L.R. Molise 21/2004
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13/2004, ad oggetto: "Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 21/2004 aggiorna la legge regionale n. 13/2004 sulla riclassificazione sismica e sulla normativa tecnica applicabile. Precisa quali norme tecniche si applicano alle costruzioni nei Comuni classificati sismici e disciplina il regime transitorio per interventi privati e per opere pubbliche o di uso pubblico, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina sismica regionale del Molise
Modifiche alla disciplina sismica regionale del Molise
La legge interviene sulla legge regionale Molise 20 maggio 2004, n. 13, adeguando la disciplina della riclassificazione sismica del territorio regionale e della normativa tecnica da applicare agli interventi edilizi. Regola in particolare il regime transitorio per i lavori già avviati e per le opere pubbliche o di uso pubblico, distinguendo i casi in base allo stato di autorizzazione, appalto e inizio dei lavori.
Norme tecniche applicabili alle costruzioni
Alle costruzioni ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle zone sismiche indicate dall’articolo 1 della legge regionale n. 13/2004 si applicano:
- le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici;
- le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;
- le norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e di sostegno dei terreni;
- le disposizioni contenute nella relativa ordinanza e nelle successive modificazioni.
L’applicazione avviene secondo quanto stabilito dalle ulteriori disposizioni regionali sul regime transitorio.
Regime transitorio per interventi privati e ricostruzioni
Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza per:
- il completamento di interventi di riparazione e ricostruzione già in corso a seguito di eventi sismici, se disciplinati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza;
- le costruzioni private per le quali, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori siano già stati autorizzati con permesso di costruire o con altro provvedimento equivalente previsto dalla normativa urbanistica.
Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti che comportino demolizione totale o parziale non si applicano, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti, le limitazioni previste:
- dai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996;
- dal punto 4.2 e successive modifiche delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate all’ordinanza.
Opere ed edifici pubblici o di uso pubblico
Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico valgono regole differenziate in funzione del finanziamento regionale e dello stato dell’intervento:
- se non fruiscono di finanziamento regionale, restano soggetti alle disposizioni dell’ordinanza e delle successive modifiche e integrazioni;
- se sono finanziati anche parzialmente dalla Regione Molise e non risultano appaltati alla data di entrata in vigore della legge, si applica la nuova classificazione sismica;
- se, nei territori comunali già classificati sismici e ora inclusi in zone corrispondenti a categorie superiori, sono finanziati in tutto o in parte dalla Regione Molise e già appaltati alla data di entrata in vigore della legge, restano soggetti alle disposizioni dell’ordinanza;
- se, nei territori comunali prima non classificati sismici, sono finanziati in tutto o in parte dalla Regione Molise e già appaltati e iniziati nelle parti strutturali alla data di entrata in vigore della legge, si applicano le disposizioni dell’ordinanza; per le parti strutturalmente indipendenti non ancora iniziate si applica invece la nuova classificazione sismica.
Definizioni rilevanti e criteri di applicazione
Ai fini della legge, sono considerate opere ed edifici di uso pubblico quelli che rientrano almeno in uno dei casi elencati nell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2004, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono considerati iniziati gli interventi per i quali sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ai sensi della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, purché siano effettivamente iniziate le opere strutturali.
Ulteriore disciplina transitoria
Il regime transitorio richiamato dalla legge è quello previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza, che sostituisce di fatto quello dell’articolo 30 della legge n. 64/1974 e dell’articolo 104 del d.P.R. n. 380/2001, come successivamente modificato e integrato.
I lavori possono essere ultimati con riferimento alla classificazione e alla normativa tecnica secondo cui sono stati iniziati, anche in caso di varianti in corso d’opera, purché l’ultimazione avvenga entro il termine previsto dal permesso di costruire o dal titolo autorizzativo equivalente, eventualmente prorogato.
Negli altri casi, la progettazione deve tenere conto della nuova classificazione sismica introdotta dalla legge regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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