L.R. Liguria 5/2006
Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi della Regione Liguria per l’acquisto, la realizzazione e l’adeguamento di sedi e locali delle pubbliche assistenze, delle organizzazioni di trasporto ammalati e delle associazioni di donatori di sangue iscritte al registro regionale, con estensione ai Comitati locali CRI per gli interventi sui locali. Il contributo copre fino al 50% della spesa ammissibile, entro 100.000 euro, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici per i medesimi interventi.
Contributi regionali per sedi e interventi delle pubbliche assistenze liguri e dei donatori di sangue
Contributi regionali per le sedi e gli interventi delle pubbliche assistenze liguri
La legge istituisce in Liguria un sostegno economico per le organizzazioni di volontariato che svolgono trasporto ammalati e per le associazioni di volontari donatori di sangue con sede e unità di raccolta nel territorio regionale. La finalità è quella di favorire e potenziare le loro attività mediante contributi destinati alle sedi e agli interventi sugli immobili e sugli impianti.
Ambito soggettivo e interventi finanziabili
I contributi sono destinati alle Pubbliche Assistenze, alle Pubbliche Assistenze Misericordia, alle organizzazioni che svolgono attività di trasporto ammalati e alle associazioni di volontari donatori di sangue iscritte nel registro regionale del volontariato. Per tali soggetti sono finanziabili:
- l’acquisto di immobili destinati all’esercizio dell’attività;
- la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei locali;
- la sostituzione, l’adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici.
Per gli interventi di cui alla lettera relativa ai locali e agli impianti, il contributo è esteso anche ai Comitati locali della Croce Rossa Italiana con sede in Liguria, purché iscritti nel registro regionale del volontariato.
Criteri di concessione e riparto delle risorse
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi, nonché le modalità e i tempi di rendicontazione. La stessa Giunta provvede inoltre a ripartire gli stanziamenti di bilancio tra gli interventi relativi all’acquisto di immobili e quelli riguardanti locali e impianti.
Domande, istruttoria e gestione amministrativa
Le domande di contributo vanno presentate annualmente ai competenti uffici regionali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. Il dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda e la documentazione allegata. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria.
Misura del contributo e limiti di spesa
Il contributo regionale può coprire fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. In ogni caso, la spesa ammessa non può superare 100.000 euro per intervento.
Divieto di cumulo
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili, per i medesimi interventi, con analoghe agevolazioni o incentivazioni concesse dallo Stato o dalla Regione.
Disciplina transitoria e avvio della legge
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale deve determinare i criteri di concessione entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le prime domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta che fissa tali criteri.
Validità attuale
La disciplina ha carattere settoriale e operativo per contributi su strutture e immobili delle organizzazioni indicate; non contiene limiti temporali di applicazione diversi dalla fase transitoria iniziale. Non risultano nel testo elementi che ne rendano automaticamente cessata l’utilità, ma l’atto è oggi di impiego pratico limitato e dipendente dagli stanziamenti di bilancio e dai criteri attuativi regionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 mar 2006L.R. Liguria 6/2006
- Legge · 27 feb 2006L.R. Liguria 4/2006
- Legge · 31 mar 2006L.R. Liguria 7/2006
- Legge · 19 apr 2006L.R. Liguria 9/2006
- Legge · 19 apr 2006L.R. Liguria 8/2006
- Legge · 3 mag 2006L.R. Liguria 10/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →