L.R. Molise 19/2004
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Presidenza della Giunta del Molise la Consulta regionale per il dialogo con gli ordini, i collegi e le associazioni professionali. Definisce finalità, compiti consultivi, composizione, durata in carica, convocazione e regole di funzionamento. Alcune disposizioni originarie sono state abrogate o modificate nel 2016; la Consulta opera senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi e Associazioni professionali nel Molise
Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi e Associazioni professionali
La legge regionale del Molise disciplina l’istituzione e il funzionamento della Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi e Associazioni professionali. Il provvedimento mira a creare un organismo tecnico di confronto tra la Regione e le professioni ordinistiche e associative, con funzioni consultive su materie di interesse per i liberi professionisti.
Finalità della disciplina
La Regione Molise riconosce a Ordini, Collegi e Associazioni professionali una funzione sociale e un ruolo centrale nello sviluppo socioeconomico regionale. In tale quadro la legge persegue quattro obiettivi principali:
- valorizzare le libere professioni nell’esercizio delle competenze e nei rapporti con i cittadini;
- promuovere informazione, aggiornamento e inserimento delle professioni nel contesto europeo;
- assicurare tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni e al rispetto delle regole deontologiche;
- salvaguardare l’autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento dell’attività.
Istituzione e natura della Consulta
La Consulta è istituita presso le strutture della Presidenza della Giunta regionale. È qualificata come organismo tecnico e di confronto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La sua funzione è quella di formulare proposte ed esprimere pareri su materie rilevanti per i liberi professionisti, con particolare attenzione a programmazione e legislazione regionale, formazione e aggiornamento, semplificazione e digitalizzazione amministrativa, innovazione e internazionalizzazione, nel rispetto della normativa europea e nazionale e degli obiettivi della Strategia Europea 2020.
Soggetti ammessi e criteri di partecipazione
Possono essere ammessi alla Consulta gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta. Le associazioni professionali devono presentare alla Regione documentazione attestante la costituzione, corredata da statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci e indirizzo della sede sociale. Per la prima formazione della Consulta erano considerati gli organismi professionali operanti alla data di entrata in vigore della legge.
Composizione e nomina
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
- il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- un rappresentante di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, di ciascun Collegio professionale provinciale e distrettuale e delle Associazioni professionali provinciali;
- il segretario, svolto da un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta.
I rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali sono individuati direttamente dagli enti di appartenenza. La Consulta nomina al proprio interno un Vicepresidente. La partecipazione dei membri alle sedute è gratuita. La precedente previsione di componenti designati dal Consiglio regionale e l’Ufficio di presidenza strutturato con due vicepresidenti risultano non più vigenti per effetto delle modifiche del 2016.
Compiti e ambito di intervento
La Consulta svolge una funzione consultiva e propositiva su questioni di interesse per i liberi professionisti, con particolare riferimento a:
- atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela dei professionisti e degli utenti;
- formazione, orientamento professionale e aggiornamento;
- semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative;
- innovazione e internazionalizzazione in coerenza con il quadro europeo e nazionale.
Funzionamento, durata e convocazione
La Consulta dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. È convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta approva un proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I membri che non partecipano a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti. Su richiesta del Presidente possono partecipare alle sedute gli assessori regionali e i direttori dei servizi regionali competenti per materia.
Seduta allargata con le associazioni dei consumatori
Almeno una volta l’anno la Consulta si riunisce in seduta allargata con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltarne problemi e proposte e assumere i conseguenti orientamenti. A tali sedute sono invitati anche i rappresentanti designati dalla Consulta regionale del consumo e dell’utenza.
Raccolta di segnalazioni e istanze
La disciplina originaria prevedeva che l’Ufficio di presidenza potesse ricevere segnalazioni e istanze sull’esercizio delle professioni e sui rapporti con gli utenti, con risposta scritta ai presentatori tramite gli organismi professionali. Questa previsione è stata abrogata.
Regolazione del funzionamento
Il funzionamento e l’organizzazione della Consulta sono disciplinati dalla Giunta regionale mediante apposita direttiva. La legge, inoltre, contiene modifiche successive che hanno inciso sulla composizione e sul regime interno dell’organismo, mantenendone però la funzione di confronto istituzionale tra Regione e professioni.
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