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Legge

L.R. Molise 25/2004

Legge regionale concernente: "Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche"

Normativa regionaleL.R. Molise 25/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Molise, la sanatoria degli abusi edilizi rientranti nel condono del d.l. 269/2003, con criteri su tipologie ammissibili, limiti volumetrici, zona sismica, vincoli, oblazione e contributi. Fissa termini transitori del 2004-2005 per domande, integrazioni e silenzio-assenso, ed è oggi di utilità solo per pratiche storiche di condono.

Sanatoria regionale degli abusi edilizi in Molise

Sanatoria regionale degli abusi edilizi nel Molise

La legge regionale Molise 11 novembre 2004, n. 25 integra la disciplina del condono edilizio introdotta dal decreto-legge n. 269/2003 per il territorio regionale. Definisce quali opere abusive possono essere sanate, le condizioni tecniche e urbanistiche, il regime economico dell’oblazione e dei contributi, nonché alcuni adempimenti procedurali e transitori.

Ambito di applicazione e opere sanabili

Sono sanabili le opere abusive rientranti nelle tipologie di illecito da 1 a 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003, purché ultimate entro il 31 marzo 2003. La sanatoria è ammessa nei termini e con le modalità previste dallo stesso decreto-legge e dalla legge regionale.

Ai fini della verifica della ultimazione, la legge rinvia ai criteri dell’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985.

Limiti volumetrici e condizioni tecniche

La sanatoria è ammessa per le opere abusive che non abbiano determinato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria originaria e comunque entro i seguenti limiti massimi per singola unità immobiliare:

  • fino a 200 mc per le pertinenze delle abitazioni;
  • fino a 500 mc per i volumi residenziali;
  • fino a 750 mc per i volumi produttivi.

Resta inoltre necessario che l’abuso non superi complessivamente 3.000 metri cubi.

Quando siano necessari interventi di adeguamento strutturale, il titolo in sanatoria può essere rilasciato solo se tali interventi non modificano l’edificio nella consistenza volumetrica e di superficie. È ammesso anche il rilascio se l’adeguamento antisismico può essere effettuato, compresa la demolizione e ricostruzione dell’opera abusiva a pari volumetria e superficie.

Esclusioni dalla sanatoria

Non sono ammesse a sanatoria:

  • le opere che compromettano la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse previste dagli strumenti urbanistici approvati;
  • le opere insanabili ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge n. 47/1985.

Opere in zona sismica

Per le opere abusive in zone dichiarate sismiche dopo la loro esecuzione, la certificazione di idoneità statica e l’eventuale progetto di adeguamento, con gli atti conseguenti, devono essere depositati presso il Comune competente, che ne informa il servizio regionale interessato.

Per le opere abusive in zone dichiarate sismiche prima della loro esecuzione, la certificazione di idoneità sismica o il progetto di adeguamento sismico, con gli atti conseguenti, devono essere depositati presso il competente servizio regionale, che restituisce copia vistata.

La certificazione di idoneità sismica deve essere corredata dalla documentazione degli accertamenti tecnici e delle verifiche effettuate, indipendentemente dalla volumetria dell’abuso.

Immobili sottoposti a vincolo edificatorio

Per le opere abusive inerenti immobili assoggettati a vincolo, il parere previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985 è rilasciato dal Comune, entro i limiti volumetrici fissati dalla legge regionale n. 16/1994 per le nuove costruzioni. Il Comune deve acquisire il conforme avviso delle amministrazioni competenti.

Misura dell’oblazione e contributi di costruzione

L’oblazione è determinata secondo la tabella C allegata al d.l. n. 269/2003.

Per le opere abusive oggetto di sanatoria, i contributi di costruzione già fissati alla data di entrata in vigore della legge sono aumentati del 20%, salvo quanto previsto per gli insediamenti abusivi e per il silenzio-assenso. L’aumento non si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate a uso agricolo e come prima casa.

I contributi devono essere anticipati dall’interessato al momento della domanda, nella misura della tabella D del d.l. n. 269/2003 ridotta del 30%, in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali; la prima è versata con la presentazione dell’istanza. Per le domande già presentate prima dell’entrata in vigore della legge e fatte salve, il pagamento dell’intero importo o della prima rata va eseguito entro il 10 dicembre 2004.

Per ottenere il titolo in sanatoria deve essere versato al Comune l’intero importo dovuto. Il Comune verifica il contributo e chiede l’eventuale conguaglio entro il termine previsto per il silenzio-assenso.

Tipologie di intervento considerate

La legge precisa che:

  • i cambi di destinazione d’uso sono compresi nella tipologia 5 se la nuova destinazione è compatibile con le categorie consentite dallo strumento urbanistico e se non comportano modifiche dell’aspetto esteriore dell’immobile;
  • se il mutamento di destinazione d’uso comporta opere, la qualificazione segue la natura delle opere eseguite;
  • la realizzazione di parcheggi in superficie o nel sottosuolo dell’edificio, destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari, e la realizzazione di posti auto con opere edilizie sono ricondotte alla tipologia 6.

Silenzio-assenso

Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge, il titolo abilitativo in sanatoria si intende rilasciato decorso il termine di 24 mesi dal 30 giugno 2005, se il Comune non adotta provvedimenti negativi o prescrizioni.

Recupero degli insediamenti abusivi

Entro il 30 giugno 2005 i Comuni devono individuare e perimetrare gli insediamenti abusivi secondo la legge regionale n. 17/1985. Nell’ambito di tali aree, gli oneri concessori sono determinati in misura pari ai costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie e degli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale.

Chi intenda eseguire, in proprio o in forma consortile, in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria deve stipulare con il Comune una convenzione assistita da garanzia fideiussoria.

Le varianti di recupero urbanistico sono disciplinate dalla legge regionale n. 17/1985 e dall’art. 29 della legge n. 47/1985, come modificato dal d.l. n. 269/2003.

Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa statale

Per quanto non previsto dalla legge regionale, si applicano le disposizioni del d.l. n. 269/2003.

I termini per la presentazione delle istanze di sanatoria e per gli adempimenti previsti dalla legge sono automaticamente prorogati in caso di proroga dei termini stabiliti dal d.l. n. 269/2003 e dal d.l. n. 168/2004 convertito dalla legge n. 191/2004.

Le domande di definizione degli abusi edilizi già presentate e fatte salve agli effetti penali dal d.l. n. 168/2004, nonché quelle comunque presentate prima dell’entrata in vigore della legge regionale, sono definite secondo la presente disciplina.

Le istanze presentate ai sensi del capo IV della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994, se il procedimento non era ancora definito alla data di entrata in vigore della legge per mancanza di documentazione, devono essere integrate entro il 31 marzo 2005.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Testo integrale

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