L.R. Molise 23/2004
Realizzazione e gestione delle aree naturali protette
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise istituzione, gestione, pianificazione, vigilanza e finanziamento di parchi, riserve e monumenti naturali, in attuazione della legge quadro n. 394/1991. Prevede organi tecnici e gestionali, misure di salvaguardia transitorie, nulla-osta, sanzioni e risorse. Alcune disposizioni sono legate all’istituzione/approvazione di singoli strumenti e quindi hanno rilievo oggi solo se riferite a procedimenti ancora pendenti.
Realizzazione e gestione delle aree naturali protette in Molise
Realizzazione e gestione delle aree naturali protette in Molise
La legge regionale del Molise disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la gestione delle aree naturali protette nel territorio regionale, in coordinamento con la legge quadro statale n. 394/1991. Il provvedimento mira a coniugare conservazione ambientale, tutela del paesaggio e del patrimonio naturalistico con attività economiche compatibili, ricerca, educazione ambientale e sviluppo locale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione Molise configura le aree naturali protette come parte integrante della pianificazione territoriale e della programmazione regionale. La disciplina è orientata a:
- conservare ambiente, paesaggio, patrimonio storico-culturale e naturalistico;
- promuovere attività economiche compatibili con la tutela;
- preservare e valorizzare attività agro-silvo-pastorali secondo buone pratiche agricole;
- operare con la partecipazione di Province, Comuni, Comunità montane e altri enti locali;
- favorire un sistema interconnesso di aree protette, anche in chiave di valorizzazione dell’Appennino come “Parco d’Europa”.
Classificazione delle aree naturali protette
La legge distingue tre principali categorie:
- parchi naturali, aree terrestri, fluviali, lacuali e, se del caso, tratti di mare antistanti, di valore naturalistico-ambientale e caratterizzate da un sistema omogeneo di valori naturali, paesaggistici, artistici e culturali;
- riserve naturali, aree terrestri, fluviali, lacuali e marine che ospitano specie rilevanti o ecosistemi importanti per la biodiversità o le risorse genetiche;
- monumenti naturali, territori di limitata estensione di particolare interesse paesistico o naturalistico, come micro-ambienti, alberi vetusti, formazioni geologiche e fenomeni naturali.
Consulta tecnica per le aree naturali protette
Presso l’assessorato regionale all’Ambiente è istituita la Consulta tecnica, organo di consultazione e supporto tecnico-scientifico. È presieduta dall’Assessore all’Ambiente o da un delegato e composta in prevalenza da esperti del settore naturalistico-ambientale, con designazioni provenienti da associazioni ambientaliste, Università del Molise, Province, Soprintendenza, Corpo forestale, Istituto nazionale per la fauna selvatica, organizzazioni agricole, venatorie e dei pescatori sportivi.
La Consulta:
- formula proposte sul programma triennale e sugli strumenti di pianificazione e gestione;
- esprime pareri su interventi e deroghe rilevanti;
- presenta una relazione annuale entro il 31 dicembre su attività svolta, stato dell’ambiente e attuazione della normativa;
- delibera con maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza dei presenti.
Le designazioni durano cinque anni, rinnovabili una sola volta. I pareri vanno resi entro 90 giorni, decorso il quale l’amministrazione può procedere. La partecipazione è onorifica, con rimborso spese e indennità chilometrica per i residenti fuori sede.
Programma triennale e programmazione delle aree protette
Il programma triennale individua le aree protette istituite o da istituire e le risorse necessarie al loro funzionamento. In particolare definisce:
- territori da tutelare nel periodo di riferimento e relativa perimetrazione provvisoria;
- ripartizione annuale delle risorse tra aree esistenti e da istituire;
- ammontare dei contributi per formazione, educazione, recupero, restauro e valorizzazione ambientale, nonché per tutela di presidi agroalimentari e specie animali d’allevamento a rischio;
- indirizzi e procedure per l’attuazione dei programmi da parte dei destinatari dei contributi.
