L.R. Liguria 7/2006
Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione, gli organi, il regolamento interno, il finanziamento e i controlli degli IRCCS non trasformati in fondazione con sede in Liguria, nel quadro della normativa statale. Prevede una disciplina speciale per il Gaslini. Alcune disposizioni transitorie ed economiche originarie sono state abrogate e non sono più applicabili.
Ordinamento degli IRCCS non trasformati in fondazione nella Regione Liguria
Ordinamento degli IRCCS non trasformati in fondazione
La legge regionale disciplina gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione con sede nel territorio ligure, nel rispetto della normativa statale di riordino degli IRCCS e dell’atto d’intesa del 1° luglio 2004. Gli istituti sono qualificati come enti pubblici a rilevanza nazionale, con autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, e fanno parte integrante del Servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta specializzazione e partecipano alla ricerca nazionale e internazionale.
Indirizzo regionale e vigilanza
La Regione esercita funzioni di indirizzo e vigilanza tramite direttive che definiscono organizzazione, competenze degli organi e forme di controllo, nel rispetto delle competenze statali. Le direttive devono valorizzare la specifica natura degli IRCCS come istituti di cura e di ricerca e orientare il regolamento interno a:
- organizzare la ricerca;
- favorire l’integrazione nel sistema della ricerca nazionale e internazionale;
- indirizzare ricerca e formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari.
Organi degli IRCCS e relative funzioni
Gli organi degli IRCCS sono il Consiglio di indirizzo e verifica, il Direttore generale, il Direttore scientifico e il Collegio sindacale. Le direttive regionali ne definiscono le funzioni secondo i principi della normativa statale.
Il Consiglio di indirizzo e verifica ha funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riguardo alle scelte strategiche dell’ente, alla valorizzazione della ricerca e alle attività strumentali alle finalità istituzionali. È nominato dalla Regione, dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri: tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente sentito il Ministro della salute, uno dal Ministro della salute e uno dal Comune di Genova.
Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra gli idonei inseriti nell’elenco vigente per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie; alla sua posizione si applicano le regole del d.lgs. 502/1992.
Il Direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute sentita la Regione ed è responsabile della ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali e nei limiti delle risorse assegnate.
Il Collegio sindacale vigila sulla regolarità amministrativa e contabile. È nominato dal Direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri: tre designati dalla Regione, uno dei quali presidente, uno dal Ministro della salute e uno dal Comune di Genova.
È inoltre previsto il Collegio di direzione, composto dal direttore generale che lo presiede, dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dal direttore scientifico, dai direttori dei dipartimenti sanitari, dal responsabile dell’area infermieristica, da un responsabile della dirigenza sanitaria non medica e da un responsabile per le professioni sanitarie diverse dall’area infermieristica. I responsabili delle ultime due categorie sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale.
Direzione amministrativa e sanitaria
Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale e partecipano, insieme a quest’ultimo, alla direzione dell’IRCCS. Collaborano alla formazione delle decisioni con proposte e pareri e rispondono all’impostazione generale della direzione.
Comitato etico
Presso gli IRCCS opera un Comitato etico indipendente, costituito secondo la disciplina statale richiamata in materia di sperimentazioni cliniche. Il comitato valuta i programmi di sperimentazione scientifica e clinica terapeutica avviati negli istituti, esprime pareri sulle questioni sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico e formula proposte nelle materie di competenza.
È nominato dal Consiglio di indirizzo ed è composto dal direttore scientifico, dal direttore sanitario, dal responsabile della farmacia e da figure esperte in bioetica, farmacologia, biostatistica, genetica, materie giuridiche, oltre a un rappresentante dei medici convenzionati, al direttore medico di presidio ove previsto e a un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti. Dura in carica fino all’insediamento del consiglio successivo a quello che lo ha nominato.
Comitato tecnico scientifico
Ogni IRCCS deve istituire un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività clinica e di ricerca. Il comitato è presieduto dal direttore scientifico e comprende il direttore sanitario e ulteriori componenti nominati dal Consiglio di indirizzo, in numero stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
I componenti aggiuntivi sono scelti tra:
- responsabili di dipartimento o dirigenti di struttura complessa;
- personale medico dirigente, almeno uno;
- personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, almeno uno;
- esperti esterni, due.
Criteri e modalità di scelta sono rimessi al regolamento interno; la durata dell’incarico dei componenti coincide con quella del direttore scientifico.
Regolamento di organizzazione e funzionamento
Il direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS sulla base delle direttive regionali e lo trasmette alla Regione e al Ministro della salute entro cinque giorni dall’adozione. L’atto è adottato previo parere del Consiglio di indirizzo e consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ente.
La Regione, acquisiti gli eventuali rilievi del Ministro della salute, approva il regolamento anche con le modifiche ritenute necessarie entro i successivi quaranta giorni.
Finanziamento, contabilità, patrimonio e controlli
Per quanto non diversamente previsto dalla disciplina statale richiamata, agli IRCCS si applicano le norme vigenti per le aziende sanitarie in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale e controlli. La legge non introduce una disciplina economico-finanziaria autonoma, ma rinvia al quadro delle aziende sanitarie.
Disciplina speciale per l’Istituto Giannina Gaslini
L’Istituto Giannina Gaslini non è trasformato in fondazione. Il suo Consiglio di amministrazione mantiene funzioni e composizione previste dalla disciplina statale richiamata per gli IRCCS non trasformati.
Anche il Collegio sindacale segue una disciplina speciale: è composto da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzione di presidente, da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da un funzionario della Regione Liguria con qualifica dirigenziale. È nominato con decreto ministeriale e dura in carica cinque anni, con possibilità di conferma dei componenti.
Disposizioni non più applicabili
Le disposizioni transitorie originarie dell’articolo 10 sono state abrogate. È inoltre abrogata la disciplina sulle anticipazioni di cassa per aziende sanitarie e IRCCS originariamente prevista dall’articolo 11. Queste parti non risultano più operative.
Disposizioni finali e rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale e dal regolamento di organizzazione e funzionamento, si applicano il d.lgs. 288/2003, l’atto d’intesa del 1° luglio 2004 e, in quanto compatibili, le disposizioni statali e regionali in materia di aziende sanitarie.
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