L.R. Liguria 9/2006
Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Liguria, contributi alle cooperative agricole per ammodernamento delle aziende, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, acquisto collettivo di mezzi di produzione e di macchine/attrezzature d’uso collettivo. Definisce beneficiari, limiti di spesa e di aiuto, procedure e criteri attuativi affidati alla Giunta regionale. Norma risalente al 2006 e riferita a regimi UE allora vigenti.
Aiuti strutturali alle cooperative agricole liguri
Aiuti strutturali alle cooperative agricole in Liguria
La legge regionale disciplina un sistema di contributi a favore delle cooperative agricole liguri per interventi strutturali e per l’acquisto collettivo di mezzi e attrezzature. La disciplina è costruita in coerenza con i regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato allora vigenti e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Liguria.
Finalità e tipologie di intervento finanziabili
La Regione favorisce le cooperative agricole mediante aiuti per quattro categorie di attività:
- ammodernamento delle aziende agricole;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- acquisto collettivo di mezzi di produzione;
- acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
Gli aiuti per ammodernamento e trasformazione/commercializzazione sono concessi nel quadro del regolamento CE n. 1/2004; quelli per acquisto collettivo di mezzi e attrezzature nel quadro del regolamento CE n. 69/2001 sul de minimis. Possono accedere ai benefici le cooperative agricole iscritte all’Albo delle società cooperative nelle categorie:
- cooperative di lavoro agricolo;
- cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- relativi consorzi, sempre che rientrino nella definizione di piccola e media impresa. Per la trasformazione sono ammissibili solo i prodotti finali qualificabili come prodotti agricoli ai sensi dell’allegato I del Trattato CE, con esclusione di pesca e acquacoltura.
Requisiti dei beneficiari
Gli aiuti previsti per gli interventi strutturali sono riconosciuti alle cooperative che:
- siano economicamente redditizie;
- rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale previsti dal piano regionale di sviluppo rurale;
- dimostrino adeguati sbocchi di mercato per i prodotti oggetto dell’investimento;
- per gli aiuti all’ammodernamento, dimostrino anche un sufficiente livello di capacità professionale. La Giunta regionale definisce i criteri per verificare la redditività.
Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative
Per gli investimenti di ammodernamento, la legge prevede contributi in conto capitale entro limiti differenziati:
- fino al 50% dei costi ammissibili, IVA esclusa, nelle zone svantaggiate;
- fino al 40% nelle altre zone. Sono finanziabili, tra l’altro, fabbricati, macchinari, investimenti per l’adeguamento a norme igienico-sanitarie, sistemazioni del terreno, adesione a sistemi di qualità e alcune spese generali. Sono fissati anche limiti massimi di investimento per unità di lavoro e divieti specifici per talune spese o settori.
Aiuti per trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Per la trasformazione e commercializzazione degli alimenti agricoli, gli aiuti sono concessi in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile, IVA esclusa. Sono previsti investimenti ammissibili in fabbricati, macchinari, mezzi di trasporto specifici, sistemi di qualità, adeguamenti igienico-sanitari e spese generali. Sono inoltre ammessi, a condizioni particolari, investimenti per il commercio al dettaglio di prodotti provenienti prevalentemente dai soci, se di importo inferiore a 60.000 euro. Restano esclusi alcuni settori e investimenti vietati dalle norme comunitarie.
Aiuti per acquisto collettivo di mezzi di produzione e attrezzature d’uso collettivo
Per le attività di acquisto collettivo di mezzi di produzione e di macchine/attrezzature ad uso collettivo, la legge prevede aiuti in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile, IVA esclusa, nel regime de minimis. Sono finanziabili fabbricati, macchinari, adeguamenti normativi, sistemi di qualità e spese generali, nel rispetto del massimale previsto dal regolamento comunitario.
Limiti, cumulabilità ed esclusioni
La legge fissa limiti puntuali alla cumulabilità degli aiuti pubblici e all’ammissibilità degli investimenti. In particolare:
- gli aiuti non possono superare le percentuali massime previste per ciascuna linea di intervento;
- per gli investimenti in azienda agricola è previsto un tetto massimo di investimento per unità di lavoro e complessivo;
- per la trasformazione/commercializzazione è escluso il superamento del massimale comunitario;
- sono esclusi investimenti contrari alle restrizioni delle organizzazioni comuni di mercato, investimenti di mera sostituzione, acquisti di diritti di produzione o terreni non destinati all’edilizia e, in alcuni casi, settori lattiero-caseario e zucchero.
Procedura, competenze amministrative e termini
Le funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per i rispettivi territori, secondo la disciplina regionale sulla delega in materia agricola. Le domande di aiuto vanno presentate agli enti delegati, che devono decidere entro 90 giorni dal ricevimento, sulla base dei criteri regionali e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le modalità di presentazione e la documentazione sono definite con atto del dirigente della struttura regionale competente.
Disciplina transitoria e attuazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve stabilire:
- le priorità e i criteri di attuazione, compresi i parametri per valutare la redditività;
- i limiti di ammissibilità delle spese generali previste per le diverse linee di aiuto. La norma finanziaria è presente ma nel testo fornito risulta omessa. La legge richiama regimi e definizioni comunitarie riferite al periodo di adozione del provvedimento.
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