Le Province indicano entro 60 giorni dall’insediamento della Consulta i territori da sottoporre a tutela. Entro 180 giorni dalla stessa data, la Consulta propone alla Giunta le aree da tutelare, entro il limite del 20% del territorio molisano complessivo, da ripartire in parti uguali tra le finalità della legge e quelle della legge regionale n. 19/1993. Il documento è poi sottoposto al Consiglio regionale. Deve essere aggiornato e reiterato almeno ogni tre anni.
Misure transitorie di salvaguardia
Dalla istituzione di un parco o di una riserva e fino all’entrata in vigore del relativo piano e regolamento operano misure transitorie di salvaguardia. Sono consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici, mentre sono vietate, tra l’altro:
- trasformazioni di costruzioni esistenti non previste dagli strumenti urbanistici richiamati;
- movimenti di terreno, scavi, nuove cave, nuove strade, funivie e impianti di risalita;
- alterazioni degli equilibri idraulici, idrogeologici e idrobiologici, salvo opere di restauro e difesa ambientale con bioingegneria;
- cattura o disturbo della fauna e introduzione di specie estranee, salvo reintroduzioni necessarie o prelievi scientifici con parere della Consulta;
- asportazione o drenaggio di formazioni minerarie o fossilifere;
- uso di battipista fuori dalle aree autorizzate;
- circolazione motorizzata fuori dalla viabilità ordinaria, con specifiche eccezioni per mezzi agricoli, di servizio e di sorveglianza;
- pubblicità esterna fuori dai centri abitati, salva la segnaletica.
Sono inoltre disciplinate:
- la raccolta di prodotti del sottobosco, flora spontanea, funghi e tartufi secondo la normativa regionale;
- le attività agricole, che restano esercitabili nelle forme in atto con possibilità di adeguamenti e piani di miglioramento compatibili;
- l’esecuzione di nuove costruzioni e taluni interventi edilizi, di regola vietati salvo nulla-osta del Presidente della Giunta regionale sentita la Consulta.
Le misure di salvaguardia possono essere estese, in casi di necessità e urgenza, a porzioni qualsiasi del territorio regionale per un anno. Diventano inefficaci se entro due anni non sono approvati piano del parco e regolamento.
Attività agricole e sviluppo rurale
La legge attribuisce rilievo alle attività rurali ecocompatibili e agro-silvo-pastorali come componenti delle economie locali da valorizzare nelle aree protette. I piani del parco e di promozione economico-sociale devono favorire:
- colture e allevamenti esistenti e loro evoluzione;
- gestione di pascoli e boschi;
- agriturismo, attività cinofile ed equestri;
- manutenzione e miglioramento della viabilità di servizio;
- manutenzione, ripristino e restauro conservativo dei fabbricati rurali;
- accorpamento dei terreni frammentati;
- promozione di prodotti tipici e di qualità;
- turismo ambientale e culturale compatibile;
- acquicoltura compatibile;
- creazione di aree rifugio per fauna e flora;
- misure per evitare effetti negativi dell’introduzione di biotecnologie.
Gli enti gestori possono presentare programmi pluriennali, previo accordo con allevatori, coltivatori e conduttori, per rendere compatibili le attività con la tutela ambientale e sostenere l’agricoltura biologica. La Regione assegna prioritariamente a tali iniziative gli stanziamenti disponibili da fonti nazionali, regionali o comunitarie. I programmi sono finanziati nel piano pluriennale.
Istituzione dei parchi naturali regionali
La Regione istituisce i parchi naturali regionali con legge regionale, usando in particolare demani e patrimoni forestali regionali e sentiti gli enti territoriali interessati. L’istituzione tiene conto del documento di indirizzo della conferenza istituzionale e del parere della Consulta.
La proposta di istituzione può provenire:
- congiuntamente da Provincia, Comunità montana e Comuni interessati;
- dalla Consulta;
- da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei Comuni ricompresi nell’area da istituire.
La legge istitutiva definisce perimetro, organo di gestione, criteri per piano e regolamento, misure di incentivazione e previsioni di spesa.
