L.R. Abruzzo 21/2018
Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Abruzzo la montagna tramite eventi sportivi, istituisce il Registro delle manifestazioni sportive di montagna e l’Osservatorio tecnico regionale, disciplina l’attestazione “Abruzzo Mountain Race” e il programma annuale di finanziamento. Prevede una spesa massima di 60.000 euro annui solo per il triennio 2018-2020; per gli anni successivi occorre una legge di bilancio. Modifica inoltre la l.r. 10/2018 sulle manifestazioni sportive nazionali e internazionali.
Promozione della montagna abruzzese attraverso lo sport e istituzione del registro delle manifestazioni sportive di montagna
Promozione della montagna abruzzese attraverso lo sport
La legge della Regione Abruzzo disciplina strumenti di promozione e valorizzazione della montagna mediante eventi e discipline sportive, con finalità turistiche, territoriali e di concertazione istituzionale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si coordina con la normativa statale, unionale e con la programmazione turistica regionale.
Finalità e obiettivi dell’intervento
La Regione utilizza lo sport come leva per valorizzare la montagna e perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e turistico. In particolare mira a:
- integrare risorse naturali, turismo e produzioni locali;
- aumentare la visibilità dei territori a livello nazionale e internazionale;
- generare flussi di sportivi e appassionati, anche in funzione della destagionalizzazione turistica;
- favorire il coordinamento tra enti territoriali e sistema sportivo.
Strumenti di promozione turistica e programmazione regionale
Nell’ambito delle politiche di promozione turistica regionali, la Regione favorisce gli sport di montagna come strumenti di attrazione per l’Abruzzo. Nei propri atti di programmazione turistica individua progetti, azioni, modalità e criteri di intervento per la promozione e valorizzazione di tali sport, nel rispetto dei principi di pluralità, partecipazione e trasparenza e in armonia con i piani strategici nazionali.
La Regione inoltre:
- favorisce progetti strategici per migliorare la qualità dei servizi turistici;
- promuove l’integrazione tra componenti ambientali e paesaggistiche e le attività turistiche, culturali e sportive;
- pubblicizza sul sito istituzionale dedicato al turismo il Registro delle manifestazioni sportive di montagna.
Ambito delle manifestazioni sportive considerate
Ai fini della legge sono considerate le manifestazioni sportive inerenti le seguenti discipline:
- arrampicata;
- corsa in montagna (trail, mountain running);
- mountain bike;
- triathlon;
- sci;
- orienteering;
- canottaggio;
- sky running;
- volo a vela;
- bird watching.
Attestazione “Abruzzo Mountain Race”
Possono ottenere l’attestazione “Abruzzo Mountain Race” le iniziative organizzate da enti locali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni e associazioni sportive, relative a:
- manifestazioni nazionali che assegnano titoli sportivi;
- manifestazioni nazionali che non assegnano titoli;
- manifestazioni regionali che assegnano titoli sportivi;
- manifestazioni regionali che non assegnano titoli;
- manifestazioni internazionali.
La domanda deve contenere:
- nome dell’evento;
- nome del soggetto proponente;
- informazioni utili a evidenziare le peculiarità dei luoghi interessati dall’itinerario;
- indicazione delle norme di sicurezza;
- numero di edizioni già svolte, che deve essere almeno tre negli ultimi cinque anni.
L’istanza è valutata dalla Giunta regionale con il supporto dell’Osservatorio Tecnico Regionale.
Registro delle manifestazioni sportive di montagna
Presso il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio è istituito il Registro delle manifestazioni sportive di montagna, nel quale sono iscritti gli eventi che abbiano ottenuto l’attestazione prevista dalla legge.
La Giunta regionale aggiorna il Registro, previa verifica dei requisiti e sentito l’Osservatorio Tecnico Regionale. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Osservatorio Tecnico Regionale
Per l’attuazione della legge è istituito l’Osservatorio Tecnico Regionale, composto da rappresentanti dell’amministrazione regionale e di vari soggetti del sistema sportivo e territoriale, tra cui CAI, CONI, federazioni delle discipline interessate, DMC, guide alpine, enti di promozione sportiva e parchi/riserve.
L’Osservatorio:
- è istituito con determinazione del direttore del Dipartimento competente per turismo e sport;
- resta in carica cinque anni;
- opera a titolo gratuito.
Programma annuale di finanziamento
La Giunta regionale, d’intesa con l’Osservatorio, predispone entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di finanziamento delle manifestazioni iscritte nel Registro, entro i limiti delle risorse disponibili e individuando le modalità di concessione dei contributi.
I contributi concessi sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale.
Disciplina finanziaria e limiti temporali
Per le finalità della legge è autorizzata una spesa massima di 60.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, a valere su un apposito stanziamento di bilancio regionale nella Missione 07 Turismo, Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti.
La copertura degli oneri per il triennio 2018-2020 avviene mediante rimodulazione di pari importo all’interno della medesima missione/programmazione. Per le annualità successive al 2020 è necessario intervenire con legge di bilancio. In ogni caso, l’autorizzazione di spesa opera solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio.
Modifiche alla l.r. 10/2018
La legge modifica l’articolo 3 della l.r. 22 maggio 2018, n. 10, ampliando il riferimento alle manifestazioni sportive di livello nazionale oltre che internazionale, sia nel testo sia nella rubrica, che diventa relativa a interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; nel testo consolidato l’entrata in vigore risulta dal 4 agosto 2018.
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