DECRETO 1 marzo 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal periodo d’imposta 2023 il decreto disciplina la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle erogazioni liberali in denaro detraibili o deducibili effettuate da persone fisiche a favore di determinati enti. L’invio è facoltativo in generale, ma obbligatorio per gli enti con entrate superiori a 220.000 euro, alle condizioni previste. Per le donazioni del 2023 la scadenza era il 4 aprile 2024.
Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati sulle erogazioni liberali per la dichiarazione precompilata
Trasmissione dei dati sulle erogazioni liberali
Il decreto disciplina l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati delle erogazioni liberali detraibili o deducibili, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Le disposizioni si applicano a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2023 e sostituiscono la disciplina del decreto ministeriale 3 febbraio 2021.
Soggetti interessati e dati comunicati
Sono coinvolti:
- le ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997;
- gli enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore;
- le fondazioni e associazioni riconosciute con scopo statutario di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica e sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La comunicazione riguarda le erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, effettuate nell’anno precedente da persone fisiche, e identifica i soggetti eroganti. Gli enti che trasmettono i dati devono inoltre comunicare le erogazioni restituite nell’anno precedente, indicando il beneficiario della restituzione e l’anno in cui era stata ricevuta la somma rimborsata.
Obbligatorietà e soglia economica
La comunicazione è facoltativa, salvo che ricorrano entrambe le condizioni previste per l’obbligo: l’erogazione proviene da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici, oppure da altri donatori il cui codice fiscale risulta dal pagamento, e il bilancio d’esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati evidenzia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
Modalità e limiti dei dati comunicabili
Sono comunicabili esclusivamente le erogazioni eseguite tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997. Non vanno inclusi i dati relativi a soggetti che si siano limitati a raccogliere donazioni effettivamente effettuate da altri.
Le modalità tecniche di trasmissione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il termine ordinario è quello previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese disciplinata dall’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413/1991.
Regime transitorio per ONLUS ed enti del Terzo settore
Per le erogazioni a favore delle ONLUS iscritte nell’apposita anagrafe si applicano transitoriamente le disposizioni dell’articolo 83, commi da 1 a 4, del Codice del Terzo settore, fino al periodo d’imposta nel corso del quale interviene l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10, dello stesso Codice.
Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione, il decreto si applica agli enti iscritti al RUNTS destinatari delle erogazioni disciplinate dall’articolo 83, commi da 1 a 4. Restano ferme le disposizioni relative alle ONLUS previste dall’articolo 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
Scadenza per le erogazioni del 2023 e sanzioni
Per le erogazioni effettuate nel 2023, le comunicazioni dovevano essere trasmesse entro il 4 aprile 2024. Per le comunicazioni facoltative non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175/2014, salvo che l’errore determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Invarianza finanziaria
L’attuazione del decreto avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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