Conferenza per l’istituzione di un parco
Ogni volta che la Regione progetta o riceve proposta di istituzione di un parco naturale regionale, il Presidente della Giunta convoca entro 90 giorni una conferenza con sindaci, presidenti di Province e Comunità montane interessati, rappresentante ARPA Molise e rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. La conferenza predispone un documento di indirizzo su:
- perimetrazione provvisoria;
- analisi del territorio;
- obiettivi di tutela e sviluppo;
- soluzioni organizzative per la gestione.
Il documento deve essere approvato entro 90 giorni dalla prima convocazione; in caso contrario la Giunta procede comunque.
Organizzazione amministrativa degli enti parco
Gli enti di gestione dei parchi regionali sono articolati in:
- Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- Consiglio direttivo di 7 membri;
- Comunità del parco, composta da Province, Comuni e Comunità montane interessati;
- Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta. La Comunità del parco è costituita con decreto del Presidente della Giunta entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva. Presidente e Consiglio durano cinque anni. In caso di ritardi nelle designazioni, il Consiglio può comunque essere costituito con la maggioranza assoluta delle designazioni previste.
Personale e direzione del parco
L’ente di gestione può avvalersi di personale proprio, di personale comandato da Regione o altri enti, di personale a tempo determinato e di personale tecnico e di manodopera inquadrato secondo i contratti del settore agricolo-forestale, anche tramite cooperative specializzate.
Il direttore del parco:
- è responsabile della gestione naturalistica e tecnico-amministrativa;
- partecipa con voto consultivo al Consiglio direttivo;
- cura l’ordinaria amministrazione, dirige i servizi e le attività promozionali;
- deve essere laureato e possedere esperienza e titoli nel settore naturalistico-ambientale e nella gestione delle aree protette;
- è scelto tramite pubblica selezione e nominato dal Consiglio direttivo;
- è legato da contratto di diritto privato quinquennale, rinnovabile.
Statuto e strumenti di attuazione
Lo statuto dell’Ente Parco disciplina finalità, ordinamento amministrativo, sede, competenze degli organi, organizzazione interna, gestione dell’area e partecipazione/pubblicità degli atti. La proposta è redatta dal Consiglio direttivo entro tre mesi dalla nomina, trasmessa a Comunità del parco e Consulta per i pareri, quindi adottata dal Consiglio direttivo e inviata alla Giunta regionale per l’approvazione del Consiglio regionale.
Ogni parco deve dotarsi di tre strumenti fondamentali:
- piano del parco;
- regolamento;
- piano pluriennale di promozione economico-sociale.
Piano del parco
Il piano del parco è lo strumento centrale di tutela e promozione dei valori naturali, paesistici e culturali. Deve essere predisposto entro 12 mesi dalla costituzione dell’ente, con collaborazione del servizio regionale competente, ed è firmato da tecnici abilitati.
La procedura prevede:
- acquisizione del parere della Consulta e degli enti locali;
- pubblicazione per 40 giorni presso Comuni e Comunità montane e deposito presso Regione e Province;
- possibilità per chiunque di prendere visione, estrarre copia e presentare osservazioni;
- adozione definitiva entro 60 giorni dalla scadenza del deposito.
Salvo diversa disciplina regionale successiva, il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed è immediatamente vincolante.
Il piano:
- dichiara il pubblico interesse, l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi previsti;
- sostituisce a ogni livello piani paesistici, territoriali, urbanistici, forestali e ogni altro strumento di pianificazione;
- orienta anche le scelte dei piani di bacino;
- va verificato e aggiornato almeno ogni cinque anni;
- individua la zonizzazione, i vincoli e le destinazioni d’uso del territorio.
Regolamento del parco
Il regolamento è adottato contestualmente al piano o comunque entro sei mesi dalla sua approvazione. Disciplina le attività e l’uso delle risorse naturali consentite nell’area protetta e stabilisce le modalità degli interventi edilizi nel rispetto delle tipologie tradizionali.
Diventa efficace 90 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e prevale sulle disposizioni dei Comuni, che devono applicarlo.
