L.R. Liguria 8/2006
Istituzione dell'Onorificenza Croce di San Giorgio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale istituisce la “Onorificenza Croce di San Giorgio” della Regione Liguria, conferibile dal Presidente della Regione a cittadini italiani o stranieri distintisi per meriti culturali, sociali, morali o per aver valorizzato la Liguria. La medaglia d’oro reca la Croce di San Giorgio, lo stemma regionale, il nome del decorato e l’anno di conferimento.
Istituzione dell’Onorificenza Croce di San Giorgio della Regione Liguria
Istituzione dell’Onorificenza Croce di San Giorgio
La legge regionale della Liguria istituisce una onorificenza regionale destinata a premiare persone che abbiano dato prova di particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. Si tratta di un riconoscimento simbolico conferito nell’ambito delle prerogative della Regione Liguria.
Caratteristiche del riconoscimento
L’onorificenza consiste in una medaglia d’oro appositamente coniata. La medaglia riproduce da un lato la Croce di San Giorgio e dall’altro lo stemma della Regione Liguria; vi sono inoltre la dicitura «La Regione Liguria a …», il nome del decorato e l’anno del conferimento.
Soggetti beneficiari e presupposti
Il riconoscimento può essere attribuito a cittadini italiani o stranieri che rientrino in una o più delle seguenti ipotesi:
- abbiano realizzato opere o svolto attività di particolare prestigio nelle lettere, nelle arti, nell’economia o nella scienza;
- abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico attraverso cariche pubbliche, attività a fini sociali, umanitari o di solidarietà, oppure mediante la propria attività lavorativa;
- si siano distinti per l’impegno nella promozione degli scambi, della solidarietà e dell’amicizia fra i popoli;
- abbiano realizzato o contribuito a realizzare opere o attività di alto contenuto sociale, civile o di sviluppo nella Regione o a beneficio della Regione;
- abbiano promosso il progresso della scienza o, più in generale, il bene dell’umanità;
- abbiano tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria, in particolare attraverso la diffusione e l’elevazione della cultura e delle peculiari tradizioni liguri.
Procedura di conferimento
Il riconoscimento è assegnato dal Presidente della Regione con proprio atto. La medaglia è consegnata solennemente e personalmente dal Presidente della Regione al destinatario.
Aspetti finanziari e disposizioni finali
La legge contiene una norma finanziaria non riportata nel testo consolidato fornito. È altresì richiamata una dichiarazione d’urgenza, anch’essa omessa nel testo disponibile.
Attualità della disciplina
La disciplina risulta tuttora attuale per l’istituzione e il conferimento dell’onorificenza regionale, salvo la modifica del 2022 che ha aggiornato la formula incisa sulla medaglia. Non emerge dal testo un termine di efficacia limitato o un regime temporaneo.
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