nell’Allegato A non comprendono gli interessi di mora pattuiti per il ritardato pagamento. Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora concordati presentano, rispetto ai tassi corrispettivi, una maggiorazione media di:

  • 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni;
  • 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing;
  • 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

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