Piano pluriennale di promozione economico-sociale
La Comunità del parco promuove lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti compatibilmente con la tutela ambientale. Entro un anno dalla propria costituzione adotta un piano pluriennale economico-sociale, secondo la procedura della legge quadro statale, per coordinare gli interventi con Regione ed enti locali.
Il piano può prevedere:
- sovvenzioni a privati ed enti locali per mantenimento e ripristino di caratteristiche ambientali, paesaggistiche e edilizie tradizionali;
- realizzazione di attrezzature, depuratori e impianti per il risparmio energetico;
- servizi e impianti turistico-naturalistici, anche affidati in gestione a terzi;
- sostegno ad attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, sociali e bibliotecarie;
- restauro di beni naturali;
- iniziative per turismo, agriturismo e attività locali connesse;
- promozione e sostegno dell’economia locale, con attenzione a artigianato e trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali.
L’ente di gestione può inoltre concedere in convenzione l’uso del nome e dell’emblema del parco a servizi e prodotti locali di qualità compatibili con le finalità del parco.
Nulla-osta e interventi nel parco
Qualsiasi concessione o autorizzazione per interventi, impianti e opere all’interno del parco richiede il preventivo nulla-osta dell’ente Parco e l’autorizzazione della Giunta regionale.
Il nulla-osta verifica la conformità dell’intervento alle norme vigenti nell’area protetta e deve essere rilasciato entro 60 giorni; decorso tale termine, si intende rilasciato per silenzio-assenso. Per il resto, si applica la disciplina della legge n. 394/1991.
Aree contigue e disciplina venatoria
La Regione, solo per i parchi nazionali, può istituire aree contigue, di concerto con gli enti gestori e sentiti gli enti locali, con misure di tutela funzionali alla conservazione dei valori dell’area protetta.
Ai fini venatori, tali aree sono speciali Ambiti Territoriali di Caccia. L’esercizio della caccia è regolato con indice di densità venatoria pari a 1/40 e con priorità per cacciatori legati al territorio secondo criteri di nascita, residenza pluriennale, rapporto familiare o proprietà fondiaria connessa all’area.
La gestione della fauna è affidata a un Comitato di gestione composto da rappresentanti della Regione, dei Comuni, della Provincia, delle associazioni agricole, dell’ente parco e delle associazioni venatorie. Il Comitato è nominato entro 60 giorni, dura fino alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta e adotta un regolamento interno entro 4 mesi dall’insediamento.
Gli enti di gestione possono imporre restrizioni alla caccia per specifiche specie. Per l’Area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo in territorio molisano sono previsti ulteriori vincoli: disciplina venatoria secondo le regole indicate, divieto di nuove cave e ampliamenti, e rimozione dei detrattori ambientali.
Riserve naturali
Le riserve naturali sono individuate nel programma triennale e istituite dalla Giunta regionale, sentiti Comuni, Province, Comunità montane e Consulta. La proposta può provenire da Provincia, Comunità montana, Comuni interessati o almeno dal 40% degli elettori dei Comuni coinvolti.
L’atto istitutivo deve definire:
- perimetrazione su cartografia 1:10.000;
- eventuali norme transitorie di salvaguardia;
- modalità di gestione;
- tempi e direttive per regolamento e strumenti di pianificazione/programmazione;
- attività esercitabili;
- risorse per la gestione ordinaria;
- direttive urbanistiche e di valorizzazione.
La gestione può essere affidata alla Provincia, a enti gestori di parchi già istituiti o ad aziende speciali/istituzioni ex art. 114 TUEL. Il soggetto gestore presenta relazione annuale entro il 30 giugno.
Monumenti naturali
La Regione può istituire e tutelare monumenti naturali mediante vincolo diretto apposto con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore competente e previo parere della Consulta. Il decreto è notificato ai soggetti interessati, che possono proporre opposizione entro 30 giorni.
Il servizio regionale competente cura un inventario regionale con ubicazione, caratteristiche e interventi necessari per la conservazione, previo consenso dei proprietari. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice dei beni culturali e paesaggistici e, per i siti di importanza comunitaria, la disciplina comunitaria di attuazione.
