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Legge

L.R. Abruzzo 22/2018

Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 22/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 22/2018 modifica l’art. 5 della l.r. 23/2013 sulla denuncia di apiari e alveari: per fino a 10 alveari e per piccoli quantitativi fino a 51 alveari è richiesta la NIAs alla ASL; oltre 51 alveari e per l’imprenditore apistico principale è richiesta SCIA al Comune, con NIAs allegata. La Giunta regionale deve definire la modulistica entro 60 giorni. Nessun onere per il bilancio regionale.

Modifica della disciplina regionale abruzzese su denuncia degli apiari, NIAs e SCIA in apicoltura

Disciplina della denuncia degli apiari e degli adempimenti di inizio attività

La legge regionale Abruzzo 23 luglio 2018, n. 22 interviene sulla disciplina dell’apicoltura dettata dalla l.r. 23/2013, sostituendo l’articolo dedicato alla denuncia di apiari e alveari e alla comunicazione di inizio attività. Il provvedimento ridefinisce gli adempimenti amministrativi in funzione della dimensione dell’attività apistica e del numero di alveari detenuti.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda i produttori di miele per autoconsumo, i piccoli produttori di miele e chi esercita l’attività di imprenditore apistico.

In particolare:

  • i produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari;
  • i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari;
  • chiunque intenda detenere e condurre più di 51 alveari;
  • chiunque intenda esercitare l’attività di imprenditore apistico a titolo principale.

Adempimenti previsti

Per le attività di minore dimensione, la norma richiede la presentazione alla ASL competente della notifica di inizio attività sanitaria (NIAs), secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale richiamata.

Per chi supera la soglia dei 51 alveari, nonché per l’imprenditore apistico a titolo principale, è invece prevista la presentazione al Comune competente per territorio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241/1990, con allegata la NIAs.

È prevista la possibilità di presentare la SCIA anche tramite le forme associate di apicoltori richiamate dalla disciplina regionale.

Modulistica e attuazione

La Giunta regionale è tenuta a definire la modulistica per la presentazione della SCIA entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. In base all’intestazione, la decorrenza è il 4 agosto 2018.

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