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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 11 marzo 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2023.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A01449Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce, per la redazione dei bilanci delle fondazioni bancarie relativi all’esercizio 2023, l’accantonamento alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo, al netto delle somme destinate ai disavanzi pregressi. In casi eccezionali, il 25% dell’avanzo è prioritariamente destinato alla loro copertura, percentuale aumentabile con atto motivato. L’accantonamento facoltativo alla riserva per l’integrità del patrimonio, fino al 15%, è ammesso solo dopo la copertura integrale dei disavanzi.

Accantonamenti e copertura dei disavanzi delle fondazioni bancarie per il bilancio 2023

Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2023

Il decreto disciplina la redazione del bilancio d’esercizio 2023 delle fondazioni bancarie, fissando le quote dell’avanzo da destinare alla riserva obbligatoria e, facoltativamente, alla tutela dell’integrità patrimoniale. Regola inoltre la priorità di copertura degli eventuali disavanzi pregressi.

Ambito e determinazione dell’avanzo

Per il bilancio 2023 le fondazioni bancarie applicano le disposizioni del provvedimento ministeriale 19 aprile 2001, tenendo conto dell’art. 45, comma 3-octies, del decreto-legge n. 73/2022 e del decreto ministeriale 14 settembre 2023. L’«avanzo dell’esercizio» è quello risultante dall’applicazione delle disposizioni del provvedimento del 19 aprile 2001.

Copertura dei disavanzi pregressi

Nei casi eccezionali in cui risultino disavanzi pregressi, e ferme le valutazioni attribuite dalla legge all’Autorità di vigilanza, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura. La fondazione può aumentare tale percentuale mediante atto motivato comunicato all’Autorità di vigilanza, considerando sia la salvaguardia del patrimonio sia la continuità dell’attività istituzionale.

Riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio

Per l’esercizio 2023 l’accantonamento alla riserva obbligatoria è fissato al 20% dell’avanzo, calcolato al netto dell’eventuale quota destinata alla copertura dei disavanzi pregressi.

Con atto motivato, le fondazioni possono inoltre accantonare alla riserva per l’integrità del patrimonio una quota dell’avanzo non superiore al 15%, anch’essa calcolata al netto dell’eventuale destinazione ai disavanzi. Tale accantonamento facoltativo è consentito al fine di conservare il valore del patrimonio e non può essere effettuato finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.

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