Controlli, commissariamento e scioglimento degli organi
Gli enti di gestione trasmettono ogni anno entro il 30 giugno una relazione sulle attività dell’anno precedente e sullo stato della spesa.
In caso di ritardi o omissioni, la Giunta può nominare un commissario ad acta previa diffida. Può inoltre sciogliere gli organi dell’ente per gravi inadempienze, irregolarità, inattività persistente, impossibilità di funzionamento o contrasto con gli indirizzi regionali, nominando contestualmente un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi.
Vigilanza, poteri e sanzioni
La vigilanza sulle aree naturali protette è esercitata da Regione e Province. Il rispetto dei divieti è affidato ai soggetti con poteri di accertamento delle sanzioni amministrative e al personale di vigilanza eventualmente individuato dagli enti gestori, con possibilità di convenzione con il Corpo forestale dello Stato.
Ai rappresentanti legali degli enti di gestione sono attribuiti i poteri previsti dalla legge quadro statale. Le violazioni della legge e degli atti degli enti gestori, salvo i reati, sono punite secondo la disciplina della legge n. 394/1991. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono destinate agli enti gestori per opere di tutela e sviluppo dell’area protetta.
Tabellazione, fauna, danni e ripristino
I confini delle aree protette devono essere tabellati lungo il perimetro a cura dell’ente gestore, con cartelli posti mediamente a circa 100 metri, in modo che ciascuna tabella sia visibile dalle due contigue.
Il recupero di fauna viva o morta, o di parti di essa, è di esclusiva competenza dell’ente di gestione, che provvede a cura, reintroduzione, destinazione a centri di recupero o preparazione dei resti.
Per i danni causati dalla fauna selvatica a patrimonio zootecnico e colture agricole nelle aree protette e contigue, il risarcimento avviene entro 90 giorni secondo la legge regionale n. 6/1983; in caso di inadempimento il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta.
Chi esegue attività non previste o difformi da piano, regolamento o nulla-osta è soggetto a sospensione immediata e a ordine di riduzione in pristino o ricostruzione, con spese a carico del trasgressore e responsabilità solidale nei casi di opere edilizie. In caso di mancato adempimento, l’ente procede in danno.
Educazione ambientale, risorse finanziarie e patrimonio
Gli enti di gestione devono curare l’aspetto didattico e collaborare con istituzioni scolastiche e culturali per l’educazione ambientale.
Le entrate degli enti comprendono:
- stanziamenti regionali;
- contributi UE, statali, regionali straordinari;
- contributi di enti e privati e liberalità;
- contributi per progetti specifici;
- redditi patrimoniali;
- proventi di contratti, concessioni, diritti tariffari e servizi;
- proventi di attività commerciali e promozionali;
- sanzioni amministrative;
- ogni altro provento connesso all’attività dell’ente.
L’ente dispone di un patrimonio proprio, alimentato da acquisti, lasciti, donazioni, trasferimenti e altri titoli connessi alle finalità istituzionali.
Misure di incentivazione e promozione turistica
Ai Comuni e alle Province il cui territorio ricade, anche solo in parte, in aree naturali protette si applicano i benefici previsti dalla legge quadro statale.
Le aziende e gli enti di promozione turistica, su richiesta degli enti di gestione, possono realizzare o contribuire a servizi e centri di informazione e divulgazione nelle aree protette.
Disposizioni finanziarie e finali
L’onere per l’anno 2004 è quantificato in 300.000 euro e coperto mediante assestamento del bilancio regionale; per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applica la legge n. 394/1991 e successive modifiche.
Attualità della disciplina
La legge contiene una disciplina ancora strutturalmente rilevante per l’organizzazione delle aree naturali protette in Molise, ma molte previsioni hanno natura procedurale o presuppongono l’istituzione di specifici parchi, riserve, piani o organi. Restano quindi oggi utili soprattutto le regole generali su istituzione, gestione, vigilanza, pianificazione, sanzioni e regime delle aree già istituite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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