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Legge

L.R. Abruzzo 15/2018

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 15/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 16 luglio 2018, n. 15 modifica la disciplina delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, introducendo la possibilità di esprimere fino a due preferenze, il vincolo di genere per la seconda preferenza e aggiornando modello e caratteristiche della scheda di votazione. È in vigore dal 4 agosto 2018.

Modifiche alla legge elettorale regionale Abruzzo su voto, scheda e preferenze

Modifiche alla disciplina elettorale regionale Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 16 luglio 2018, n. 15 interviene sulla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9, che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Il provvedimento aggiorna le regole di espressione del voto, la struttura della scheda elettorale e gli allegati tecnici connessi alla votazione.

Espressione del voto e preferenze

La riforma chiarisce che ogni elettore può esprimere:

  • un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
  • un voto a favore di una lista circoscrizionale;
  • una o due preferenze per i candidati della lista prescelta, secondo le modalità previste dalla legge.

Quanto alle preferenze, l’elettore può indicare il cognome oppure il nome e cognome di uno o due candidati presenti nella stessa lista. Se vengono espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista; in caso contrario, la seconda preferenza è nulla.

Struttura della scheda di votazione

La votazione avviene su un’unica scheda per Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale. La scheda reca, per ciascuna lista circoscrizionale, il contrassegno con a fianco due righe destinate all’eventuale indicazione delle preferenze. A destra del relativo rettangolo è stampato il nome e cognome del candidato Presidente collegato.

Il modello tecnico della scheda è aggiornato per riflettere questa impostazione, con una disposizione grafica che coordina liste, preferenze e candidato Presidente in un unico spazio di voto.

Caratteristiche materiali e impaginazione della scheda

La disciplina sulle caratteristiche della scheda elettorale specifica che la faccia interna è normalmente suddivisa in quattro parti uguali. Le prime e terze parti ospitano i rettangoli delle liste circoscrizionali con le righe per le preferenze; le seconde e quarte riportano il nome e cognome del Presidente collegato, collocato a destra e in posizione centrale rispetto al rettangolo della lista.

Sono previste ulteriori regole operative:

  • ciascun rettangolo con lista e candidato Presidente è contenuto entro un secondo rettangolo più ampio;
  • in caso di coalizioni, il rettangolo più ampio comprende tutte le liste coalizzate con il candidato Presidente collegato;
  • l’ordine di collocazione segue i sorteggi degli uffici centrali circoscrizionali;
  • le prime e terze parti non possono contenere più di 9 contrassegni di lista;
  • se una coalizione supera tale numero, la scheda è aumentata in altezza per ospitare i rettangoli necessari;
  • se occorre, possono essere utilizzate anche le parti quinta, sesta e successive.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita piegata dall’elettore prima di uscire dalla cabina, secondo le modalità indicate dalla legge, in modo da lasciare visibili le indicazioni esterne richieste per l’identificazione della sezione e del tipo di elezione.

Aggiornamento degli allegati

La legge sostituisce due allegati della legge regionale n. 9 del 2013 con nuovi allegati tecnici:

  • il modello della faccia interna della scheda di votazione;
  • le caratteristiche della scheda di votazione.

Tali allegati servono a rendere coerente la disciplina grafica e materiale della scheda con le nuove regole sul voto di lista, sulle preferenze e sul collegamento con il candidato Presidente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT), quindi dal 4 agosto 2018.

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