Ordinanza del 04/07/2016 n. 940 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’importo della pretesa erariale, anche se elevato, non dimostra automaticamente la gravità e l’irreparabilità del danno necessarie per concedere una misura cautelare. Nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, l’eventuale danno può essere ristorato qualora il ricorso venga successivamente accolto; pertanto, il periculum in mora non sussiste.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora
Misure cautelari e insussistenza del periculum in mora
La massima esamina il requisito del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari collegate a una pretesa erariale e afferma che tale presupposto non può essere desunto automaticamente dall’ammontare dell’importo richiesto dall’Amministrazione finanziaria.
Gravità e irreparabilità del danno
L’entità della pretesa tributaria, anche quando rilevante, non costituisce di per sé prova della gravità e dell’irreparabilità del danno. Per integrare il periculum in mora è necessario dimostrare che il pregiudizio temuto non possa essere in alcun modo eliminato o risarcito mediante l’eventuale futuro accoglimento dell’impugnazione.
Rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente
Nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, il danno derivante dall’esecuzione della pretesa può essere posto rimedio qualora il ricorso venga successivamente accolto. Di conseguenza, la situazione ordinaria non presenta quel carattere di irreparabilità richiesto per l’adozione della misura cautelare.
Principio applicato
La sola consistenza economica della pretesa erariale non è sufficiente a fondare la tutela cautelare. Occorre una prova specifica di un danno grave e irreparabile, non suscettibile di essere neutralizzato dagli effetti dell’eventuale decisione favorevole al contribuente. In assenza di tale dimostrazione, il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente.
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